DANNI DA INSIDIE STRADALI: L’ONERE DELLA PROVA E IL CASO FORTUITO EX ART. 2051 C.C. NELLA GIURISPRUDENZA DI MERITO
3 Aprile 2017

INGIUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI APPALTI E CONCESSIONI PUBBLICHE

Lo Stato e gli altri enti pubblici possono avvalersi dello speciale procedimento di ingiunzione di cui al Regio Decreto n. 639/1910, non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico ma anche per quelle di diritto privato. Tale strumento viene spesso utilizzato ai fini dell’incameramento di cauzioni per l’inadempimento contrattuale del concessionario e/o appaltatore.  La Corte di Cassazione ha chiarito che “la procedura di riscossione di cui al r.d.  trova il suo fondamento in un potere di autoaccertamento della p.a., cui non si accompagna alcuna discrezionalità e tanto meno un affievolimento dei contrapposti diritti dei destinatari dell’ingiunzione, giacché la sussistenza del credito, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità debbono derivare da fonti, da fatti e da parametri obbiettivi e predeterminati, onde resta sempre ferma la facoltà per l’ingiunto di richiedere al giudice la verifica in concreto dell’esistenza dei menzionati presupposti” (Cass. civ., sez.  un., 8/2/2013, n. 3043; Cass. civ., 25/8/2006, n. 16855; Cass. civ., sez.  I, 13/9/2006, n.  19669).  Con specifico riferimento alle ipotesi di risarcimento dei danni da illecito extracontrattuale, la Suprema Corte ha precisato: “Lo speciale procedimento ingiunzionale di cui al r.d. 14 aprile 1910 n.  639, di cui lo Stato e gli altri enti pubblici possono avvalersi non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, cumulando in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto e derivando dal potere di auto accertamento della p.a., non è utilizzabile quando si faccia valere una pretesa al risarcimento dei danni derivanti da fatto illecito, poiché il credito è privo dei requisiti della certezza, della liquidità e della esigibilità, con la conseguenza che sia la causa giuridica, sia la prova della sussistenza e dell’ammontare del credito stesso restano comunque a carico della p.a. e correlativamente vanno apprezzate dall’autorità giudiziaria”(Cass. Civ., sez.  I, 10/6/1994, n.  5658; in tal senso anche: Cass.  Civ., sez.  I, 19/5/1988, n. 3524). L’onere in capo alla pubblica amministrazione di provare il pregiudizio effettivamente patito in materia di appalti e concessioni pubbliche è stato ulteriormente ribadito dalla Corte di Cassazione, sez. 1, con sentenza n. 21205 del 8.10.2014: “la P.A.  può soddisfare il proprio credito incamerando l’importo ricevuto in numerario o procedendo alla vendita dei titoli o all’escussione della fideiussione, ma solo nei limiti del pregiudizio effettivamente subito, del quale è tenuta a fornire la prova, essendole espressamente consentito per il ristoro dei maggiori oneri eventualmente sopportati, ma anche di trattenere importi eccedenti l’ammontare delle spese e dei danni riportati”. Non mancano poi, nel panorama giurisprudenziale, anche pronunce di merito di analogo tenore.  Con sentenza n. 1386/2016 del 11.7.2016 il Tribunale di Roma ha dichiarato l’illegittimità dello strumento dell’ingiunzione amministrativa di cui al R.D. n. 639/1910, quando si tratti di risarcimento danni o, comunque, il credito non sia certo, liquido ed esigibile. Nel caso di specie il Giudice ha revocato l’ingiunzione amministrativa e ridotto l’importo originariamente ingiunto. Con la medesimo pronuncia è stato, inoltre, escluso il risarcimento danni in favore del concessionario per il periodo successivo al fallimento della Società concessionaria. Con sentenza n. 6488/2011 depositata il 29.3.2011, il Tribunale di Roma, dopo aver richiamato i succitati principi espressi dalla Suprema Corte ha statuito che è “illegittima l’ingiunzione ex art.  2 R.D.n. 639/1910 avente per oggetto una pretesa di risarcimento del danno da fatti illeciti commessi in danno alla stessa p.a., se il pregiudizio da questa patito non sia stato giudizialmente liquidato, ovvero non siano stati con sentenza fissati i criteri per la liquidazione, essendo carente il potere di unilaterale determinazione dell’an e del quantum. La pretesa risarcitoria è proponibile solo nel giudizio ordinario di cognizione, nel quale va provata la sua fondatezza e poi eventualmente quantificato il suo ammontare” (si vedano anche sentenza Tribunale di Roma n. 22197/2012, depositata il 19.11.2012 e sentenza Tribunale di Roma n. 3058/2010 depositata il 10.2.2010).  Tali argomentazioni assumono rilevanza non solo in caso di ingiunzione amministrativa di cui al Regio Decreto n. 639/1910, ma anche con riferimento ai decreti ingiuntivi della p.a.  Al riguardo, si segnala l’interessante pronuncia del Tribunale di Aosta n.  312 del 20.8.2015 in materia di garanzia fideiussoria fornita, ai sensi del D.lgs. n. 163/2006, dall’appaltatore, con la quale il Giudice ha confermato la necessità che l’ente pubblico appaltante fornisca la prova rigorosa del pregiudizio conseguente all’inadempimento dell’appaltatore, onde evitare un indebito arricchimento.