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CASE D’ASTA, GALLERIE: DUE DILIGENCE LEGALE DEL BENE ARTISTICO E RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA EX D.LGS. 231/2001 PER REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

La recente Legge n. 22 del 9 marzo 2022 («Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale») ha inserito nel Codice penale il nuovo Titolo VIII-bis dedicato ai “Delitti contro il Patrimonio Culturale” (artt. 518-bis e seguenti).

Nel nuovo titolo del Codice penale il legislatore ha trasferito i reati già previsti dal Codice dei Beni Culturali, le cui norme sono state abrogate, ed ha aggiunto nuove condotte punibili.

La riforma è ispirata ai valori della nostra Costituzione e alle iniziative intraprese a livello internazionale in materia di tutela del patrimonio artistico (cfr. la Convenzione di Nicosia del 19 maggio 2017 sulle infrazioni relative ai beni culturali, ratificata dall’Italia con legge n. 6 del 21 gennaio 2022) e si pone come obiettivo quello di creare nuovi delitti caratterizzati dallo specifico oggetto delle condotte: il bene culturale.

Interessa qui evidenziare che la nuova legge modifica la normativa sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche di cui al D.Lgs. 231/2001 andando a includere, tra i reati presupposto, i delitti contro il patrimonio culturale commessi nell’interesse o a vantaggio della società o dell’ente.

Il D.Lgs. 231/2001 (art. 25-septiesdecies) estende alle persone giuridiche che operano all’interno del «mercato dell’arte» la responsabilità, finora soltanto personale in capo alla persona fisica, in caso di commissione dei seguenti delitti:

  • il furto di beni culturali (518-bis c.p.);
  • appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.);
  • ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.);
  • la falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.);
  • la violazione in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.);
  • l’importazione illecita di beni culturali (518-decies c.p.);
  • l’uscita o esportazione illecite di beni culturali (518-undecies c.p.);
  • danneggiamento di beni culturali (518-duodecies c.p.);
  • contraffazione di opere d’arte (518-quaterdecies c.p.).

La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche è poi particolarmente grave in caso di riciclaggio di beni culturali (518-sexies c.p.) e di devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (518-terdecies) (nuovo art. 25-septiesdecies del D.Lgs. 231/2001) .

Nel caso di condanna per i delitti su elencati la nuova disposizione prevede poi che siano applicate all’ente per una durata non superiore a due anni le sanzioni interdittive di cui all’art. 9 D.Lgs. 231/2001, sanzioni che potrebbero addirittura paralizzare l’attività dell’operatore del settore dell’arte (si pensi alla interdizione dall’esercizio dell’attività, o la sospensione o la revoca delle autorizzazioni o licenze).

Le case d’asta e gli operatori del settore gestiscono quotidianamente le diverse attività che il legislatore ha deciso di affrontare anche come responsabilità amministrativa e non solo personale.

Si pensi alla responsabilità dell’ente per il reato di violazione in materia di alienazione di beni culturali e di importazione o esportazione illecita di beni culturali nella circolazione internazionale delle opere d’arte, sia in entrata sia in uscita dal nostro Paese, tanto verso Paesi comunitari che extra Ue, o in caso di vendita dei beni culturali oggetto di una tutela speciale da parte dell’ordinamento.

Le case d’asta, le fondazioni, le gallerie, i collezionisti professionali, gli archivi d’artista e tutti gli operatori professionali del settore dell’arte costituiti in società di capitali o enti, società o associazioni forniti di personalità giuridica, si trovano adesso di fronte a due ulteriori ordini di attività e adempimenti.

In primo luogo è necessario procedere ad un aggiornamento dei modelli preventivi di organizzazione e di gestione ex D.Lgs. 231/2001 già adottati includendo lo specifico rischio correlato ai reati contro il patrimonio culturale, con l’individuazione di un protocollo di controllo e di vigilanza sulla relativa osservanza all’interno dell’ente.

Infatti, per poter beneficiare dell’esimente di cui all’art. 6 del D.Lgs. 231/2001, gli enti che dispongono di patrimoni artistico-culturali devono dotarsi di adeguate e idonee procedure finalizzate a prevenire la commissione, al loro interno e nel loro interesse o vantaggio, dei nuovi reati contro il patrimonio culturale.

In secondo luogo l’estensione della responsabilità delle persone giuridiche ai delitti contro il patrimonio artistico rende imprescindibile l’esigenza di tracciabilità dell’opera d’arte. Le case d’asta, così come le gallerie non possono pertanto esimersi dalla più rigorosa Due Diligence legale che dovrà accertare oltre che l’autenticità, anche la effettiva proprietà e la provenienza dei beni che vengono destinati alla vendita in Italia e all’estero.

La Due Diligence legale comporta una attenta ricostruzione storica delle fasi della vita dell’opera d’arte e di tutti i passaggi di proprietà sino al momento in cui ha raggiunto la sfera del soggetto che dichiara di esserne il legittimo proprietario e che, per esempio, si rivolge alla casa d’aste per procedere alla vendita.

Il gallerista che riceva l’opera in deposito per la vendita o la casa d’aste cui venga conferito il mandato alla vendita, dovranno raccogliere tutte le informazioni che permettano di concludere che il bene non proviene da reato (ricettazione, contraffazione, illecita esportazione, scavo illegittimo, ecc.) e che colui che si presenta loro sia il legittimo proprietario.

Il bene artistico messo all’asta senza ragionevoli certezze circa il suo legittimo proprietario viene immesso all’interno di un circuito che prevede, quasi certamente, l’esportazione e la vendita dello stesso, con il rischio per la casa d’asta di essere coinvolta in una indagine penale. Finora questo rischio era previsto nelle ipotesi di ricettazione (la cui rilevanza ex D.lgs. 231/2001 preesisteva alla Legge n. 22/2022), ma oggi si estende ai delitti di violazione in materia di alienazione o di illecita esportazione o importazione.

Potrebbe poi accadere che un bene, pur munito di attestato di libera circolazione o licenza di esportazione e già portato fuori dal territorio nazionale, appartenga a un soggetto diverso rispetto a quello che si era presentato, con dolo o anche solo involontariamente, come proprietario alla casa d’aste. Tra i nuovi reati introdotti dalla riforma e inseriti fra i reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001 troviamo, infatti, la falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali di cui all’art. 518-octies c.p., che punisce colui che forma una scrittura privata falsa o altera, sopprime o occulta una scrittura vera in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza.

Se emergesse infine che la proprietà sia riferibile a un soggetto pubblico (Stato, Regioni, altri enti pubblici territoriali, enti e istituti pubblici), l’uscita dal territorio nazionale e l’alienazione del bene potrebbero essere vietate (Codice dei Beni culturali, artt. 10, 65, D.Lgs. 42/2004) e costituire la premessa, per il pubblico ministero, per contestare un’ipotesi di reato anche alla casa d’aste, con eventuali conseguenze di carattere sanzionatorio e ripercussioni sul piano reputazionale.

La corretta e approfondita Due Diligence con riguardo ai profili della autenticità e della provenienza permette di evitare eventuali responsabilità amministrative dell’ente e le conseguenti sanzioni penali, oltre che garantire il buon fine dell’operazione.

Pubblicato il 14 luglio 2022