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Fallimento e rito ordinario: l’inapplicabilità dei limiti probatori indicati dall’art. 2704 c.c.

Con sentenza n. 16 del 14.2.2022 la Corte d’Appello di Brescia, sezione lavoro, si è pronunciata in materia di data certa di cui all’art. 2704 c.c. nell’ambito di un’opposizione a decreto ingiuntivo proposta nei confronti di un Fallimento.

Preliminarmente la Corte ha confermato che, in caso di eccezione di compensazione sollevata nei confronti di un Fallimento che abbia agito in via monitoria, la competenza a conoscere dell’opposizione a decreto ingiuntivo non appartiene al Tribunale fallimentare ex art. 52 L.F., bensì al Tribunale ordinario, poiché l’accertamento del credito opposto in compensazione si arresta al saldo 0 finalizzato a negare una posizione debitoria dell’attrice verso il fallimento.

Ciò è in linea con quanto precisato dalla Giurisprudenza di legittimità.

Come chiarito dalla Corte di Cassazione, nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito, il convenuto può eccepire in compensazione, in via riconvenzionale, l’esistenza di un proprio controcredito, atteso che tale eccezione è diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice, ottenendone il rigetto totale o parziale, mentre “il rito speciale per l’accertamento del passivo previsto dagli artt. 93 e ss. l. fall. trova applicazione nel caso di domanda riconvenzionale, tesa ad una pronuncia a sé favorevole idonea al giudicato, di accertamento o di condanna al pagamento dell’importo spettante alla medesima parte una volta operata la compensazione” (Cass. (si veda Cass. ord. n. 30298/2017 e Cass. n. 21499 del 12.11.2004).

La Corte d’Appello di Brescia ha, poi, riformato la sentenza di primo grado nella parte in cui era stata ritenuta infondata l’eccezione di compensazione per mancanza di prova del credito opposto in compensazione nei confronti del Fallimento.

Il Giudice di primo grado aveva, sul punto, ritenuto necessaria la data certa ai sensi dell’art. 2704 c.c., ai fini dell’opponibilità nei confronti del Fallimento della documentazione prodotta in giudizio.

La Corte ha invece ritenuto che i documenti depositati a fondamento del credito opposto in compensazione possano essere utilizzati nei confronti del fallimento anche se privi di data certa.

A fondamento di tale statuizione è stata richiamata la giurisprudenza di legittimità: “allorchè agisca in giudizio per ottenere l’adempimento di un contratto stipulato dall’imprenditore prima del fallimento, il curatore non rappresenta la massa dei creditori, la quale pure si giova del risultato utile in tal modo perseguito, ma rappresenta il fallito, spossessato, nella cui posizione giuridica egli subentra, e dei cui diritti s avvale. Ne deriva che, in tal caso, il curatore non è terzo, e non può invocare l’inopponibilità ad esso delle pattuizioni del contratto dissimulato intervenuto tra le parti, solo perchè il documento, recante la prova della simulazione relativa, è privo di data certa “ex” art. 2704 c.c., anteriore al fallimento” (Cass. 9685/2004; in senso analogo, v. anche Cass. s.u. 2923/1982); ed invero, come chiarito dalla detta sentenza, la massa dei creditori non ha, per ottenere l’adempimento di un contratto stipulato dall’impresa prima del fallimento, alcun titolo proprio, diverso dal contratto medesimo; di conseguenza, nel proporre una tale azione, la curatela fallimentare non rappresenta propriamente la massa dei creditori, la quale pure si giova del risultato utile in tal modo perseguito, ma rappresenta il fallito, spossessato, nella cui posizione giuridica subentra, e di cui diritti si avvale; ne deriva, pertanto, che in tali casi il fallimento non è terzo, e non può invocare l’inopponibilità ad esso delle pattuizioni intervenute tra le parti di quel medesimo contratto, sul quale esclusivamente poggia le sue pretese. (Cassazione Ordinanza 14 febbraio 2019, n. 4312, si veda anche Ordinanza 21 novembre 2019, n. 30446).

Trattandosi di un ordinario giudizio di cognizione nel corso del quale, a fronte di una pretesa creditoria del Fallimento è stata eccepita la compensazione, il Curatore rappresenta il fallimento quale parte processuale e non assume il ruolo di terzo, come invece avviene nell’ambito della procedura concorsuale.

Nelle procedure concorsuali, in effetti, la certezza della data è considerata condizione essenziale per l’opponibilità al Fallimento del credito, in forza di quanto previsto dagli artt. 44 e 45 della Legge Fallimentare, proprio in ragione della veste di terzo e non di parte processuale assunta dal Curatore.

Diversamente, nei giudizi ordinari le parti partecipano con eguali diritti e oneri di difesa, con conseguente inapplicabilità dei limiti probatori indicati dall’art. 2704 c.c.

Pubblicato il 4 marzo 2022