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Il risarcimento dei danni causati in Italia da veicoli immatricolati all’estero. L’obbligo risarcitorio dell’ UCI e del FGVS

Alcuni casi recentemente trattati dallo studio hanno posto, tra altri, il problema dell’individuazione del soggetto obbligato al risarcimento dei danni causati da veicolo estero, ed hanno suggerito un approfondimento delle ipotesi di competenza dell’Ufficio Centrale Italiano (UCI) e delle ipotesi di competenza dell’impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (FGVS).

Ai sensi dell’art. 125 CAP l’UCI interviene per i veicoli immatricolati o registrati in stati esteri che abbiano assolto, per la durata della permanenza in Italia, l’obbligo di assicurazione, sulla base di convenzioni stipulate con gli omologhi Uffici Nazionali di Assicurazione (Bureaux) costituiti negli altri Paesi aderenti al sistema della carta verde, governato dal Consiglio dei Bureaux.

Sulla base di quanto disposto dall’art. 125 CAP e degli accordi stipulati tra i corrispondenti uffici nazionali, la copertura assicurativa di UCI sussiste alle seguenti condizioni:

– in ipotesi di veicolo di un Paese membro dello Spazio economico europeo o di Svizzera, Serbia, Andorra (l’elenco è oggi contenuto nell’art. 5 del DM 86/2008) è sufficiente che il veicolo al momento dell’incidente sia munito di targa in corso di validità, vigendo tra tali Paesi la presunzione di assolvimento dell’obbligo assicurativo (art. 125 comma 3 lett. b e comma 4).

– in caso di veicolo estero immatricolato in un Paese che non fa parte dello Spazio economico europeo, questo deve essere munito di carta verde il cui stato di validità alla data dell’incidente sia stato confermato dall’assicuratore estero o dal Bureau del Paese di origine del veicolo (art. 125 comma 3 lett. c). I Paesi interessati sono: Albania, Bielorussia, Bosnia e Erzegovina, Iran, Israele, Nord Macedonia, Azerbaijan, Marocco, Moldavia, Montenegro, Russia, Tunisia, Turchia, Ucraina;

– in caso di veicolo estero extra-comunitario, questo deve essere munito di polizza temporanea di frontiera (art. 125 comma 3 lett a).

L’art. 283 dello stesso CAP, al comma 1 individua le seguenti ipotesi di intervento da parte del Fondo di garanzia per le vittime della strada (FGVS):

  1. a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato;
  2. b) il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione;
  3. c) il veicolo o natante risulti assicurato presso una impresa operante nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente;
  4. d) il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria;

d-bis) il veicolo sia stato spedito nel territorio della Repubblica italiana da uno Stato di cui all’articolo 1, comma 1, lettera bbb), e nel periodo indicato all’articolo 1, comma 1, lettera fff), numero 4-bis), lo stesso risulti coinvolto in un sinistro e sia privo di assicurazione919;

d-ter) il sinistro sia cagionato da un veicolo estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo.

Lo schema normativo di ripartizione dell’obbligo risarcitorio in ipotesi di danni causati in Italia da veicoli immatricolati all’estero risulta piuttosto chiaro nella sua impostazione: la copertura di UCI incontra, in ogni caso, il limite rappresentato dalla esistenza di una targa in corso di validità, nonché il limite della copertura assicurativa, ciò sulla base dei già citati e illustrati accordi stipulati tra i corrispondenti uffici nazionali di assicurazione e riconosciuti dall’Unione europea, mentre in difetto di tali presupposti, l’obbligo di risarcire il danno graverà sull’impresa designata dal FGVS, fermo restando l’onere probatorio gravante comunque sul danneggiato, anche con riferimento alla sussistenza dei presupposti fondanti la copertura assicurativa da parte di UCI o del FGVS.

Sulla base delle suddette disposizioni, sarà certamente obbligata al risarcimento l’impresa designata per conto del FGVS, con esclusione quindi di copertura da parte di UCI, nelle seguenti ipotesi:

– sinistro causato da veicolo circolante con targa falsa o non pertinente, anche se relativa ad un Paese dell’UE od aderente alla convenzione interbureaux (art. 283 lett. d-ter CAP);

– sinistro causato da veicolo immatricolato in uno Stato non aderente all’UE, né al sistema dell’assicurazione virtuale, né al sistema della carta verde, che sia privo di polizza di frontiera (art. 283 lett. b CAP);

–  sinistro causato da veicolo immatricolato in uno Stato aderente al sistema della «carta verde» ma non aderente allo spazio economico europeo, ma privo di carta verde (art. 283 lett. b CAP).

Vi sono tuttavia ipotesi che sfuggono da siffatta ripartizione, o che comunque sono più complesse.

L’ipotesi più ricorrente è quella di falsificazione della carta verde (veicolo circolante con una carta verde falsa, scaduta o non pertinente, ad es., perché rilasciata per un diverso tipo di mezzo), ipotesi non espressamente disciplinata dalla legge.

L’art. 9 comma 1 del Regolamento Generale del Consiglio dei Bureaux (IR), tuttavia, stabilisce che ciascun bureau nazionale è obbligato a risarcire i sinistri causati da veicoli, provenienti da uno degli altri Stati aderenti, che siano in possesso di una carta verde formalmente emessa dal bureau nazionale di provenienza del veicolo, quand’anche tale documento sia falso, irregolarmente emesso. Tale previsione, sebbene frutto di un accordo tra privati, ha acquisito rilevanza esterna in virtù dell’espresso riconoscimento della Convenzione interbureaux da parte della Commissione europea, per cui la falsità della carta verde non è opponibile dall’UCI al terzo danneggiato, ad eccezione dei casi previsti nel comma 2 dell’art. 9 in presenza dei quali UCI  può opporre la non risarcibilità al terzo anche in caso di targa o carta verde falsa (“Tuttavia la garanzia del Bureau non è dovuta se una carta verde fa riferimento ad un veicolo che non è regolarmente immatricolato nel proprio paese, a meno che detto Bureau abbia fatto uso della deroga prevista all’articolo 7, paragrafo 3.”).

Ciò rilevato, devono innanzitutto essere svolte due considerazioni di carattere generale:

  • il citato art. 9 IR, come tutta la sezione II, rientra tra le norme cui i singoli bureaux nazionali possono derogare nei reciproci accordi bilaterali;
  • il citato art. 9 IR è entrato in vigore il 1 gennaio 2018, ovvero sarà applicabile per i sinistri verificatisi successivamente a tale data (le sentenze emesse in riferimento a fatti svoltisi in data antecedente, infatti, hanno ritenuto competente il FGVS, così ad esempio il Tribunale di Napoli con la sentenza n. 1706 del 14.02.2019, che ha ritenuto competente il FGVS poiché il veicolo, lituano e quindi facente parte del cd. “Sistema Carta Verde”, è risultato privo di copertura assicurativa).

La casistica dei casi concreti, inoltre, appare talvolta più complessa e possiamo annoverare alcuni esempi:

– se il documento assicurativo manca o è relativo a un veicolo non regolarmente immatricolato nel proprio paese, si ritiene competente il FGVS, trattandosi rispettivamente di mancanza di assicurazione (lett. b) art. 283 CAP) e di veicolo non identificato o con targa non corrispondente (lett. a) e d-ter) art. 283 CAP);

– se il documento riguarda un veicolo diverso da quello coinvolto (ipotesi che riteniamo comprendere anche una diversità per tipologia, come il caso del rimorchio) o non è valido alla data del fatto, si ritiene trattarsi di ipotesi di falsità con applicazione dell’art. 9 IR e quindi copertura di UCI;

– se la carta verde manca e ne vengono forniti meramente i dati identificativi che poi si rivelano inesatti sulla base di idonea documentazione fornita dal Bureau competente, si ritiene competente il FGVS (mancanza di assicurazione).

I documenti formatisi in occasione del sinistro, sulla base dei verbali redatti da eventuali agenti intervenuti e/o delle dichiarazione rilasciate dai soggetti coinvolti potrebbero essere errati o comunque non sufficienti (es: errata rilevazione del numero di targa)  ai fini dell’individuazione del soggetto tenuto alla copertura assicurativa, poiché solo effettuate le necessarie indagini presso il Bureau competente sarà possibile accertare la sussistenza o meno dei presupposti per l’intervento di UCI.

Sotto il profilo processuale probatorio, evidenziamo che “per contestare le affermazioni contenute in un verbale proveniente da un pubblico ufficiale su circostanze oggetto di percezione sensoriale, e come tali suscettibili di errore di fatto – nella specie, la rilevazione del numero di targa di un’auto – non è necessario proporre querela di falso, ma è sufficiente fornire prove idonee a vincere la presunzione di veridicità del verbale, secondo l’apprezzamento rimesso al giudice di merito” (così Cass. civ., sez. II, 04.12.2009 n. 25676).

I giudici di merito ritengono la certificazione proveniente da UCI prevalente rispetto agli accertamenti in loco svolti dagli agenti intervenuti, che si limitano a prendere atto di una situazione senza effettivo riscontro presso gli organi emittenti (Tribunale di Avellino, sentenza n. 570 del 21.03.2017), ciò anche in ipotesi in cui il documento in originale lingua straniera venga offerto in comunicazione “informalmente tradotto”, stante la valenza indiziaria particolarmente affidabile in considerazione della provenienza delle dichiarazioni rese da pubblici ufficiali nell’esercizio di funzioni istituzionali (si veda Tribunale di Napoli, sentenza n. 2738 del 21.02.2014, principio conforme a Cass. civ., sez. I, 28.12.2006 n. 27593), rimanendo tuttavia preferibile una formale asseverazione per evitare controversie sulla autenticità del documento.

Diviene allora fondamentale, innanzitutto, la tempestività e la precisione nella corrispondenza tra i Bureaux, e quindi una gestione coordinata tra gli uffici liquidatori di UCI e delle imprese designate dal FGVS, fondata sulla condivisione dei criteri di legge e convenzionali posti per l’individuazione del soggetto tenuto a risarcire il danno.

Pubblicato il 22 aprile 2021