La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha statuito, con sentenza n. 18520/2019 depositata il 10.7.2019, che “in tema d’imposta di registro, il decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti del debitore del garante che abbia stipulato una polizza fideiussoria e che sia stato escusso dal creditore è soggetto all’imposta con aliquota proporzionale al valore della condanna, in quanto il garante non fa valere corrispettivi o prestazioni soggetti all’imposta sul valore aggiunto ma esercita un’azione di rimborso di quanto versato”.
Con tale pronuncia le Sezioni Unite hanno, pertanto, risolto il contrasto giurisprudenziale insorto in merito all’imposta di registro applicabile al decreto ingiuntivo ottenuto dal garante nei confronti del contraente e/o coobbligati di polizza, confermando l’orientamento che ritiene applicabile l’imposta in misura proporzionale.
Secondo la Corte, soltanto il pagamento da parte del garante escusso nei confronti del creditore garantito acquista rilievo ai fini dell’applicazione del principio di alternatività tra IVA e imposta di registro, mentre la successiva azione di recupero da parte del garante in regresso/rivalsa, deve considerarsi del tutto svincolata dall’obbligazione principale, ormai esauritasi, con conseguente applicazione dell’aliquota proporzionale.
A questo punto, soltanto il pagamento effettuato dal garante escusso al creditore garantito acquista rilievo ai fini dell’applicazione del principio di alternatività tra IVA e imposta di registro, non invece la successiva azione di recupero in regresso/rivalsa.
Tale interpretazione già si era affermata, in contrasto con il precedente orientamento, con le sentenze n. 20262, 20263, 20164 e 20266 del 9.10.2015 nonché n. 20969 del 16.10.2015, con le quali la Corte di Cassazione (sezione tributaria) aveva, infatti, statuito che il decreto ingiuntivo avente ad oggetto il recupero di quanto il fideiussore ha pagato al creditore/beneficiario, deve essere sottoposto a tassazione con aliquota proporzionale del 3%, a prescindere dalla natura dell’obbligazione principale.
Pur tuttavia, successivamente a tali pronunce, la stessa Corte di Cassazione, sezione tributaria, con sentenza n. 19365 del 20.7.2018, aveva nuovamente ribadito il proprio
precedente orientamento in punto ad applicabilità dell’imposta di registro in misura fissa, sull’ingiunzione del garante nei confronti del contraente e/o coobbligati di polizza (o analoga pronuncia di condanna), quando si tratti di recupero di somme assoggettate a IVA.
Per tale ragione la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite, le quali hanno ora definitivamente statuito l’applicabilità dell’imposta con aliquota proporzionale al 3%, a prescindere dalla natura dell’obbligazione garantita o della garanzia stessa, ritenute irrilevanti ai fini dell’IVA.
Pubblicato il 12.7.2019