Dopo un lungo e travagliato iter parlamentare, in data 14/8/2017, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”.
Il provvedimento, composto da un solo articolo recante ben 192 commi, è entrato in vigore il 29/8/2017.
Di seguito si evidenziano le principali novità apportate dalla Legge n. 124/2017 con specifico riferimento alla materia assicurativa.
– Procedura di identificazione dei testimoni, limitatamente ai sinistri con soli danni materiali, al fine di evitare i c.d. “testimoni di comodo”.
La norma stabilisce che “in caso di sinistri con soli danni a cose, l’identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell’incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione o, in mancanza, deve essere richiesta dall’impresa di assicurazione con espresso avviso all’ assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta. In quest’ultimo caso, l’impresa di assicurazione deve effettuare la richiesta di identificazione dei testimoni con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di 60 giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che riceve tale richiesta effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. L’impresa di assicurazione deve procedere a sua volta all’individuazione e alla comunicazione di eventuali ulteriori testimoni entro il termine di sessanta giorni. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell’incidente, l’identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l’inammissibilità della prova testimoniale addotta. In caso di giudizio, il giudice, sulla base della documentazione prodotta, non ammette le testimonianze che non risultano acquisite secondo le modalità di cui sopra, salvo che risulti comprovata l’oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione. Nelle controversie civili promosse per l’accertamento della responsabilità e per la quantificazione dei danni, il giudice, anche su documentata segnalazione delle parti che, a tal fine, possono richiedere i dati all’IVASS, trasmette un’informativa alla Procura della Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni presenti in più di tre sinistri negli ultimi cinque anni.”
L’intento della norma, da rinvenire nel tentativo di reprimere le frodi assicurative, appare sicuramente apprezzabile.
Tuttavia, la novella mostra un limite significativo nella misura in cui circoscrive espressamente la rigorosa procedura di identificazione dei testimoni ai soli sinistri con danni materiali, con esclusione, quindi, di tutti i sinistri di maggiore entità, frequenza e problematicità, in cui si riscontrino anche lesioni personali.
– Previsione dell’efficacia di piena prova, nei giudizi civili, per le “scatole nere” e per gli altri dispositivi elettronici ad esse equiparabili, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del dispositivo.
La Legge sulla concorrenza, sempre allo scopo di tentare di prevenire le frodi assicurative, introduce altresì sconti obbligatori sulle polizze RCA in favore di chi fa istallare le scatole nere, ovvero “meccanismi elettronici che impediscono l’avvio del motore qualora sia riscontrato nel guidatore un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge”, ovvero ancora a chi accetti di sottoporre il proprio veicolo ad ispezione. Le Compagnie dovranno inoltre praticare uno sconto aggiuntivo e significativo, calcolato sulla base di parametri oggettivi “tra cui la frequenza dei sinistri e il relativo costo medio” per i conducenti virtuosi che risiedono al sud.
La novella, prevedendo l’efficacia di piena prova delle scatole nere e dei dispositivi elettronici ad esse equiparabili e, dunque, escludendo la possibilità di prova contraria, interviene a far luce sulla problematica questione dell’efficacia probatoria dei dati desumibili dalle c.d. black box. Sino ad oggi, infatti, si contrapponevano due opposti orientamenti giurisprudenziali sul punto. Uno, di totale chiusura, che riteneva inutilizzabili le prove non formate nel contraddittorio delle parti ed un altro, di maggiore apertura, che riteneva gli accertamenti delle scatole nere meri argomenti di prova.
Ciò non toglie che la Legge sulla concorrenza lasci ancora una serie di problematiche aperte, quali ad esempio la limitazione dell’efficacia di piena prova ai soli giudizi civili con esclusione quindi dei processi penali, la tutela della privacy, le modalità di dimostrazione, per la controparte, del mancato funzionamento o della manomissione.
– Predisposizione di una specifica tabella, unica su tutto il territorio della Repubblica, delle menomazioni alla integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti e del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso.
Proprio mentre il Tribunale di Milano si apprestava a varare le nuove tabelle sul danno biologico aggiornate al 2016, la Legge sulla concorrenza ha previsto una tabella unica, su tutto il territorio nazionale, per il risarcimento del danno non patrimoniale.
La finalità della norma è evidentemente quella di garantire il diritto delle vittime dei sinistri ad un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito e razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo. La tabella riguarderà esclusivamente le vittime della strada e dovrà essere emanata, entro 120 giorni dalla pubblicazione della Legge (termine indicativo e non tassativo), con decreto del Presidente della Repubblica. La stessa, inoltre, si applicherà solamente ai sinistri e agli eventi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica. Inoltre, la tabella unica nazionale sarà redatta tenuto conto dei criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità. Il predetto richiamo sembra esplicitamente riferito alle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, segnando la fine dell’applicazione dei valori delle tabelle del Tribunale di Roma. Viene poi ribadita la definizione di danno biologico quale “lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito e i criteri per stabilire i valori economici, fondati sul sistema a punto variabile in funzione dell’età e del grado di invalidità. Viene inoltre fissato il limite massimo entro il quale l’ammontare del danno, calcolato secondo la tabella unica nazionale, potrà essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, riducendo la personalizzazione discrezionale del danno al 30%. Viene infine espressamente stabilito che “l’ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo (l’art. 138 del CdA) è esaustivo del risarcimento del danno conseguente alle lesioni fisiche”.
Per quanto concerne invece le lesioni di lieve entità (vale a dire le lesioni pari o inferiori al 9%), la principale novità della Legge sulla concorrenza concerne la previsione secondo cui “potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente laddove siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo, soltanto per quelle oggettivamente riscontrabili senza l’ausilio di strumentazioni, quali le cicatrici”. Quanto alla personalizzazione del danno da parte del giudice, da effettuare con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, viene ribadito il limite dell’incremento fino al 20% e, come per le macro-permanenti, si precisa che “l’ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo (l’art. 139 CdA) è esaustivo del risarcimento del danno conseguente alle lesioni fisiche”.
Pubblicato il 8/09/2017