Danno da insidia stradale l’onere della prova ex art. 2051 c.c.
30 Luglio 2021
La Corte di Cassazione muta il proprio orientamento: “La persona fisica che presta fideiussione per un debito del professionista può assumere lo status di consumatore”. Commento a Cassazione Civile, ordinanza n. 742/2020.
24 Dicembre 2021

L’estratto di ruolo è prova sufficiente per l’Agente della Riscossione ai fini dell’ammissione al passivo fallimentare. Commento alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 33408/2021

All’Agenzia delle Entrate è sufficiente produrre l’estratto di ruolo per potersi insinuare al passivo del contribuente per il credito tributario o previdenziale. Non sono dunque necessari l’avviso di accertamento o di addebito contemplati dagli articoli 29 e 30 del decreto legge 78/2010, convertito con la Legge 122/10.

Lo hanno stabilito le Sezioni Unite civili della Corte Suprema di Cassazione con la sentenza n. 33408 dell’11 novembre 2021, enunciando il seguente principio di diritto: “ai fini dell’ammissibilità della domanda d’insinuazione proposta dall’agente della riscossione e della verifica in sede fallimentare del diritto al concorso del credito tributario o di quello previdenziale, non occorre che l’avviso di accertamento o quello di addebito contemplati dagli artt. 29 e 30 del D.l. n. 78/2010, convertito con Legge n. 122/10, siano notificati, ma è sufficiente la produzione dell’estratto di ruolo”.

La giurisprudenza maggioritaria si era già espressa in tal senso (ex multis Cass. Civ. n. 25863/2014; Cass. Civ. n. 18120/2017; Cass. Civ. 14332/2019; Cass. Civ. 18531/2020), suscitando però critiche da parte della prevalente dottrina che ribadiva, per converso, ai fini dell’insinuazione al passivo, la necessaria notificazione del ruolo e della cartella di pagamento, prima, e dell’avviso di accertamento esecutivo e dell’avviso dopo, non solo nell’ottica della disciplina tributaria, ma anche per consentire una adeguata disamina al Curatore sulla certezza, liquidità ed esigibilità del credito del concessionario.

Il quesito rimesso alle Sezioni Unite con l’ordinanza n. 4540/2021 nasceva da un dubbio interpretativo posto dai giudici di legittimità, ovvero se l’avviso di addebito e l’avviso di accertamento esecutivo dell’Agenzia delle Entrate, quali nuovi titoli previsti dagli artt. 29 e 30 D.L. 31 Maggio 2010 n. 78, convertito dalla legge 30 Luglio 2010, n. 122, dovessero o meno intendersi sostitutivi alla notifica della cartella di pagamento anche ai fini dell’insinuazione nel passivo fallimentare.

Dopo la disamina delle due disposizioni, che trovano applicazione nell’ambito della riscossione coattiva individuale, le Sezioni Unite prendono atto della diversità della sede concorsuale, dove il ruolo non rileva come titolo esecutivo in quanto “….non c’è attività espropriativa da compiere, ma serve a individuare, anche ai fini degli accessori, i crediti opponibili alla massa e i relativi privilegi (tra varie, Cass. n. 9441/2019 e n. 18425/2021). E altrettanto vale per l’estratto di ruolo, il quale, benché non sia atto impositivo, comunque contiene e, quindi, documenta gli elementi del ruolo (Cass. n. 19704/2015)…”.

In sostanza, vista la diversità dei presupposti tra la sede concorsuale e quella esecutiva individuale, secondo il ragionamento delle Sezioni Unite ai fini dell’insinuazione al passivo è irrilevante che gli avvisi di accertamento e di addebito acquistino valore di titolo esecutivo e, conseguentemente, è altresì irrilevante è che, a tali fini, essi siano notificati, arrivando a concludere che “la semplificazione della procedura di riscossione disposta dal d.l. n. 78/2010, allora, non produce una complicazione di quella concorsuale, ma incide sulla sola esecuzione coattiva individuale”.

La soluzione prospettata dalla Corte Suprema, così, prevede che, ai fini dell’ammissibilità della domanda d’insinuazione proposta dal riscossore e della verifica, in sede fallimentare, del credito tributario o di quello previdenziale, è sufficiente la mera produzione da parte dell’Agente della Riscossione dell’estratto di ruolo, di fatto complicando, sul lato pratico, i compiti dei Curatori nella verifica dell’effettiva pretesa erariale e dei documenti giustificativi prodotti.

Pubblicato il 26 novembre 2021