RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE IN MATERIA DI AMMISSIBILITA’ DELLA CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA AI FINI DELLA COMPOSIZIONE DELLA LITE EX ART. 696 BIS C.P.C.
30 Settembre 2026

Microlesioni e uniformità risarcitoria: nuove prospettive dopo Cass. n. 8630/2026?

La recente sentenza della Corte di cassazione n. 8630/2026 ha segnato un significativo punto di svolta nel sistema di liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del bene salute, riconoscendo alla Tabella Unica Nazionale (T.U.N.), introdotta dal d.P.R. n. 12/2025, una portata applicativa indiretta anche al di fuori degli ambiti espressamente individuati dal legislatore.

Il principio ha già trovato concreta applicazione nella giurisprudenza di merito. Ne costituisce un esempio la recente sentenza del Tribunale di Milano, Sez. X, n. 7008 dell’11 settembre 2026, che, pronunciandosi su un sinistro verificatosi nel 2019 durante una lezione di equitazione, ha riconosciuto la responsabilità del centro ippico e dell’istruttore per le lesioni riportate da un’allieva, liquidando il danno biologico permanente (superiore al 10%) mediante applicazione della T.U.N. anziché delle tradizionali Tabelle milanesi. Ciò, nonostante la fattispecie fosse estranea, tanto ratione materiae quanto ratione temporis, all’ambito di applicazione diretta della nuova disciplina.

La decisione offre lo spunto per tornare a riflettere su un’ulteriore e delicata questione, ancorché estranea all’oggetto della pronuncia: quella dei criteri di liquidazione delle lesioni micropermanenti e, in particolare, della possibilità di utilizzare indirettamente, anche al di fuori degli ambiti della R.C.A. e della responsabilità sanitaria, i parametri, ribassati rispetto a quelli delle Tabelle milanesi, previsti dall’art. 139 del Codice delle Assicurazioni Private (CAP).

Come noto, l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità è, allo stato, contrario a tale estensione. A partire da Cass. n. 12408/2011, e successivamente con le pronunce nn. 4509/2022, 25922/2023 e 32373/2023, la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che i criteri liquidativi di cui all’art. 139 CAP, in quanto espressione di una disciplina eccezionale, non sono suscettibili di applicazione analogica al di fuori delle fattispecie espressamente previste dalla legge. Ne consegue che, per le lesioni di lieve entità derivanti da fattispecie diverse dalla circolazione stradale e dalla responsabilità sanitaria, il criterio ordinariamente adottato resta quello delle Tabelle milanesi.

Senonché, alla luce dei principi affermati da Cass. n. 8630/2026, non potrebbe aprirsi uno spazio per una rimeditazione di tale orientamento?

Con riferimento alle macrolesioni, la Cassazione ha distinto l’applicazione diretta della disciplina normativa dal suo utilizzo indiretto quale parametro di esercizio del potere di liquidazione equitativa riconosciuto al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c. In questa prospettiva, la T.U.N., pur non potendo trovare applicazione diretta al di fuori del proprio ambito normativo, assume la funzione di parametro equitativo privilegiato, dal quale il giudice può discostarsi soltanto in presenza di circostanze peculiari, adeguatamente motivate.

Alla luce dei principi affermati per la T.U.N., potrebbe quindi ipotizzarsi un analogo impiego dei criteri dell’art. 139 CAP quale parametro equitativo per le micropermanenti. Del resto, la stessa Cassazione, con la pronuncia n. 8630/2026 ha ribadito che l’equità liquidativa deve perseguire non soltanto la giustizia del caso concreto, ma anche la parità di trattamento tra danneggiati che abbiano subito pregiudizi analoghi.

Alla luce delle esigenze di uguaglianza e certezza del diritto sottese all’uniformità dei criteri risarcitori, potrebbe allora ipotizzarsi anche per le micropermanenti l’individuazione di un parametro equitativo tendenzialmente uniforme, indipendentemente dall’ambito di responsabilità nel quale si è verificata la lesione?

Il tema, senz’altro delicato, rimane ad oggi ancora aperto al dibattito.

Ufficio Studi – Studio legale Effeffe & Partners