Non è appellabile ma opponibile in sede esecutiva l’ordinanza del Giudice dell’esecuzione che dichiari la chiusura definitiva del processo esecutivo
12 Luglio 2019
LA CORTE DI CASSAZIONE NEGA LA RISARCIBILITA’ DEL DANNO SE E’ IMPOSSIBILE ACCERTARE l’ESISTENZA DI POSTUMI PERMANENTI
28 Ottobre 2019

PER IL GARANTE SI ALLARGANO LE MAGLIE PER SOLLEVARE L’EXCEPTIO DOLI?

Con ordinanza ex art. 700 c.p.c., depositata in data 17 Agosto 2019, il Tribunale di Treviso ha accolto l’exceptio doli sollevata dalla Compagnia Assicuratrice, sulla scorta della verosimile fondatezza del carattere abusivo e fraudolento della richiesta di escussione operata da parte del soggetto beneficiario della garanzia.

La richiamata pronuncia trae origine dal ricorso promosso da una società, a seguito dell’escussione di due polizze fideiussorie dalla stessa contratte, rilasciate in favore di un Comune, a garanzia della realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria relative ad una convezione urbanistica.

Il Tribunale, prescindendo dalla qualificazione del rapporto di garanzia come fideiussione o contratto autonomo, riteneva sul piano del fumus boni iuris che, nell’adempimento del sinallagma contrattuale, entrambe le parti, Comune beneficiario da una parte e società contraente dall’altra, risultavano inadempienti alle rispettive obbligazioni pattuite nella convenzione urbanistica.

In particolare, il Tribunale di Treviso, con cognizione tipica del procedimento cautelare, riteneva prima facie esistente l’inadempimento da parte del Comune beneficiario alla realizzazione di determinate opere concordate nella convenzione e, parimenti, giudicava sussistente l’inadempimento della società contraente che, nello stesso modo, non aveva rispettato talune pattuizioni contrattuali.

In tale contesto, il Giudice riteneva controversa la sussistenza dello stesso rapporto di garanzia a fronte della potenziale inesistenza del rapporto principale, estinto per intervenuta risoluzione contrattuale risultata verosimilmente ascrivibile a fatto del Comune.

A fronte di tale situazione di reciproci non completi adempimenti, ed in attesa della decisione del TAR Veneto che è stato investito della controversia, avente per oggetto la risoluzione della convenzione in essere fra le parti, il Tribunale di Treviso riteneva illegittima l’escussione delle polizze fideiussorie avvenuta da parte del beneficiario.

La decisione del Tribunale di Treviso richiama, in particolare, quell’orientamento che consente al garante, sul piano dell’exceptio doli, di opporre al beneficiario le eccezioni relative al rapporto principale garantito, laddove queste riguardino l’estinzione del rapporto di garanzia per avvenuto adempimento del rapporto principale da parte del soggetto garantito (Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 16213 del 31/07/2015).

Al riguardo, è doveroso ricordare che la Suprema Corte, uniformandosi al proprio consolidato orientamento, ha recentemente ribadito che nel contratto autonomo di garanzia, in ragione dell’assenza dell’accessorietà propria della fideiussione, al garante è precluso il potere di opporre eccezioni riguardanti il rapporto principale, salva l’esperibilità del rimedio generale dell’exceptio doli generalis, potendo tuttavia sollevare nei confronti del creditore le eccezioni fondate sul contratto di garanzia, in quanto la suddetta preclusione “non può includere – logicamente prima ancora che giuridicamente – pure la inibizione dell’utilizzo di eccezioni direttamente discendenti dal rapporto di garanzia”. (Cass. Civ. sez. III, 19/9/2018, n. 31956 – caso di novazione soggettiva ed estinzione della garanzia).

L’ordinanza in commento è quindi condivisibile in quanto è conforme all’orientamento nomofilattico, che consente al garante di far valere, attraverso l’exceptio doli, una condotta abusiva del creditore, il quale, nel chiedere la tutela giudiziale del proprio diritto, abbia in realtà fraudolentemente taciuto, nella prospettazione della vicenda, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto azionato, ad esempio propri inadempimenti.

Pubblicato il 5 settembre 2019