DANNI DA INSIDIE STRADALI: L’ONERE DELLA PROVA E IL CASO FORTUITO EX ART. 2051 C.C. NELLA GIURISPRUDENZA DI MERITO
3 Aprile 2017
AMMESSA LA PROCEDURA D’INDENNIZZO DIRETTO EX ART. 149 CODICE DELLE ASSICURAZIONI ANCHE SE LA COLLISIONE RIGUARDA PIU’ VEICOLI
21 Aprile 2017

RESPONSABILITA’ MEDICA: APPROVATA LA NUOVA LEGGE DI RIFORMA

In data 17.3.2017 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, la Legge n. 24 del 8 marzo 2017, di riforma della responsabilità medica recante “disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”.

–  Responsabilità civile

Si tratta di una riforma di particolare importanza in tema di responsabilità civile, poiché prevede espressamente la responsabilità extracontrattuale ai sensi dell’art. 2043 c.c. in capo al medico o sanitario, che svolga le proprie mansioni con il servizio sanitario nazionale o presso strutture sanitarie anche private (salvo che abbia agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente) e la responsabilità contrattuale ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c. in capo alle strutture sanitarie private o pubbliche. Tale differente regime di responsabilità incide diversamente sia sul piano dell’onere probatorio sia sul piano della prescrizione.

Nell’accertamento della responsabilità civile, il Giudice deve tenere conto della condotta del sanitario in rapporto all’osservanza delle linee guida che verranno elaborate da appositi enti pubblici e privati, iscritti in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della salute. Il decreto dovrà essere emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge e aggiornato con cadenza biennale. In mancanza delle suddette linee giuda, gli esercenti le professioni sanitarie si devono attenere alle buone pratiche clinico-assistenziali.

Il nuovo testo di legge prevede inoltre, all’art. 5, che l’azione civile sia preceduta, a pena d’improcedibilità, dal procedimento di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite di cui all’art. 696 bis c.p.c. o, in alternativa, dal procedimento di mediazione ai sensi del D.lgs. n. 28/2010.

Se la conciliazione non riesce o il procedimento non è concluso entro il termine perentorio di 6 mesi, la domanda diviene procedibile. In tal caso gli effetti della domanda sono salvi se, entro 90 giorni dallo spirare del termine dei 6 mesi, viene depositato il ricorso ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c.

L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto o rilevata d’ufficio dal Giudice non oltre la prima udienza. Il Giudice dovrà assegnare un termine di 15 giorni per iniziare il procedimento di consulenza tecnica preventiva o il procedimento di mediazione.

La partecipazione al procedimento di consulenza tecnica preventiva è obbligatoria per tutte le parti, comprese le imprese di assicurazione, le quali sono tenute a formulare un’offerta di risarcimento del danno o, in difetto, a comunicare i motivi per cui ritengono di non formularla.

Qualora l’impresa di assicurazione non abbia formulato l’offerta di risarcimento nell’ambito del procedimento di consulenza tecnica preventiva, la successiva sentenza favorevole al danneggiato, dovrà essere trasmessa dal Giudice all’IVASS.

In caso di mancata partecipazione al procedimento di consulenza tecnica preventiva, il Giudice, con il provvedimento che definisce il giudizio, condanna le parti che non hanno partecipato al pagamento delle spese di consulenza e di lite, indipendentemente dall’esito del giudizio, oltre che ad una pena pecuniaria, determinata equitativamente, in favore della parte che è comparsa alla conciliazione.

Di particolare rilevanza è la previsione, all’art. 12, dell’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicurazione che presta la copertura alle strutture sanitarie e al sanitario. Nel giudizio promosso dal danneggiato contro l’impresa di assicurazione della struttura sanitaria pubblica o privata è litisconsorte necessario la struttura medesima; nel giudizio promosso contro l’impresa di assicurazione dell’esercente la professione sanitaria è litisconsorte necessario l’esercente la professione sanitaria. L’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione pari a quello dell’azione verso la struttura sanitaria pubblica o privata o l’esercente la professione sanitaria. Le disposizioni dell’art. 12 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto (di cui all’articolo 10, comma 6) con il quale verranno determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie e per gli esercenti le professioni sanitarie. L’art. 13
prevede, inoltre, un obbligo di comunicazione da parte delle strutture sanitarie e delle assicurazioni, nei confronti dell’esercente la professione sanitaria, dell’instaurazione del giudizio promosso nei loro confronti dal danneggiato, entro dieci giorni dalla ricezione della notifica dell’atto introduttivo, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente copia dell’atto introduttivo del giudizio. Le medesime strutture sanitarie e assicurazioni debbono inoltre comunicare, entro dieci giorni, all’esercente la professione sanitaria l’avvio di trattative stragiudiziali con il danneggiato, con invito a prendervi parte. L’omissione, la tardività o l’incompletezza delle comunicazioni preclude l’ammissibilità delle azioni di rivalsa o di responsabilità amministrativa.

–  Azione di rivalsa

L’azione di rivalsa nei confronti del sanitario da parte della struttura sanitaria può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave. Se, tuttavia, il sanitario non è stato parte del giudizio o della fase stragiudiziale che ha condotto al risarcimento, la rivalsa potrà essere esercitata solo a seguito del risarcimento avvenuto sulla base di un titolo giudiziale o stragiudiziale, entro un anno dal pagamento. La decisione giudiziale non fa stato nel giudizio di rivalsa quando il sanitario non sia stato parte del giudizio e la transazione non è allo stesso opponibile (art. 9).

–  Responsabilità penale

Il testo di legge prevede, all’art. 6, modifiche anche in materia responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria introducendo l’art. 590 sexies c.p., rubricato “Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario”: in presenza d’imperizia deve escludersi la punibilità quando siano rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida o, in alternativa, dalla buone pratiche clinico-assistenziali, “sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto”.

– Obblighi assicurativi

Sotto il profilo assicurativo, il nuovo testo di legge prevede, all’art. 10, l’obbligo di tutte le strutture sanitarie, sia pubbliche che private, di dotarsi di assicurazione, con estensione anche alla libera professione intramuraria o svolta tramite telemedicina. Con decreto ministeriale, da emanarsi entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge, previo concerto con le associazione di categoria, verranno fissati i requisiti minimi di garanzia delle polizza assicurative. La garanzia assicurativa dovrà inoltre essere estesa anche agli eventi accaduti nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto, purché denunciati in vigenza di polizza.

In caso di cessazione definitiva dell’attività professionale per qualsiasi causa deve essere previsto un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di efficacia della polizza, incluso il periodo di retroattività della copertura. L’ultrattività è estesa agli eredi e non è assoggettabile alla clausola di disdetta.

Pubblicato il 3 aprile 2017