

Con la sentenza n. 30524 del 20 novembre 2025, la Corte di Cassazione, Sezione III civile, è intervenuta sul tema – di rilevante impatto operativo per il settore assicurativo – della legittimazione ad agire dei concessionari incaricati del servizio di ripristino delle sedi stradali danneggiate da sinistri.
La pronuncia si inserisce nell’ambito del contenzioso relativo alle azioni promosse in proprio dai concessionari nei confronti dei responsabili civili e delle rispettive compagnie assicuratrici; in particolare, la Corte afferma che il diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente il servizio non implica, di per sé, la titolarità del credito risarcitorio, né la legittimazione ad agire ex art. 81 c.p.c., in assenza di espressa cessione del credito o valida delega in relazione ad ogni specifico sinistro, funzionale ad intraprendere ogni opportuna azione nei confronti del/i responsabile/i del sinistro.
La controversia trae origine dall’azione promossa da un concessionario del Comune per il servizio di ripristino delle strade danneggiate da incidenti stradali, il quale aveva richiesto ai responsabili del sinistro e alla relativa compagnia assicuratrice il pagamento di euro 619,90 a titolo di compenso per l’intervento eseguito.
In primo e secondo grado, sia il Giudice di pace sia il Tribunale rigettavano la domanda, rilevando:
Il ricorso per cassazione, fondato – tra l’altro – sulla pretesa surrogazione nei diritti risarcitori vantati dall’ente locale e sulla pretesa legittimazione ad agire ex art. 81 c.p.c. discendente al diritto del concessionario di “trarre vantaggi economici connessi al servizio”, veniva integralmente rigettato.
Nel rigettare il ricorso, la Suprema Corte fonda offre un’applicazione rigorosa rigorosa dell’art. 81 c.p.c. (in tema di sostituzione processuale), laddove ribadisce che la norma “non consente – al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge – di far valere in giudizio un diritto altrui, prospettandolo come proprio”. Deriva, quindi, l’insussistenza di una legittimazione ad agire del concessionario, “in assenza di prova della cessione del credito del Comune”.
Altresì, la Corte nega la configurabilità di una surrogazione (legale o per volontà del creditore) nei diritti risarcitori vantati dall’ente, in difetto di apposita delega (avvallata dal tenore del capitolato) e rilasciata dal Comune in relazione ad ogni specifico sinistro, funzionale ad “intraprendere ogni opportuna azione nei confronti del/i responsabile/i del sinistro ex art. 2054 c.c.”, denunciare il sinistro alla compagnia di assicurazione, curarne la trattazione liquidativa, nonché incassare e sottoscrivere i relativi atti di quietanza in proprio e trattenere l’indennizzo corrisposto per l’attività di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità dell’area interessata.
Ne discende il seguente principio di diritto: il concessionario del servizio di ripristino post-sinistro non è legittimato ad agire direttamente nei confronti del responsabile civile o della sua compagnia assicuratrice, in mancanza di una valida cessione del credito o di una delega espressa e specifica.
La decisione consolida un orientamento giurisprudenziale che impatta direttamente sulle prassi liquidative delle Compagnia.
In presenza di richieste di pagamento avanzate da concessionari, la Compagnia sarà quindi chiamata:
Ufficio Studi – Studio Legale Effeffe&Partners