Risale al 29 giugno 2022 la pubblicazione, sul sito del Tribunale di Milano e sul sito dell’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, delle nuove tabelle elaborate dal “Gruppo danno alla persona” dell’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale.
Si tratta dell’aggiornamento secondo il sistema “a punti”, e quindi della risposta al più recente orientamento espresso nella nota sentenza n. 10579/2021, con la quale la Corte di Cassazione aveva rilevato come la tabella “storica” si limitasse ad individuare un range piuttosto ampio tra un valore minimo ed un valore massimo (secondo la Corte ci ritroveremmo al cospetto di una “clausola generale, di cui si è soltanto ridotto, sia pure in modo relativamente significativo, il margine di generalità”) e dunque non potesse assolvere alla funzione di “garantire non solo un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi”. Sulla base di tali argomentazioni la Corte aveva così statuito che il danno da perdita del rapporto parentale “deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l’adozione del criterio a punto, l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l’indicazione dei relativi punteggi”.
Sebbene il principio di diritto espresso dalla Corte potesse essere interpretato – almeno ad una prima lettura – come un’espressione di chiaro favore per le tabelle approvate dal Tribunale di Roma, occorre nondimeno notare che le pronunce emesse successivamente e a detto arresto rivelano una perdurante preferenza per le tabelle milanesi.
All’indomani della pubblicazione delle nuove Tabelle, proprio il Tribunale di Milano (Dott. Damiano Spera, sentenza 11 luglio 2022 n. 6059) fa ricorso alla nuova tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto parentale, e successivamente altri 17 uffici giudiziari[1], dislocati in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale.
L’importante monitoraggio effettuato dall’Osservatorio ha ottenuto il pieno avallo della Suprema Corte, che già con l’ordinanza del 16 dicembre 2022, n. 37009 ha affermato che “le ultime tabelle milanesi, rielaborate e rese pubbliche nel mese di giugno, si conformano tout court” alla regola “a punti” imposta quale modello dalla Cassazione.
Non possiamo peraltro verso ignorare che diverse corti, seppure in numero minoritario, continuano ad esprimere preferenza per la tabella di Roma[2], così registrandosi la coesistenza di un “doppio binario” valutativo che certamente non giova alle esigenze di certezza e nemmeno ad una pronta definizione delle controversie.
Evidenziamo che delle circostanze valorizzate quali rilevanti ai fini della liquidazione del danno[3], la qualità ed intensità della relazione affettiva è l’unica circostanza di natura soggettiva ed è quindi quella in cui si possono ravvisare le criticità più rilevanti nell’applicazione della tabella, fermo restando l’onere del preteso danneggiato di dimostrare rigorosamente la sussistenza di tutte le circostanze. Ricordiamo che per la voce “qualità ed intensità della relazione affettiva” le nuove tabelle prevedono fino a 30 punti, per l’attribuzione dei quali il giudice potrà tenere conto sia delle circostanze oggettive di cui ai precedenti 4 parametri e delle conseguenziali valutazioni presuntive, sia di ulteriori circostanze che siano allegate e provate (anche con presunzioni) relative, ad esempio, ma non solo, alle seguenti circostanze di fatto: frequentazioni/contatti (in presenza o telefonici o in internet), condivisione delle festività/ricorrenze, condivisione di vacanze, condivisione attività lavorativa/hobby/sport, attività di assistenza sanitaria/domestica, agonia/penosità/particolare durata della malattia della vittima primaria laddove determini una maggiore sofferenza nella vittima secondaria, altri casi.
L’importo concretamente liquidabile dovrà quindi essere elaborato secondo la regola della coerenza con il monitoraggio della giurisprudenza già effettuato, frutto della comparazione di oltre cinquecento decisioni aventi ad oggetto il risarcimento del danno parentale ed emesse da Uffici Giudiziari di tutta Italia, da cui è emersa la piena rispondenza delle tabelle milanesi ai principi espressi dalla Corte di Cassazione.
Il monitoraggio è tutt’ora in corso presso gli Osservatori distrettuali sulla Giustizia Civile, che si riuniranno in occasione dell’Assemblea nazionale degli Osservatori sulla Giustizia civile, che si terrà a Catania il 16-17-18 giugno 2023.
Milano, 15 maggio 2023
[1] Tribunale di Ancona (Sentenza n. 963/2022 pubblicata il 08/08/2022); Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Sentenza n. 1101/2022 pubblicata il 21/09/2022); Tribunale di Cosenza (Sentenza n. 1720/2022 pubblicata il 11/10/2022, Sentenza n. 1756/2022 pubblicata il 15/10/2022); Tribunale di Firenze (Sentenza n. 2573/2022 pubblicata il 20/09/2022, Sentenza n. 2689/2022 pubblicata il 28/09/2022); Tribunale di L’Aquila (Sentenza n. 676/2022 pubblicata il 11/10/2022); Tribunale di Latina (Sentenza n. 1867/2022 pubblicata il 05/10/2022); Tribunale di Livorno (Sentenza n. 650/2022 pubblicata il 05/08/2022); Tribunale di Napoli (Sentenza n. 7031/2022 pubblicata il 11/07/2022, Sentenza n. 7032/2022 pubblicata il 11/07/2022); Tribunale di Palermo (Sentenza n. 3831/2022 pubblicata il 29/09/2022); Tribunale di Pavia (Sentenza n. 1183/2022 pubblicata il 20/09/2022); Tribunale di Trieste (Sentenza n. 476/2022 pubblicata il 30/09/2022); Corte d’Appello di Catania (Sentenza n. 1621/2022 pubblicata il 21/07/2022, Sentenza n. 1837/2022 pubblicata il 28/09/2022); Corte d’Appello di Catanzaro (Sentenza n. 1106/2022 pubblicata il 05/10/2022); Corte d’Appello di Firenze (Sentenza n. 2042/2022 pubblicata il 20/09/2022); Corte d’Appello di Genova (Sentenza n. 836/2022 pubblicata il 15/07/2022); Corte d’Appello di Lecce (Sentenza n. 811/2022 pubblicata il 12/07/2022); Corte d’Appello di Venezia (Sentenza n. 1577/2022 pubblicata il 08/07/2022).
[2] Tra quelle successive alle nuove Tabelle di giugno 2022 segnaliamo: Tribunale di Brescia (Sentenza n. 2381/2022 pubblicata il 05/10/2022); Tribunale di Catanzaro (Sentenza n. 1430/2022 pubblicata il 10/10/2022); Tribunale di Novara (Sentenza n. 471/2022 pubblicata il 19/08/2022); Tribunale di Oristano (Sentenza n. 370/2022 pubblicata il 15/07/2022); Tribunale di Prato (Sentenza n. 578/2022 pubblicata il 10/10/2022); Tribunale di Rovigo (Sentenza n. 663/2022 pubblicata il 25/07/2022); Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Sentenza n. 3089/2022 pubblicata il 22/08/2022); Tribunale di Sassari (Sentenza n. 925/2022 pubblicata il 19/09/2022); Tribunale di Vallo della Lucania (Sentenza n. 601/2022 pubblicata il 02/09/2022); Tribunale di Vasto (Sentenza n. 238/2022 pubblicata il 10/08/2022);
[3] Prova del rapporto parentale, età della vittima primaria e della vittima secondaria, convivenza tra le due, sopravvivenza di altri congiunti, qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta.