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Legge di Bilancio 2026. Le principali novità per il sistema economico e finanziario

Sommario

1.INTRODUZIONE

2. PRINCIPALI MISURE DI IMPATTO GENERALIZZATO SUL SISTEMA ECONOMICO

2.1. Modifica delle aliquote relative ai cc.dd. “bonus edilizi” (art. 1, comma 22)

2.2. Modifica alla disciplina dei dividendi e delle plusvalenze da cessione di partecipazioni (art. 1, commi 51-55)

2.3. Rottamazione dei ruoli (art. 1, commi 82-101)

2.4. Ritenuta sulle transazioni commerciali tra imprese (art. 1, commi 112-115)

2.5. Imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (art. 1, comma 144)

2.6. Iper-ammortamento “Industria 4.0” (art. 1, commi 427-436)

3. PRIME CONSIDERAZIONI SULL’INTERVENTO NORMATIVO

 

1. INTRODUZIONE

La Legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028” (di seguito anche solo “Legge di Bilancio”), è stata pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 42/L alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025.

Il presente report intende fornire una sintesi delle principali disposizioni di carattere generale introdotte dal Legislatore.

*  *  *

2. PRINCIPALI MISURE DI IMPATTO GENERALIZZATO SUL SISTEMA ECONOMICO

2.1. Modifica delle aliquote relative ai cc.dd. “bonus edilizi” (art. 1, comma 22)

Il quadro delle agevolazioni edilizie subisce una rimodulazione delle aliquote.

Per il 2026 viene confermata la detrazione al 50% relativa a interventi sull’abitazione principale (che scenderà al 36% nel 2027). Per le altre unità immobiliari, l’aliquota è confermata nella misura del 36% per il 2026 (30% nel 2027).

Resta in vigore il Bonus Mobili al 50% con il tetto di spesa a € 5.000,00.

La disciplina del Superbonus 110% resta applicabile nel 2026 solo per interventi realizzati in aree colpite da eventi sismici, previa opzione per la cessione o lo sconto in fattura esercitata entro il 31 dicembre 2024[1].

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2.2. Modifica alla disciplina dei dividendi e delle plusvalenze da cessione di partecipazioni (art. 1, commi 51-55)

Le disposizioni in rubrica hanno modificato i presupposti applicativi del regime di esenzione dei dividendi e delle plusvalenze (c.d. “Participation Exemption” o “PEX”), introducendo requisiti dimensionali minimi per accedere ai citati regimi di favore.

A decorrere dal 2026, l’esclusione parziale da imposizione – prevista, rispettivamente, dagli artt. 59 e 89 del T.U.I.R. e dagli artt. 58 e 87 del T.UI.R. – spetta solo se la partecipazione:

  • è almeno pari al 5% del capitale (criterio della soglia percentuale)[2] ovvero
  • ha un valore fiscale almeno pari a € 500.000,00 (criterio del valore fiscale)[3].

Se i requisiti dimensionali sopra indicati non sono rispettati, i dividendi distribuiti e le plusvalenze realizzate sono integralmente imponibili[4].

Per quanto concerne la decorrenza della modifica, le nuove disposizioni si applicano:

  • con riferimento alla disciplina dei dividendi: alle distribuzioni di utili e riserve deliberate dal 1° gennaio 2026;
  • con riferimento alla disciplina PEX: alle plusvalenze realizzate su titoli e strumenti finanziari acquisiti o sottoscritti a decorrere dal 1° gennaio 2026. Ai fini dell’individuazione dei titoli ceduti si adotta il criterio cronologico FIFO (“First-In, First-Out”).

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2.3. Rottamazione dei ruoli (art. 1, commi 82-101)

La c.d. “Rottamazione-quinquies” consente ai contribuenti di estinguere i debiti risultanti dai ruoli consegnati all’Agente della Riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 e relativi a:

  • omessi versamenti di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali,
  • attività di liquidazione automatica o controllo formale delle dichiarazioni[5],
  • contributi INPS dichiarati ma non versati, a esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento,
  • violazioni di norme del Codice della strada.

Il beneficio in esame si sostanzia nello stralcio integrale delle sanzioni amministrative, degli interessi compresi nei carichi (quali quelli da ritardata iscrizione a ruolo), degli interessi di mora ex art. 30 del D.P.R. n. 602/1973 e delle somme maturate a titolo di aggio, imponendo esclusivamente il versamento delle somme dovute a titolo di capitale e di rimborso per le spese di notifica e per le eventuali procedure esecutive[6].

Sotto il profilo procedurale, l’istanza di accesso alla procedura deve essere presentata esclusivamente in via telematica all’Agente della Riscossione entro il termine perentorio del 30 aprile 2026, con espressa indicazione dell’eventuale pendenza di giudizi relativi ai ruoli oggetto di domanda di definizione e contestuale impegno formale alla loro rinuncia[7].

L’Agente della Riscossione è tenuto a comunicare ai debitori l’ammontare complessivo delle somme dovute entro il 30 giugno 2026.

Il versamento delle somme può essere assolto:

  • in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2026, ovvero
  • mediante pagamento dilazionato in un massimo di 54 rate bimestrali di pari ammontare, con l’applicazione di interessi al tasso del 3% annuo a decorrere dal 1° agosto 2026, con conclusione della rateazione prevista per il 31 maggio 2035.

La presentazione dell’istanza di rottamazione produce effetti immediati, tra cui:

  • la sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza,
  • il divieto, per l’Amministrazione Finanziaria, di iscrivere nuovi pignoramenti o misure cautelari quali fermi e ipoteche,
  • la sospensione degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere.

Inoltre, per effetto della domanda, il debitore non è considerato inadempiente ai fini dell’erogazione dei rimborsi d’imposta o dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, consentendo altresì il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Il mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata, dell’ultima rata del piano ovvero di due rate anche non consecutive comporta la decadenza dal regime premiale, determinando l’inefficacia della definizione e il recupero coattivo del debito residuo.

Possono accedere alla misura anche i soggetti decaduti da precedenti definizioni agevolate, a condizione che i carichi rispettino i nuovi requisiti di ammissibilità e che non vi sia regolarità nei pagamenti della c.d. “Rottamazione-quater” alla data del 30 settembre 2025.

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2.4. Ritenuta sulle transazioni commerciali tra imprese (art. 1, commi 112-115)

Le disposizioni in rubrica prescrivono l’estensione del regime della ritenuta d’acconto alle transazioni commerciali tra imprese (operazioni cc.dd. “B2B”).

Tale misura apporta modifiche sostanziali all’articolo 25 del D.P.R. n. 600/1973 e all’articolo 38 del D.Lgs. n. 33/2025, stabilendo che all’atto del pagamento di fatture elettroniche relative a prestazioni di servizi e cessioni di beni effettuate nell’esercizio di imprese debba essere operata una ritenuta d’acconto.

La misura del prelievo, calcolata sull’importo del corrispettivo al netto dell’IVA, è fissata con un’aliquota dello 0,5% per l’anno 2028 e dell’1% a decorrere dal 1° gennaio 2029[8].

Quanto al profilo soggettivo, il Legislatore ha previsto specifiche clausole di esclusione per i contribuenti che presentano un elevato grado di affidabilità fiscale, ovvero coloro che hanno aderito alla proposta di concordato preventivo biennale o che si trovano nel regime di adempimento collaborativo (c.d. “cooperative compliance”), oltre ai soggetti che operano in regime forfetario. Sono, altresì, esentati dall’applicazione della disciplina i pagamenti già soggetti alla ritenuta automatica dell’11% operata da banche e Poste Italiane ai sensi dell’articolo 25 del D.L. n. 78/2010 per oneri detraibili.

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2.5. Imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (art. 1, comma 144)

La novella normativa ha disposto una significativa revisione della disciplina sulla rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni di cui all’art. 5, comma 2, della L. 28 dicembre 2001, n. 448.

Nel dettaglio, il Legislatore ha stabilito l’aumento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dal precedente 18% al vigente 21%.

Tale misura si applica in modo omogeneo alle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati possedute alla data del 1° gennaio 2026 e si perfeziona con il versamento dell’imposta entro il termine perentorio del 30 novembre del medesimo anno.

Sotto il profilo operativo, la base imponibile su cui applicare l’aliquota del 21% è costituita dal valore normale delle partecipazioni quotate o dal valore di perizia per quelle non quotate.

Resta invariata al 18%, invece, l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei terreni (agricoli ed edificabili) di cui all’art. 7 della L. 448/2001.

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2.6. Iper-ammortamento “Industria 4.0” (art. 1, commi 427-436)

Le disposizioni in rubrica istituiscono il meccanismo della maggiorazione del costo fiscale per gli investimenti in beni strumentali nuovi finalizzati alla trasformazione tecnologica e digitale, operando in deroga al regime di deducibilità ordinaria ai fini IRES e IRPEF per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028.

L’agevolazione, riservata esclusivamente ai titolari di reddito d’impresa[9], prevede una maggiorazione del costo di acquisizione dei beni in esame pari al:

  • 180% per investimenti fino a € 2,5 milioni,
  • 100% per la quota eccedente e fino a € 10 milioni,
  • 50% per la quota compresa tra € 10 milioni ed € 20 milioni.

Sotto il profilo oggettivo, possono beneficiare dell’agevolazione in esame i beni materiali e immateriali:

  • ricompresi negli elenchi aggiornati di cui agli Allegati IV e V alla legge[10],
  • interconnessi al sistema gestionale aziendale, e
  • prodotti in Stati membri dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (SEE).

La misura include, inoltre, i sistemi per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, con stringenti requisiti di efficienza per i moduli fotovoltaici prodotti in ambito UE.

La fruizione del beneficio, subordinata al rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro e agli obblighi contributivi (DURC), non è cumulabile con il precedente credito d’imposta 4.0 relativo agli investimenti effettuati nel 2025 e richiede una specifica procedura telematica di accesso tramite la piattaforma del GSE[11].

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3. PRIME CONSIDERAZIONI SULL’INTERVENTO NORMATIVO

Le disposizioni di carattere generale introdotte dalla Legge di Bilancio delineano un intervento di ampia portata sul sistema economico e produttivo, volto, da un lato, al rafforzamento strutturale del gettito e, dall’altro, alla rimodulazione selettiva degli incentivi fiscali e dei regimi di favore esistenti.

In tale contesto, le modifiche ai bonus edilizi, alla disciplina delle partecipazioni e l’estensione della ritenuta alle transazioni B2B evidenziano una chiara tendenza a ridurre i meccanismi di agevolazione automatica, introducendo criteri più stringenti che incidono sulle scelte di investimento, sulla gestione della liquidità e sull’organizzazione dei processi aziendali.

La riapertura della rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni, unitamente all’incremento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva, confermano, altresì, l’obiettivo di favorire l’emersione di basi imponibili latenti, mentre il nuovo iper-ammortamento “Industria 4.0” si inserisce in una logica di incentivo mirato agli investimenti tecnologici, con requisiti applicativi più selettivi ma coerenti con le politiche industriali europee.

Nel complesso, la manovra richiede un approccio integrato alla pianificazione fiscale, fondato su una valutazione preventiva e coordinata degli impatti economici, finanziari e organizzativi delle nuove misure, al fine di contenere i rischi e valorizzare le opportunità ancora offerte dall’ordinamento.

Lo Studio affianca imprese e gruppi societari nell’analisi e nell’implementazione delle strategie fiscali e organizzative più efficienti, offrendo un supporto nell’interpretazione delle nuove disposizioni e nella gestione dei relativi impatti economici, finanziari e operativi.

 

Dipartimento fiscale – Studio Legale Effeffe & Partners

[1] Si segnala che, durante l’esame parlamentare, è stata soppressa la disposizione che introduceva il divieto generalizzato di compensazione dei crediti in esame con i debiti INPS/INAIL. Pertanto, tale restrizione resta limitata esclusivamente alle banche e agli intermediari finanziari in relazione ai crediti acquisiti per bonus edilizi.

[2] Ai fini di questo calcolo si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all’interno del medesimo gruppo societario, tenendo conto dell’effetto di demoltiplicazione prodotto dalla catena di controllo.

[3] Per i contratti di associazione in partecipazione, il Legislatore ha stabilito che rilevi esclusivamente il requisito del valore fiscale.

[4] Con specifico riferimento al regime PEX, si ricorda che il regime di esclusione si  applica laddove, unitamente ai nuovi requisiti individuati dalla Legge di Bilancio, sussistano anche gli altri requisiti previsti dall’articolo 87 del T.U.I.R., ossia:

  • ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello di avvenuta cessione (c.d “holding period”);
  • iscrizione in bilancio, tra le immobilizzazioni finanziarie, nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;
  • residenza fiscale della società partecipata in Stati o territori diversi da quelli a fiscalità privilegiata;
  • esercizio, da parte della società partecipata, di un’attività commerciale o industriale.

[5] Sono esclusi dalla disciplina in esame i carichi derivanti da accertamento esecutivo, accertamento di valore ai fini dell’imposta di registro, avviso di liquidazione (es. disconoscimento agevolazione prima casa, dichiarazione di successione), avviso di recupero del credito d’imposta e atti di contestazione separata delle sanzioni.

[6] Per le sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da violazioni del Codice della strada, la definizione agevolata opera limitatamente agli interessi e alle somme maturate a titolo di aggio, restando dovuto l’intero ammontare della sanzione pecuniaria.

[7] Per espressa previsione normativa, ai soli fini dell’estinzione dei predetti giudizi, l’effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute.

[8] L’individuazione delle modalità tecniche e operative per l’assolvimento di tale obbligo è rimessa a un successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

[9] Sono esclusi gli esercenti arti e professioni, i contribuenti in regime forfetario e le imprese in stato di crisi o soggette a sanzioni interdittive.

[10] Nel dettaglio:

  • l’Allegato IV comprende i beni materiali strumentali nuovi, ripartiti in quattro gruppi principali, ossia: i) beni a controllo computerizzato, ii) sistemi per qualità e sostenibilità, iii) integrazione uomo-macchina; iv) infrastrutture dati;
  • l’Allegato V elenca i beni immateriali (software e piattaforme), tra cui: i) software per la modellazione 3D, la simulazione e il Digital Twin; ii) piattaforme di supporto alle decisioni basate su intelligenza artificiale e machine learning; iii) sistemi di gestione della produzione (MES, SCADA) e di cybersecurity; iv) soluzioni per il monitoraggio dell’impronta carbonica (Carbon Footprint) e per la gestione del Passaporto Digitale del Prodotto.

[11] Un decreto del Ministero delle imprese, da adottare di concerto con il MEF entro il 30 gennaio 2026, definirà nel dettaglio le modalità attuative della disciplina.