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RCA e veicoli in aree private: nota a Trib. Ravenna n. 797/2025

  1. Introduzione.

Con la presente nota informativa lo Studio intende offrire un breve commento alla sentenza n. 797/2025 del Tribunale di Ravenna che ha affrontato il tema dell’operatività della copertura assicurativa per la responsabilità civile auto (RCA) in relazione a un sinistro verificatosi durante la circolazione di un veicolo in area privata.

La pronuncia riveste particolare interesse in quanto si inserisce nel solco dell’evoluzione giurisprudenziale – nazionale ed eurounitaria – volta ad ampliare il concetto di “circolazione” rilevante ai fini dell’art. 2054 c.c. e dell’art. 122 del Codice delle assicurazioni private, valorizzando non già la natura pubblica o privata dell’area, bensì la conformità dell’utilizzo del veicolo alla sua funzione abituale.

Per vero, tale indirizzo giurisprudenziale sembra porsi in potenziale contrasto con le recenti scelte del legislatore nazionale, ed in particolare con il disegno di legge annuale per le PMI (c.d. “D.D.L. PMI”), attualmente all’esame parlamentare, che mira a restringere l’ambito dell’obbligo assicurativo RCA per talune categorie di veicoli (tra cui le macchine agricole) utilizzate esclusivamente in aree private o non accessibili al pubblico. La pronuncia in commento offre pertanto lo spunto per un primo raccordo critico tra diritto vivente e interventi normativi in itinere.

  1. Il caso.

La controversia trae origine da un sinistro occorso durante operazioni agricole, nel corso delle quali un soggetto riportava lesioni in conseguenza dell’investimento da parte di una macchina agricola in movimento all’interno di un fondo privato.

Nel giudizio instaurato per il risarcimento dei danni, veniva chiamata in causa anche la compagnia assicuratrice del mezzo, la quale – per quanto qui rileva – eccepiva l’inoperatività della polizza RCA, sostenendo che, al momento del fatto, il veicolo non fosse impiegato quale mezzo di trasporto, bensì quale macchina operatrice, utilizzata per lo svolgimento della propria attività agricola. Secondo tale prospettazione difensiva, difetterebbe pertanto il presupposto applicativo dell’art. 2054 c.c., con conseguente esclusione della garanzia assicurativa obbligatoria.

  1. Il principio enunciato dal Tribunale.

Il Tribunale di Ravenna ha respinto l’eccezione di inoperatività della polizza RCA sollevata dall’assicuratore, affermando l’applicabilità dell’art. 2054 c.c. e la conseguente operatività della copertura assicurativa obbligatoria, nonostante il sinistro si fosse verificato in area privata e durante lo svolgimento di attività agricola.

Nel ricostruire il quadro interpretativo di riferimento, il giudice ha richiamato un recente arresto della Corte di cassazione (Cass. civ., sez. III, ord. 10 marzo 2025, n. 6373), valorizzando in particolare l’evoluzione della nozione di “circolazione” elaborata dalle Sezioni Unite e dalla giurisprudenza dell’Unione europea.

In tale prospettiva, il Tribunale ha ricordato che l’art. 122 del Codice delle assicurazioni private deve essere interpretato in modo conforme al diritto eurounitario, come chiarito dalla Corte di giustizia in una serie di pronunce (tra cui le decisioni 4 settembre 2014, causa C-162/13; 28 novembre 2017, causa C-514/16; 20 dicembre 2017, causa C-334/16; 4 settembre 2018, causa C-80/17; 20 giugno 2019, causa C-100/18), le quali hanno progressivamente ampliato il concetto di circolazione rilevante ai fini dell’assicurazione obbligatoria.

Muovendo da tali precedenti, il Tribunale ha ribadito che, ai fini dell’operatività della RCA, è irrilevante la natura pubblica o privata dell’area in cui il veicolo si trovi, mentre assume rilievo decisivo che esso sia utilizzato “in modo conforme alla sua destinazione abituale” (p. 8). In questa prospettiva, resta esclusa dalla copertura assicurativa “solamente l’ipotesi dell’utilizzazione del veicolo in contesti particolari ed avulsi dal concetto di circolazione sotteso alla disciplina di cui all’art. 2054 cod. civ.” (p. 8), ipotesi limitata ai casi di uso anomalo e non coerente con le caratteristiche funzionali del mezzo.

Applicando tali principi al caso concreto, il giudice ha osservato che l’evento dannoso era stato causato dal movimento di una macchina agricola impegnata nello svolgimento della propria funzione tipica, movimento che deve essere ricondotto al concetto – ormai esteso – di circolazione. Ne consegue che, “poiché l’evento è stato causato dal movimento di un mezzo che stava svolgendo la sua funzione tipica, peraltro un movimento assimilabile alla circolazione, di questa può discorrersi e risulta applicabile l’art. 2054 c.c. e, quindi, operante la polizza RCA”.

  1. Conclusioni e raccordo con il “D.D.L. PMI”

La sentenza del Tribunale di Ravenna conferma l’orientamento secondo cui ai fini dell’operatività della RCA, la distinzione rilevante non è quella tra area pubblica e area privata, bensì quella tra utilizzo del veicolo conforme o meno alla sua funzione abituale.

In tale prospettiva, la circolazione in aree private non esclude, di per sé, l’applicazione dell’art. 2054 c.c. e l’operatività della polizza RCA, ove il mezzo sia impiegato secondo la sua destinazione tipica.

Diamo conto, tuttavia, che il c.d. “D.D.L. PMI”, attualmente al vaglio parlamentare sembra muoversi lungo una direttrice in parte diversa, reintroducendo una distinzione fondata sull’ambito spaziale di utilizzo del veicolo e sulla sua immatricolazione, prevedendo ipotesi di esonero dall’obbligo RCA per i carrelli elevatori e per le macchine agricole che operino esclusivamente in aree private o non accessibili al pubblico, purché coperti da polizze alternative di responsabilità civile verso terzi (art. 9).

Ne deriva una tensione interpretativa tra diritto vivente e diritto positivo in fieri: mentre la giurisprudenza – anche su impulso del diritto eurounitario – tende a valorizzare il rischio insito nel veicolo in movimento, indipendentemente dal luogo, il legislatore nazionale sembra orientato a modulare l’obbligo assicurativo in funzione dell’area di utilizzo e dell’impatto economico sulle imprese.

In attesa dell’eventuale approvazione definitiva del D.D.L. lo Studio continuerà a monitorare l’andamento della giurisprudenza.

Ufficio Studi Studio Legale Effeffe & Partners