

Con la presente nota informativa, diamo atto di una recente sentenza del Tribunale di Rovigo, sent. n. 27 del 2026, con la quale il giudice si è pronunciato in tema di legittimazione passiva della Regione per la responsabilità ex art. 2052 c.c., ricostruendo, altresì, il profilo dell’onere probatorio a carico del presunto danneggiato.
Il caso riguardava una domanda di risarcimento danni asseritamente subiti in conseguenza di un sinistro causato dallo scontro dell’autovettura di parte attrice con un animale selvatico, che avrebbe improvvisamente attraversato la carreggiata. Gli attori deducevano una responsabilità ex art. 2052 c.c. della Regione per tutti i danni patiti in conseguenza del presunto incidente stradale.
Si costituiva in giudizio la Regione, contestando integralmente le domande attoree, sia nell’an che nel quantum. Per quanto qui di interesse, veniva inoltre dedotta l’inapplicabilità dell’art. 2052 c.c. in favore dell’art. 2043 c.c. e l’esclusiva responsabilità del Comune in qualità di unico ente custode della Strada luogo degli eventi, di cui veniva richiesta l’autorizzazione alla chiamata in causa.
Costituitisi in giudizio, il Comune eccepiva, oltre all’an e al quantum della pretesa risarcitoria, anche la propria carenza di legittimazione passiva, sostenendo che la fauna selvatica, di proprietà indisponibile pubblica, è nell’utilizzo delle Regioni, quali enti a cui sono attribuite ex lege le competenze per la tutela, la gestione e il controllo del patrimonio faunistico.
Il Tribunale di primo grado, chiamato a pronunciarsi sulla vertenza e riprendendo l’orientamento della più recedente giurisprudenza di legittimità, riconosceva l’applicabilità dell’art. 2052 c.c. al caso di specie, evidenziando che: “l’interpretazione giurisprudenziale ritiene che tutti i tipi di animali rientrino nell’ambito di applicazione dell’art. 2052 cod. civ., ivi compresa la fauna selvatica”.
Quanto ai profili di legittimazione passiva, precisava che, stando all’interpretazione proposta dalla Suprema Corte, la responsabilità oggettiva ex art. 2052 c.c. grava in via esclusiva sulla Regione. Purtuttavia, potrà immaginarsi l’esercizio di una azione di rivalsa nei confronti del soggetto cui concretamente spettava l’adozione di misure di prevenzione dei danni e dunque responsabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 2043 c.c. (nel caso di specie individuabile nella figura del Comune).
Nondimeno, in tema di onere probatorio, il Giudice concludeva ritenendo non provato dagli attori né il fatto storico né il nesso causale e nemmeno l’assenza di una corresponsabilità nel verificarsi del presunto sinistro. Il Tribunale precisava, dunque, che: “nel caso di danni derivanti da incidenti stradali tra veicoli e animali selvatici, ai fini dell’applicabilità dell’art. 2052 cod. civ., è necessario provare che la condotta dell’animale è stata causa del danno. Non è sufficiente dimostrare la presenza dell’animale sulla carreggiata e l’impatto tra quest’ultimo e il veicolo -elementi in ogni caso non provati da parte attrice-essendo il danneggiato tenuto a dimostrare l’esatta dinamica del sinistro dalla quale emerga che egli aveva in concreto adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida e che il contegno dell’animale selvatico abbia avuto effettivamente carattere di tale imprevedibilità e irrazionalità per cui non sarebbe comunque stato possibile evitare l’impatto (Cass. 11107/2023; Cass. 30072/2023; Cass. 1348/2020)”.
La decisione in commento si pone in linea con quell’orientamento di legittimità (ad oggi seguito anche da buona parte della giurisprudenza di merito) che ritiene la Regione responsabile ex art. 2052 c.c. per i danni cagionati dall’animale, dovendosi includere in detta categoria anche la fauna selvatica.
Altresì, sul piano dell’onere della prova, il Tribunale richiede la dimostrazione rigorosa, a carico del danneggiato, del fatto storico, del nesso causale e dell’assenza di corresponsabilità del danneggiato nel verificarsi dell’evento. Resta aperta, tuttavia, sussistendone tutti i presupposti di legge, la possibilità di un’azione in rivalsa ex art. 2043 c.c. nei confronti del soggetto cui la Regione abbia concretamente delegato l’adozione di misure di prevenzione dei danni.
Ufficio Studi – Studio Legale Effeffe&Partners