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Azione diretta e danno cagionato dall’utilizzo di sistemi di IA: le novità del d.lgs. 160/2026

  1. Introduzione 

Con il d.lgs. 9 settembre 2026, n. 160, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2026, il legislatore è intervenuto per adeguare l’ordinamento nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), introducendo, tra l’altro, una specifica disciplina processuale per le azioni risarcitorie relative ai danni cagionati dall’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale.

Le nuove disposizioni, contenute negli artt. 16-20 del decreto, riguardano le azioni di risarcimento del danno, tanto contrattuale quanto extracontrattuale, cagionato nell’utilizzo di un sistema di IA e introducono strumenti destinati a incidere significativamente sul mercato assicurativo: specifici meccanismi di accesso alla prova, una presunzione relativa del nesso causale in caso di violazione degli obblighi previsti dall’AI Act e, soprattutto, una azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile.

  1. L’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazione

La disposizione di maggiore interesse per il mercato assicurativo è rappresentata dall’art. 20, che attribuisce al danneggiato la facoltà di agire direttamente nei confronti dell’impresa che presta la copertura della responsabilità civile al soggetto individuato quale responsabile del danno, nei limiti delle somme per le quali è stato stipulato il contratto di assicurazione. In particolare:

  1. Il danneggiato può instaurare direttamente il giudizio nei confronti dell’assicuratore, senza necessità di ottenere preventivamente l’accertamento della responsabilità dell’assicurato.
  2. Il soggetto individuato quale responsabile civile è litisconsorte necessario nel giudizio promosso contro la Compagnia.
  3. La Compagnia è titolare di un diritto di rivalsa nei confronti dell’assicurato nella misura in cui avrebbe avuto titolo contrattuale per rifiutare o ridurre la propria prestazione.
  4. L’azione diretta è assoggettata al medesimo termine di prescrizione previsto per l’azione esercitabile nei confronti del soggetto individuato quale responsabile del danno.
  5. Sono opponibili al danneggiato le eccezioni derivanti dal contratto di assicurazione, purché anteriori al sinistro.

A tale previsione si accompagna un meccanismo volto a consentire al danneggiato di conoscere preventivamente l’esistenza della copertura. Prima dell’instaurazione del giudizio, infatti, egli può chiedere al soggetto cui ritiene imputabile il danno se sia assistito da una polizza RC relativa al danno dedotto. L’assicurato è tenuto a comunicare, entro trenta giorni, l’esistenza della copertura, gli estremi del contratto e la denominazione dell’impresa assicuratrice. La richiesta non costituisce condizione di procedibilità dell’azione, ma l’omessa o incompleta comunicazione può assumere rilievo probatorio ai sensi dell’art. 116 c.p.c.

  1. Prime considerazioni sulle implicazioni per il settore assicurativo

Il d.lgs. n. 160/2026 non introduce un nuovo obbligo di assicurazione per i rischi connessi all’intelligenza artificiale, ma incide direttamente sulla gestione assicurativa di tali rischi, consentendo al danneggiato, ove esista una copertura RC, di agire direttamente nei confronti della Compagnia.

L’azione diretta non prescinde, tuttavia, dal contenuto del rapporto assicurativo: la Compagnia può infatti opporre al danneggiato le eccezioni derivanti dal contratto, purché anteriori al sinistro. L’estensione e i limiti della copertura assumono così rilievo anche nei rapporti con il terzo danneggiato, rendendo particolarmente importante una chiara delimitazione del rischio assicurato.

Per le Compagnie e gli intermediari, la nuova disciplina impone anzitutto una riflessione sull’adeguatezza delle coperture di responsabilità civile rispetto ai rischi connessi all’utilizzo di sistemi di IA. In tale prospettiva, particolare attenzione dovrà essere riservata alla definizione del rischio assicurato, all’ambito di operatività della garanzia e alle relative esclusioni e limitazioni.

Ufficio Studi Studio Legale Effeffe & Partners