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La Cassazione sulla ripetibilità delle spese del consulente tecnico di parte

  1. La sentenza n. 24699 del 18 agosto 2016

Con la sentenza n. 24699 del 18 agosto 2026 la Corte di cassazione, confermando l’orientamento già accolto con la sentenza n. 6949/2026 (cfr. Report 8-2026), ha nuovamente preso posizione sulla questione della ripetibilità delle spese sostenute per le consulenze di parte.

La pronuncia ha statuito che la condanna del soccombente al pagamento delle spese del CTP sopportate dalla controparte non esige la prova dell’avvenuto pagamento, ma richiede soltanto la prova che la parte vittoriosa abbia assunto la relativa obbligazione.

Alla base del proprio ragionamento la Corte ha evidenziato che i costi che la parte ha sostenuto (o che dovrà sostenere) per la remunerazione del proprio consulente tecnico di parte rientrano tra le spese processuali ex art. 91, comma 1°, c.p.c. (esattamente come le spese sostenute per il difensore).

Ne consegue che dette spese andranno liquidate d’ufficio, a prescindere da un’espressa domanda di parte (o dal deposito di una nota spese) e indipendentemente dalla prova dell’avvenuto pagamento.

  1. Criteri di liquidazione con e senza documentazione del costo sostenuto

Ai fini della liquidazione, la Corte distingue a seconda che la parte abbia o meno documentato l’esborso sostenuto per il compenso del consulente tecnico di parte:

  1. nel primo caso, ove il costo sia adeguatamente documentato, la parte ha diritto alla rifusione dell’importo sostenuto, salvo che il giudice ne ravvisi la superfluità o l’eccessività ai sensi dell’art. 92, comma 1°, c.p.c.;
  2. qualora, invece, la parte non fornisca prova dell’importo corrisposto al proprio consulente, il giudice può procedere alla liquidazione d’ufficio, facendo applicazione delle tariffe professionali eventualmente vigenti ovvero, in mancanza, ricorrendo in via analogica ai criteri stabiliti dal D.M. 30 maggio 2002 per la determinazione dei compensi spettanti ai consulenti tecnici d’ufficio.
  1. Distinzione con le spese sostenute nella fase stragiudiziale

Da ultimo, la Corte distingue le spese relative al consulente tecnico di parte nominato nel corso del giudizio da quelle sostenute nella fase stragiudiziale per le perizie di parte. Queste ultime, infatti, non rientrano tra le spese processuali, ma integrano una voce di danno emergente e, come tali, “non possono essere liquidate d’ufficio ed esigono una domanda di parte e la prova del danno”.

La Corte precisa, inoltre, che, qualora il danneggiato alleghi di avere già corrisposto il compenso al consulente, è tenuto a provarne l’effettivo ammontare, non potendo altrimenti ottenere il relativo risarcimento. Diversamente, quando la parte interessata alleghi di avere nominato un consulente di parte nella fase stragiudiziale, ma di non averlo ancora remunerato, sarebbe inesigibile dal danneggiato la prova d’un pagamento non ancora effettuato; in questo caso, comunque, non si esclude la risarcibilità del danno, ben potendo quest’ultimo consistere anche nella mera insorgenza di un debito nel patrimonio del danneggiato.

  1. Conclusioni

Lo Studio continuerà a monitorare l’applicazione dell’orientamento in commento e le relative applicazioni nella prassi.

Si segnalano, al proposito, una sentenza del Tribunale di Torino (n. 667/2024) e una sentenza del Tribunale di Ferrara ottenuta dallo Studio (n. 801/2026), ove il giudice ha ridotto le spese di CTP sostenute dalla controparte così argomentando: “le spese sostenute per il consulente di parte, avendo tale attività natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell’art. 92, primo comma, cod. proc. civ., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (cfr. Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n. 3380 del 20/02/2015)”.

Ufficio Studi Studio Legale Effeffe & Partners