
Forniamo di seguito una disamina della più recente giurisprudenza in materia di ammissibilità della consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c.
L’indagine è rivolta, in particolare, ai provvedimenti che hanno concluso per l’inammissibilità del ricorso, allo scopo di ricostruire i principali criteri elaborati dalla giurisprudenza ai fini della delimitazione dell’ambito operativo dell’istituto.
Si segnala che, data la particolare difficoltà di reperire, attraverso le ordinarie banche dati giuridiche, pronunce rese in materia di accertamento tecnico preventivo, la presente analisi è stata condotta soprattutto a partire da precedenti ottenuti dal nostro Studio.
La consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, disciplinata dall’art. 696 bis c.p.c., costituisce uno strumento di istruzione preventiva connotato da una funzione conciliativa e deflattiva del contenzioso.
L’istituto consente, infatti, di anticipare rispetto all’instaurazione del giudizio di merito l’espletamento di un’indagine tecnica volta all’accertamento e alla determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali ovvero da fatto illecito. A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2023, il relativo ambito applicativo è stato ulteriormente esteso a ogni altro atto o fatto idoneo a produrre obbligazioni in conformità all’ordinamento giuridico.
La finalità dell’istituto non si esaurisce, peraltro, nella preventiva acquisizione di elementi di natura tecnica destinati a essere eventualmente utilizzati nel successivo giudizio. Al consulente nominato dal giudice è, infatti, espressamente affidato anche il compito di tentare, ove possibile, la conciliazione delle parti. La consulenza preventiva si colloca, pertanto, in una posizione peculiare rispetto ai tradizionali strumenti di istruzione preventiva, combinando una funzione lato sensu probatoria con una finalità di anticipata composizione della controversia.
In questo senso, l’istituto presuppone, anzitutto, l’esistenza di una controversia nella quale l’accertamento demandato al consulente presenti un’effettiva componente tecnica e sia concretamente funzionale alla determinazione del credito e, soprattutto, alla possibile composizione della lite. Ne consegue che il procedimento non può essere utilizzato per demandare al consulente la soluzione di questioni esclusivamente giuridiche, né per supplire all’assenza di allegazioni relative ai fatti costitutivi della pretesa o per svolgere un’indagine meramente esplorativa finalizzata alla ricerca degli elementi sui quali fondare la domanda.
2. Declaratorie di inammissibilità del richiesto accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis.
Più precisamente, dall’esame delle pronunce raccolte emerge come l’inammissibilità del ricorso ex art. 696 bis c.p.c. venga principalmente dichiarata nei casi in cui:
Tra l’altro, si rileva che alcune pronunce di inammissibilità sono state emesse anche in materia di responsabilità sanitaria, ove, come noto, il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. risulta condizione di procedibilità della successiva domanda giudiziale.
Ed infatti, la giurisprudenza ha chiarito che è comunque da escludersi l’ammissibilità dell’accertamento allorquando la Consulenza appaia esplorativa o comunque non utile per la decisione e il componimento della vertenza. Analogamente, si registrano alcune pronunce che hanno escluso l’ammissibilità del ricorso in materia sanitaria ove la prova della responsabilità del sanitario non dipenda solo da cognizioni tecnico scientifiche ma anche da ulteriori fattori, come nel caso dei procedimenti in materia di infezione da Covid-19.
“nelle causa di responsabilità professionale in cui l’infezione da Sars-Covid 19 è prospettata come concausa di morte, la consulenza tecnica preventiva ex art.696 bis e art.8 L.24/2017 potrebbe risolvere o, almeno, semplificare la controversia soltanto laddove a precisi inadempimenti di natura medico sanitaria siano correlati altrettanto specifici addebiti (in fatto e diritto) relativi alla mancata/insufficiente sorveglianza infettivologica, fermo restando che la concreta applicazione dei protocolli di cui la struttura si sia formalmente dotata dovranno essere comunque oggetto di istruttoria nel merito. Diversamente, come nel caso qui esaminato, il licenziamento di (onerosa) CTU medica multispecialistica risulterebbe esplorativa e pure inutile per la decisione, prima ancora che per il componimento, della vertenza”
“L’obbligatorietà della CTU, come sancita dall’art. 8 L. 24/17, può riguardare soltanto la CTU percipiente, qual è in genere quella necessaria nelle ipotesi di responsabilità in senso stretto, cioè quella in cui la prova del fatto costitutivo della domanda possa essere fornita unicamente tramite il ricorso a cognizioni tecnico-scientifiche (…) la verifica di una responsabilità della parte resistente per non aver impedito il contagio covid non dipende soltanto da una prova che possa essere fornita attraverso il ricorso a cognizioni tecnico-scientifiche; infatti, in questi casi, possono assumere un rilevo primario le circostanze di fatto che connotano il singolo caso in esame, sia con riferimento alla generale organizzazione della struttura, sia con riferimento alle concrete contingenze del momento in cui si verificava l’evento dannoso, sia con riferimento all’ottemperanza della struttura medesima alle direttive vigenti in quel momento e formulate tramite le circolari governative, ministeriali e regionali che via via si susseguivano”.
“Sul punto va osservato quanto segue in relazione all’esistenza dei presupposti previsti per legge.
Da un lato, l’istituto di cui all’art. 696-bis c.p.c., potendo trovare applicazione “anche al di fuori” di ogni ipotesi di periculum in mora, non partecipa di quella natura “cautelare” comune agli altri mezzi di istruzione preventiva (e dunque sul punto sono del tutto irrilevanti le considerazioni sull’urgenza formulate a pagina 8 del ricorso da parte ricorrente non venendo in rilievo le previsioni di cui all’articolo 696 c.p.c.).
D’altro lato va poi considerata la ratio dell’art. 696-bis c.p.c., rappresentata dalla finalità deflattiva, perché l’acquisizione (indipendentemente da ogni ragione di urgenza) di elementi probatori, probabilmente decisivi nell’eventuale futuro giudizio, potrebbe evitare il giudizio stesso; presupposto quindi della consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. è che la controversia fra le parti abbia come unico punto di criticità la determinazione dei crediti derivanti da fatto illecito o da inadempimento contrattuale.
(…)
Lo strumento processuale della consulenza tecnica preventiva è destinato a dirimere l’unica o le uniche questioni tecniche controverse tra le parti, quando tutti gli altri elementi costitutivi della posizione di diritto soggettivo vantata da una parte nei confronti dell’altra siano pacifici, cosicché, accertati gli aspetti tecnici, la controversia tra le parti venga integralmente a cessare, con la conseguenza che la consulenza non può essere ammessa quando il giudice, al fine di disporre il chiesto accertamento, debba decidere questioni di diritto obiettivamente controverse, ovvero questioni preliminari di rito o di merito che inducano verosimilmente a ritenere che, nel giudizio di cognizione, l’accertamento tecnico non verrà disposto.”.
“Il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
Si rileva che il procedimento di consulenza tecnica preventiva ai sensi dell’art 696 bis. c.p.c., quale strumento alternativo di risoluzione delle controversie è ammissibile quando l’unico profilo controverso è rappresentato da circostanze che potranno costituire oggetto di una consulenza tecnica nel corso di un eventuale giudizio di merito, acquisita la quale, sarà probabile che le stesse si concilieranno, non residuando, con valutazione da compiersi in concreto ex ante, altre questioni controverse.
Ne deriva che in sede di accertamento tecnico preventivo non sarebbe possibile demandare al consulente la riconduzione di fatti alla fattispecie di diritto sostanziale al fine di formulare giudizi di diritto, essendo questo compito esclusivo del giudice in sede del giudizio di cognizione ed esulando dalla finalità conciliativa.
Ed invero si osserva che il legislatore ha ristretto l’ambito di operatività dell’art. 696 bis c.p.c. alle sole controversie dove l’autentico nodo del contendere sia una quaestio facti e non una quaestio iuris, perché la consulenza tecnica è il mezzo istruttorio più adeguato a dirimere siffatte questioni, di cui l’esperto può conoscere”.
“Ritenuto che, la finalità primaria della consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi, non avente natura cautelare, sia quella di favorire la composizione della lite nella fase antecedente a quella processuale, e, pertanto, tale procedimento si sostanzia in un vero e proprio strumento di deflazione processuale.
Stante la ratio conciliativa della tutela, la prima condizione di esperibilità del ricorso ex art. 696 bis c.p.c. è che le parti interessate non abbiano già istaurato un procedimento, vertente sul medesimo oggetto o su una questione ad esso strettamente connessa.
Pertanto, la finalità conciliativa, propria e caratteristica della tutela in oggetto, è incompatibile con l’attuale pendenza di un giudizio di merito avente il medesimo oggetto.
Coerentemente a ciò, la giurisprudenza ha chiarito come “il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. proposto nelle more di un giudizio già pendente tra le stesse parti e con lo stesso oggetto è del tutto inammissibile per mancanza del presupposto logico-giuridico alla base di tale strumento processuale, ovvero l’esigenza di prevenire l’insorgenza di una controversia giudiziale” (Tribunale Santa Maria Capua Vetere 11.07.2011- Tribunale di Bari n. 2249/2024).
Il ricorso pertanto è inammissibile”.
“sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’eccezione di inammissibilità del ricorso.
Infatti, pur tenendo in considerazione che secondo la Legge 8 marzo 2017, n. 24, il ricorso ex art. 696 bis costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale e che, quindi, deve essere valutato con minore vigore il principio espresso dalla giurisprudenza secondo cui il rapporto tra le parti deve avere come unico punto di dissenso la quantificazione del danno, nella fattispecie in esame mancano del tutto i presupposti per la procedibilità del ricorso.
Si evidenzia, infatti, che non si comprende quale sia la responsabilità di controparte 1 (nemmeno esaminando la ctp) e quale potesse essere la sua condotta esigibile in base alle linee guida e, quindi, il nesso di causalità con l’insorgenza del carcinoma, diagnosticato dopo 4 anni il primo aumento del PSA, essendo il ricorso del tutto carente della descrizione di condotte specifiche che consentano di individuare la condotta asseritamente colposa;
ancora meno, parte ricorrente illustra quali sarebbero le condotte responsabili degli altri convenuti, nei confronti dei quali il ricorso, privo di allegazioni circostanziate, si presenta esplorativo, impedendo alle parti convenute possano esercitare il diritto di difesa;
in ultima analisi, quindi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per l’omessa descrizione specifica dei fatti di causa e delle condotte contestate”.
“Il Presidente del Tribunale, lette le istanze e deduzioni, rileva l’inammissibilità del ricorso ex 696 bis c.p.c. stante la carenza dei requisiti all’uopo necessari. Invero, l’accoglimento dell’istanza di accertamento tecnico preventivo di cui all’art 696 bis c.p.c., vertendosi nell’ambito dei procedimenti di istruzione preventiva, presuppone la probabile fondatezza del diritto di cui si chiede la tutela e, pur in assenza del requisito del periculum in mora, i presupposti di ammissibilità devono essere necessariamente ancorati al fumus boni iuris del diritto tutelando nel successivo ed eventuale giudizio di merito. Ne consegue che, per azionare il procedimento di accertamento tecnico preventivo con finalità conciliative, il rapporto tra le parti deve avere come unico punto di dissenso ciò che, in sede di processo di cognizione, può costituire oggetto di consulenza tecnica. Posto che lo strumento processuale della consulenza tecnica preventiva è destinato a dirimere l’unica o le uniche questioni tecniche controverse tra le parti, quando tutti gli altri elementi costitutivi della posizione di diritto soggettivo vantata da una parte nei confronti dell’altra siano pacifici, con l’effetto che, accertati gli aspetti tecnici, la controversia tra le parti venga sostanzialmente meno, tale strumento preventivo non appare ammissibile quando, al fine di disporre il richiesto accertamento, sia necessario dirimere questioni di diritto obiettivamente controverse. In altri termini il ricorso formulato ai sensi dell’art. 696 bis c.p.c. presuppone che la controversia abbia come unico punto controverso il quantum della pretesa giudizialmente attivata, non sussistendo inter-partes altre questioni reciprocamente contestate. Ne consegue l’inammissibilità dell’odierno ricorso in quanto presupponente la soluzione di questioni giuridiche in nuce controverse, anche in ordine alla stessa legittimazione attiva e passiva delle parti processuali, oltre che all’accertamento dei concreti rapporti negoziali e dei fatti genetici dell’intera fattispecie dedotta in giudizio, esulanti dall’ambito delle indagini di mera natura tecnica.
Lo strumento processuale della consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite non è ammissibile ove, come nel caso di specie, la complessità e la latitudine delle questioni controverse comporti la necessità della previa valutazione e decisione in ordine alla fondatezza delle reciproche prospettazioni relative al complessivo svolgimento dei sottesi rapporti negoziali”.
3. Conclusioni
Secondo un orientamento che appare in via di consolidamento, il procedimento ex art. 696 bis c.p.c., in coerenza con la sua funzione conciliativa e deflattiva, è ammissibile soltanto quando l’accertamento tecnico sia concretamente idoneo a incidere sul nucleo della controversia e a favorirne la definizione. Ne resta, invece, esclusa l’utilizzabilità nei casi in cui la decisione presupponga la previa risoluzione di questioni giuridiche riservate al giudice.
Tale principio non sembra, tuttavia, doversi intendere nel senso che l’ammissibilità del procedimento sia circoscritta alle sole controversie aventi ad oggetto il quantum della pretesa. Una simile lettura risulterebbe eccessivamente restrittiva rispetto al dato normativo, che consente il ricorso alla consulenza preventiva «ai fini dell’accertamento e della relativa determinazione dei crediti» e, dunque, anche quando sia controversa la stessa sussistenza del credito.
Resta, in ogni caso, opportuno mantenere monitorata l’evoluzione della giurisprudenza di merito, al fine di verificare il rigore adottato dai Tribunali nell’ammissione del procedimento in oggetto.
Ufficio Studi – Studio Legale Effeffe&Partners