Microlesioni e uniformità risarcitoria: nuove prospettive dopo Cass. n. 8630/2026?
19 Ottobre 2026

Note sul regime dei super-interessi e loro applicazione alla responsabilità extracontrattuale alla luce della più recente giurisprudenza

Sommario. 1. Introduzione – 2. La sentenza n. 12449/2024 delle Sezioni Unite: la necessità di una specifica domanda di parte e della statuizione espressa del giudice – 3. Il progressivo ampliamento nella giurisprudenza di legittimità della sfera applicativa dell’art. 1284, comma 4, c.c. anche ai casi di responsabilità extracontrattuale 4. – Segue. Ulteriori precisazioni della giurisprudenza di legittimità e l’applicazione dei super-interessi anche alle obbligazioni di valuta. – 5. Perplessità rispetto al più recente orientamento della Corte di cassazione.

1 Introduzione.

L’art. 1284, comma 4, c.c., introdotto dall’art. 17 del D. L. 12 settembre 2014, n. 132, stabilisce l’applicazione di un saggio legale degli interessi maggiorato per il periodo successivo all’instaurazione della lite (i c.d. super-interessi). La disposizione prevede, in particolare, che «Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali». La disciplina rinvia al d. lgs 9 ottobre 2002, n. 231, ossia, al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali, il quale diviene così un parametro legale di determinazione del tasso di interesse, salvo diversa pattuizione.

Dai lavori preparatori della novella emerge una finalità precisa, ossia quella di evitare che la durata del processo si trasformi per il debitore in una forma di finanziamento a basso costo, favorita dall’esiguità del tasso legale ordinario. Il tasso maggiorato tende quindi a proteggere il creditore dall’ulteriore pregiudizio derivante dalla pendenza della causa e, insieme, a disincentivare resistenze meramente dilatorie da parte del debitore inadempiente. La funzione del meccanismo è altresì deflattiva, in quanto inflaziona il costo economico della prosecuzione di una lite da parte di chi non disponga di argomenti di probabile fondatezza per contestare il credito. Proprio l’entità della maggiorazione alimenta tuttavia dubbi sulla natura compensativa o lato sensu sanzionatoria del meccanismo e sulla operatività della previsione in casi di obbligazioni non pecuniarie o comunque illiquide.

Tali perplessità si sono puntualmente tradotte in un quadro giurisprudenziale mutevole nel quale si sono succeduti indirizzi di diverso senso. In generale, l’atteggiamento prevalente della giurisprudenza di legittimità sembra oggi orientato (diversamente da quanto accadeva in passato) verso un’interpretazione estensiva dei presupposti applicativi della disposizione.

Le principali difficoltà applicative hanno riguardato in particolare tre profili:

  1. la necessità di una domanda specifica di parte e di una statuizione espressa da parte del giudice della fase di cognizione;
  2. la tipologia di obbligazione dedotta (di matrice contrattuale, extracontrattuale ovvero derivante da altra fonte prescritta dalla legge);
  3. la natura ab origine liquida o illiquida del credito controverso (obbligazione di valuta/di valore).

Tali aspetti non sono stati oggetto di una trattazione unitaria da parte della giurisprudenza, ma sono stati affrontati in distinti momenti e, soprattutto, con esiti difformi.

  1. La sentenza n. 12449/2024 delle Sezioni Unite: la necessità di una specifica domanda di parte e della statuizione espressa del giudice.

Nel 2024 le Sezioni Unite adite in via pregiudiziale sono intervenute con la sentenza 7 maggio 2024, n. 12449 in punto di identificazione del contenuto del titolo esecutivo giudiziale quanto al saggio degli interessi legali applicabile dopo la domanda giudiziale.

Al riguardo, la Corte ha avuto modo di evidenziare “che l’obbligazione dedotta in giudizio, e destinata ad entrare nel titolo esecutivo giudiziale, sia suscettibile di produrre i super-interessi, in relazione a ciascuna delle tipologie di obbligazioni sommariamente indicate, deve essere oggetto di specifico accertamento da parte del giudice della cognizione, il che implica anche la compiuta qualificazione giuridica del rapporto dedotto in giudizio”.

Ora, benché il principio di diritto enunciato attenga alla fase esecutiva, la sentenza n. 12449/2024 fornisce preziose indicazioni circa la natura degli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. ed il relativo regime di accertamento processuale. Per la Corte di legittimità, infatti, è compito del solo giudice della cognizione accertare i presupposti applicativi dei super-interessi, fra i quali rientrano, la natura e la fonte dell’obbligazione, l’assenza di una valida pattuizione sul tasso e l’individuazione del momento in cui è stata proposta la domanda.

Siffatta valutazione di merito non può essere successivamente integrata dal giudice dell’esecuzione, giacché se il titolo esecutivo dispone soltanto il pagamento degli «interessi legali», senza che dal dispositivo o dalla motivazione emerga lo specifico accertamento della spettanza del tasso previsto dal comma 4, devono intendersi riconosciuti gli interessi ordinari di cui al primo comma. L’eventuale omissione non può essere “integrata” dal giudice dell’esecuzione, ma deve essere contestata in sede di impugnazione.

Dalla pronuncia è possibile trarre una prima importante conclusione, ossia la necessità di una specifica statuizione del giudice della cognizione sulla ricorrenza dei presupposti dettati dalla legge per l’applicazione dei super-interessi e, di conseguenza, la necessaria formulazione di una specifica domanda di parte volta all’accertamento e alla condanna al pagamento degli stessi.

L’enfasi posta sulla necessità di una domanda di parte porta a interrogarsi sul termine per la formulazione della domanda espressa da parte dell’attore, in particolare se questo vada individuato nell’atto introduttivo e nelle successive memorie integrative oppure se possa giungersi ad una prima richiesta in sede di conclusionale ovvero in sede di impugnazione.

Il carattere autonomo di tale categoria di interessi, nonché la necessaria ricorrenza di elementi costitutivi distinti da quelle delle altre tipologie di interessi, inducono a ritenere che la richiesta debba essere necessariamente oggetto di una specifica e autonoma domanda in sede introduttiva, soggetta pertanto alle relative preclusioni e decadenze processuali.

In questo senso può valorizzarsi la giurisprudenza di legittimità che insiste per la necessità di una espressa e puntuale domanda di parte, con la conseguenza che, in difetto di domanda, il giudice non ha l’obbligo di provvedere (Cassazione civile, sez. III, n. 31910 del 7.1.2025). Nel medesimo senso si è espressa anche Corte d’Appello di Brescia, sez. I, n. 461 del 07.05.2026, ove si precisa è inammissibile la domanda in relazione ai “super interessi” formulata solo in grado di appello.

  1. Il progressivo ampliamento nella giurisprudenza di legittimità della sfera applicativa dell’art. 1284, comma 4, c.c. anche ai casi di responsabilità extracontrattuale.

La giurisprudenza di legittimità ha in prima battuta dato una lettura restrittiva dell’art. 1284, co. 4 c.p.c., limitandone inizialmente l’operatività ai soli casi di responsabilità contrattuale. In tal senso deporrebbe, secondo tale orientamento, l’inciso della disposizione relativo all’assenza di un previo accordo fra le parti in merito al saggio degli interessi da applicarsi dal giorno della domanda (“se le parti non ne hanno determinato la misura”), tale da indurre a ritenere che l’esistenza di una pregressa convenzione fra le parti che costituisca altresì la fonte del credito vantato assurga a presupposto logico dell’applicazione della disposizione. In virtù di tale lettura si escludevano così le obbligazioni da fatto illecito e quelle derivanti dalla legge, comprese, ad esempio, le indennità dovute dallo Stato per irragionevole durata del processo ovvero da pagamento di indebito ex art. 2051 c.c. Sul punto, si richiama, ex multis, quanto affermato da Cassazione civile, sez. II, n. 28409/2018, secondo cui “Quindi va rilevato come la struttura letterale della norma lumeggia che la proposizione iniziale dianzi ritrascritta, proprio per la sua collocazione nella frase, regge la successiva disposizione circa il saggio d’interesse applicabile in conseguenza all’avvio della lite, lumeggiando il diretto collegamento tra la possibilità delle parti di aver previamente pattuito il saggio degli interessi e l’obbligazione fatta valere nella lite giudiziaria od arbitrale, situazione connaturata esclusivamente, nell’ambito delle fonti delle obbligazioni ex art. 1173 c.c., all’ipotesi dell’accordo contrattuale”.

Analoghe considerazioni vengono svolte in Cass. civ., n. 14512/2022 del 09.05.2022: “[…] risulta evidente che la disposizione sopra riportata costituisce una chiara eccezione, prevista esclusivamente per l’ipotesi in cui gli interessi costituiscano accessorio di un debito negoziale, alla quale il legislatore ha esteso la disciplina speciale prevista per il ritardo nei pagamenti di transazioni commerciali, anche per i negozi non aventi una tale natura, ove le parti non abbiano predeterminato la misura degli interessi”.).

L’orientamento restrittivo è però successivamente mutato in senso progressivamente estensivo. Come sopra anticipato, infatti, oggi un recente orientamento tende invece ad estendere l’ambito di applicazione della disposizione a tutte le tipologie di obbligazioni, indistintamente dalla loro fonte (contrattuale, extracontrattuale, altro fatto o atto idoneo a costituire obbligazioni).

Ad esempio, secondo Cassazione civile, sez. III, n. 61/2023, l’ipotesi di cui al comma 4 sarebbe applicabile anche alle obbligazioni nascenti da ripetizione di indebito, in particolare a seguito di una declaratoria di nullità delle clausole di un contratto di conto corrente. La clausola di salvezza iniziale varrebbe, dunque, unicamente “ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d’applicazione”.

L’orientamento ha trovato diversi precedenti conformi. L’interpretazione estensiva è stata, ad esempio, ribadita da Cass. civ., sez. III, n. 7677/2025 del 22.03.2025, pronunciandosi su una domanda di ripetizione di somme versate in esecuzione di clausole contrattuali nulle, ha ripreso il principio di Cass. n. 61 del 2023.

Il medesimo indirizzo è stato seguito da Cass. civ., sez. III, n. 29757 del 11.11.2025. Quest’ultima decisione riguardava la ripetizione, da parte del consumatore finale, dell’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica indebitamente versata al fornitore. La Corte ha riconosciuto la spettanza degli interessi ex art. 1284, comma 4, sul credito restitutorio, ribadendo che la possibilità attribuita alle parti di determinare il tasso rende la disciplina derogabile su base pattizia, ma non incide in senso restrittivo sull’ambito di applicazione della disposizione. Nel loro insieme, tali ordinanze esprimono la regola secondo cui il tasso maggiorato può trovare applicazione e fonte di qualunque obbligazione destinata a essere adempiuta mediante il pagamento di una somma di denaro, a prescindere dalla fonte contrattuale, aquiliana o legale.

L’indirizzo in esame circoscrive comunque l’applicazione dell’art. 1284, comma 4, c.c. alle sole ipotesi di obbligazioni ab origine pecuniarie, liquide o agevolmente liquidabili. Pertanto, la decorrenza degli interessi maggiorati non avrebbe luogo invece a fronte di obbligazioni risarcitorie derivanti dall’inadempimento di obbligazioni che non consistono nel pagamento di una somma di denaro, afferendo queste alla sfera delle obbligazioni di valore, assoggettate ad un proprio e distinto regime di rivalutazione monetaria e di liquidazione degli interessi compensativi (Cassazione civile, sez. I, n. 28036 del 22.10.2025).

La delimitazione troverebbe conforto nella stessa ratio della disposizione, intenta a far desistere il debitore da condotte dilatorie e di azzardo morale a fronte di un obbligo di corrispondere una somma determinata o facilmente determinabile. Diversamente “laddove, invece, ci si misuri con un obbligo risarcitorio privo del carattere di liquidità – come appunto nel caso dell’obbligazione risarcitoria che scaturisce dall’inadempimento di una obbligazione contrattuale diversa da quella pecuniaria – e necessitante di liquidazione giudiziale, appare evidente che viene meno la stessa ratio posta alla base dell’art. 1284, quarto comma, c.c. ed anzi la sua applicazione finirebbe per costituire un eccessivo e ingiustificato deterrente rispetto alla decisione del convenuto di resistere alle pretese risarcitorie illiquide […]”. Si tornerà sul punto in sede di conclusioni del contributo.

La disciplina delle obbligazioni risarcitorie resterebbe invece sottoposta al regime della rivalutazione monetaria e della liquidazione degli interessi compensativi da parte del giudice.

  1. Segue. Ulteriori precisazioni della giurisprudenza di legittimità e l’applicazione dei super-interessi anche alle obbligazioni di valuta.

Gli orientamenti sopra esposti hanno evidenziato un’applicazione della disposizione più o meno circoscritta alla luce della fonte dell’obbligazione dedotta ovvero della natura della stessa.

La più recente giurisprudenza di legittimità ha però ulteriormente innovato il panorama degli orientamenti sul campo, aprendo ad un’interpretazione spiccatamente estensiva della disciplina degli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c., ad ogni obbligazione pecuniaria, sia di valuta che di valore.

Esemplificativa sul punto è Cassazione civ, sez. III, n. 23891/2026, la quale passa criticamente in rassegna i principali indirizzi di legittimità, concludendo infine per l’irragionevolezza di una distinzione fondata sul carattere delle obbligazioni dedotte, tale da discriminare fra obbligazioni di matrice contrattuale e non, pecuniarie e non, di valuta ovvero di valore.

Osservano gli Ermellini, infatti, che la funzione degli interessi è pur sempre la medesima, ossia compensare il creditore per il mancato godimento della somma dovuta dal debitore sino al pagamento. Un meccanismo volto a dissuadere la resistenza pretestuosa del debitore ha dunque ragione di essere applicata in tutte le ipotesi, senza che la tradizionale tassonomia degli interessi valga a distinguere le regole applicabili.

Muovendo da questa premessa, la natura originariamente illiquida del credito non costituirebbe un elemento ostativo all’applicazione degli interessi maggiorati. Ricorda la Corte che costituisce giurisprudenza consolidata la prerogativa di liquidazione giudiziale degli interessi compensativi a fronte dell’accertamento della responsabilità aquiliana. La scelta del legislatore sarebbe stata quindi di sostituire ad un criterio liquidativo equitativo un parametro di matrice legale, individuato per tramite del rinvio al saggio degli interessi di cui al D. lgs. 231/2002.

L’orientamento in esame predica quindi l’interpretazione dell’articolo 1284, comma 4, c.c. alla stregua di una norma di carattere generale che disciplina il saggio degli interessi introducendo un criterio di matrice legale che, in assenza di una diversa ed espressa pattuizione delle parti, subentra al tasso legale ovvero al tasso moratorio determinato dalle parti a fronte dell’introduzione di una domanda giudiziale

  1. Perplessità rispetto al più recente orientamento della Corte di cassazione.

Come si è avuto modo di esporre, la posizione della Corte di Cassazione è ancora sfumata. L’unico intervento delle Sezioni Unite sul punto ha offerto limitate delucidazioni sulla funzione e sull’ambito applicativo della disposizione in esame. La posizione da ultimo espressa dalla Terza Sezione del 2026 pretende di fare del quarto comma dell’articolo 1284 c.c. una norma di applicazione generale di fatto unicamente sulla base della sedes materiae, mentre appare affetta da generalizzazioni sul piano logico-argomentativo. L’effetto gravemente inflattivo che l’applicazione indiscriminata della disposizione può comportare suggerisce quindi di propugnare una lettura mediana della norma in esame, aderendo all’orientamento che individua nel carattere liquido o facilmente liquidabile della disposizione il presupposto per l’applicazione del meccanismo di maggiorazione degli interessi.

È stato ampiamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità che il meccanismo della maggiorazione degli interessi a partire dalla domanda giudiziale svolge una funzione deflattiva del contenzioso civile, configurando un “costo transattivo” per il debitore che si rifiuti di pagare. In tal senso depone innanzitutto un’interpretazione storica e legata alla volontà del legislatore. Il quarto comma è stato infatti introdotto tramite il Decreto-legge n. 132/2014 contenente “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”. La disposizione del Decreto che modifica l’articolo 1284 c.c. è rubricato “Misure per il contrasto del ritardo nei pagamenti”. Tali indici suggeriscono che l’intento del legislatore è stato quello di aumentare per il debitore inadempiente il costo del credito in caso di approdo ad un procedimento contenzioso.

In ottica sistematica, depone nel medesimo senso il vero e proprio “trapianto” del saggio degli interessi previsto dalla disciplina speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Tale disciplina ha invero un ambito di applicazione ben più ristretto della semplice ipotesi dell’inadempimento di un’obbligazione ab origine ovvero divenuta successivamente pecuniaria. L’articolo 1 parla espressamente di “pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale” ed esclude espressamente i “pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore”. Invero, può apparire irragionevole che il legislatore abbia voluto applicare una maggiorazione degli interessi così onerosa (calcolata sul tasso di interesse BCE sulla più recenti operazioni di rifinanziamento principali aumentato di otto punti percentuali) a prescindere dal carattere dell’obbligazione dedotta e della condotta delle parti nel caso di specie. Tale severità trova invece una sua giustificazione laddove si prenda in esame l’ipotesi del mancato pagamento di una somma di denaro pattuita, il cui valore è determinato ovvero determinabile a monte.

Inoltre, l’applicazione del tasso di interesse maggiorato di cui alla disciplina sulle transazioni commerciali trova fondamento nell’assunto che il debitore omette di adempiere a fronte di una prova documentale e di una esatta determinazione ex ante della somma dovuta. Ai sensi delle definizioni contenute nell’articolo 2, lett. g) del d. lgs. 231/2002, infatti, per “importo dovuto” si intende “la somma che avrebbe dovuto essere pagata entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento”. Sulla scorta della presumibile certezza del credito e dell’ammontare dovuto, l’inerzia del debitore può apparire meritevole di un trattamento “sanzionatorio” che disincentivi la resistenza in giudizio.

Tuttavia, non appare affatto peregrino sostenere che i medesimi presupposti e, soprattutto, la medesima ratio non ricorrono in ipotesi di obbligazioni illiquide, in particolar modo laddove si tratti di obbligazioni di valore. Diversamente dall’ipotesi descritta pocanzi, infatti, sia l’an che l’entità complessiva del debito sono oggetto di definizione soltanto ad esito del giudizio di cognizione. Soprattutto con riferimento ai giudizi di responsabilità civile, poi, le contestazioni in merito alla ricostruzione del fatto illecito, il necessario accertamento del nesso causale, nonché dello stesso danno non permettono evidentemente al debitore di quantificare la somma dovuta. L’incertezza sul quantum si traduce evidentemente anche nell’impossibilità per il debitore di valutare ex ante il costo degli interessi. Non trova quindi ragion d’essere una disciplina che intenda sanzionare un ingiustificato ritardo nel pagamento.

Inoltre, preme ricordare che il termine di decorrenza dei super-interessi viene individuato dalla disposizione nella proposizione della domanda giudiziale. Questo implica che il debitore- convenuto è costretto altresì a subire in termini economici-monetari la durata del processo. Al di là di ipotesi di contenzioso che si sviluppano per più gradi di giudizio, il pregiudizio arrecato è evidente anche semplicemente a fronte di un procedimento in primo grado che, per inefficienze organizzative dell’Ufficio o per l’effettiva complessità del caso di specie, si sviluppa lungo un considerevole lasso di tempo.

A tali argomentazioni si deve aggiungere la necessità di adottare una interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni di rango primario. Un’applicazione generalizzata dell’articolo 1284, comma 4, c.c. pare invero porsi in tensione con gli articoli 24 e 3 Costituzione[1].

Giocherebbe, in tal senso, un ruolo determinante la finalità latamente sanzionatoria della disposizione, intesa cioè ad aggravare sul piano economico la posizione del debitore che, pur conoscendo l’entità e la fondatezza del proprio debito, non adempie e costringe così parte creditrice ad adire le vie giudiziarie. L’assolvimento di tale funzione repressiva di condotte abusive presupporrebbe che il debitore conosca l’ammontare del debito, quindi che lo stesso sia già liquido. Altrimenti, verrebbe pregiudicato il diritto di difesa ex art. 24 Cost. del danneggiante a resistere in giudizio in caso di obiettiva incertezza circa la configurazione dell’obbligazione, nonché l’ammontare complessivo del danno. In altre parole, l’obiettivo deflattivo del contenzioso verrebbe perseguito secondo mezzi inadeguati e comunque di carattere non proporzionale, con grave pregiudizio delle prerogative del danneggiante-resistente.

Allo stesso tempo, l’applicazione del tasso maggiorato a tutte le tipologie di obbligazioni parifica indebitamente il trattamento di rapporti obbligatori di diverso tipo. Tale parificazione pare censurabile sotto la lente del principio di uguaglianza formale di cui all’articolo 3 Cost.

In conclusione, l’applicazione generalizzata e indiscriminata dell’articolo 1284, comma 4, c.c. non pare del tutto convincente sul piano interpretativo e potenzialmente in conflitto con il tessuto normativo costituzionale. Al momento, non vi sono indici che suggeriscono che il più recente orientamento estensivo si stia affermando nello scenario giurisprudenziale.

La pronuncia qui criticamente esaminata rappresenta ad oggi una posizione apparentemente isolata, comunque espressa da una sezione semplice, ancorché autorevole, della Corte Suprema (la Terza). Nonostante l’ormai acclamata incongruenza degli orientamenti espressi in seno alla Cassazione, la questione specifica relativa all’ambito di applicazione dei super-interessi non è stata ancora oggetto di rimessione alle Sezioni Unite.

Né pare che allo stato attuale tale indirizzo sia del tutto penetrato nella giurisprudenza di merito. Recentemente, infatti, il Tribunale di Firenze, sez. II, sent. 4232/2026 del 25.08.2026 ha rigettato una pretesa attorea di condanna al pagamento dei super-interessi a fronte di un’azione di risarcimento danni derivanti da circolazione stradale. Il Tribunale ha ribadito in particolare la necessità del carattere liquido o, comunque, agevolmente liquidabile dell’obbligazione dedotta. Può altresì richiamarsi il precedente della Corte d’Appello di Milano, sez. II, n. 1800/2026 del 08.06.2026 che ugualmente respinto le censure rivolte alla sentenza di primo grado per la mancata condanna al pagamento degli interessi maggiorati, affermando che “la valutazione del riconoscimento di tale saggio non possa prescindere dalla natura dell’obbligazione azionata” e dando seguito all’orientamento che prescrive la condizione del carattere pecuniario dell’obbligazione azionata. Secondo  Corte d’Appello di Venezia, sez. I, n. 1318 del 06.06.2026, alla luce della finalità deflattiva del contenzioso e dissuasiva rispetto all’inadempienza del debitore, “si deve quindi concludere che il carattere liquido o comunque agevolmente liquidabile dell’obbligazione dedotta in giudizio costituisca presupposto per l’operatività dell’art. 1284, quarto comma, c.c. e che, conseguentemente, la previsione non trova applicazione nell’ipotesi in cui sia dedotta in giudizio un’obbligazione risarcitoria derivante dall’inadempimento di una obbligazione diversa da quella pecuniaria”. Tribunale Napoli, sez. XI n. 10588 del 23.06.2026 ha disatteso le pretese attoree sulla base di una distinzione concettuale fra interessi compensativi – destinati a trovare applicazione alle obbligazioni risarcitorie – ed interessi moratori. L’esclusione dell’operatività della disposizione rispetto ai crediti risarcitori è rinvenibile altresì nei precedenti della Corte d’Appello di Bologna, sez. II, n. 1963 del 18.11.2025 e del Tribunale di Ferrara, sez. civile, sentenza n. 801 del 13.08.2026, le quali ribadiscono come la somma diventa liquida e produttiva di interessi soltanto a seguito della pronuncia.

Ufficio Studi – Studio Legale Effeffe&Partners

[1] Per simili critiche, in dottrina, A. Guarneri, Resistenza in giudizio e maggiorazione degli interessi legali tra novellazione legislativa e applicazioni giurisprudenziali, in La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, 2020, 651, il quale osserva che la novella rischia di penalizzare indebitamente le parti afflitte da una radicata avversione al rischio del processo, inducendole a non coltivare le proprie ragioni in giudizio, compromettendo in concreto il diritto di agire, costituzionalmente garantito in astratto ex art. 24 Cost. In senso analogo già R. Pardolesi, B. Sassani, Il decollo del tasso di interesse: processo e castigo, in Foro it., 2015, V, 62.