L’art. 149 del D.Lgs. n. 209/2005, contiene al primo comma la seguente disposizione: “In caso di sinistri tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all’impresa di assicurazione che ha stipulato il contrato relativo al veicolo utilizzato…”.
In forza del chiaro dettato normativo, ne era seguita la prassi secondo cui, la procedura di risarcimento dei danni RC auto prevista dal riportato articolo, poteva trovare applicazione unicamente nel caso di sinistri tra due veicoli.
Con l’ordinanza n. 3146 del 7 febbraio 2017.2017, la Corte di Cassazione, Sez. III^ civile, fornisce una nuova interpretazione della disposizione contenuta nell’art. 149 del D. Lgs. n. 209/2005, estendendo l’ambito applicativo del cd: “indennizzo diretto” anche agli incidenti stradali che coinvolgono più di due veicoli.
Infatti, secondo il principio di diritto affermato dalla Suprema Collegio con la menzionata ordinanza: “La procedura di indennizzo diretto previsto dall’art. 149 del codice delle assicurazioni private è ammissibile anche in caso di collisione che abbia riguardato più di due veicoli, con esclusione della sola ipotesi in cui, oltre al veicolo dell’istante ed a quello nei cui confronti questi rivolge le proprie pretese, siano coinvolti ulteriori veicoli responsabili del danno”.
Il percorso argomentativo seguito dalla Cassazione per giungere al riportato principio origina dall’analisi del D.p.r. n. 254/2006, cioè il regolamento, emanato ai sensi dell’art. 150 del codice delle assicurazioni private, che contiene la disciplina del risarcimento dei danni diretti derivanti dalla circolazione stradale, ed in particolare del disposto di cui all’art. 1, comma 1, lett. d) che fornisce la seguente definizione di sinistro: “la collisione avvenuta nel territorio della Repubblica tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria dalla quale siano derivati danni ai veicoli o lesioni di lieve entità ai loro conducenti, senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili”.
La Cassazione, incentrando la propria analisi sulle ultime parole della richiamata disposizione, cioè sulla frase “senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili”, riesce a superare la precedente interpretazione, fondata sulla ritenuta inespugnabilità del chiaro dato letterale della norma che parla di collisione tra due veicoli, e giunge alla conclusione che la procedura di indennizzo diretto di cui all’art. 149 del D.Lgs. n. 209/2005 è applicabile anche ai sinistri stradali in cui siano coinvolti più di due veicoli, a condizione che, oltre al veicolo del danneggiato ed a quello dell’asserito danneggiante, non siano coinvolti ulteriori veicoli responsabili dei danni.
La conclusione raggiunta, secondo quanto riportato nell’ordinanza in commento, risulta conforme alla ratio della disposizione dell’art. 149 del D.Lgs. n. 209/2005, che ha introdotto la procedura di indennizzo diretto – consentendo al danneggiato di rivolgersi al proprio assicuratore, che ha tutto l’interesse a prestare al proprio cliente il servizio migliore – per semplificare gli adempimenti e snellire i tempi per la liquidazione del sinistro.
Infine, secondo quanto evidenziato dalla Corte, l’operata estensione dell’ambito applicativo della procedura disciplinata dall’art. 149 del D.Lgs. n. 209/2005, risulta compatibile anche con il meccanismo di rappresentanza e di compensazione tra le due compagnie di assicurazione interessate dalla procedura di indennizzo diretto, articolato in modo tale da poter operare non solo in caso di sinistro con unico responsabile, ma anche laddove sussiste la corresponsabilità del danneggiato istante, indipendentemente dall’esistenza di altri danneggiati, mentre resta escluso nel caso in cui, essendovi coinvolti ulteriori soggetti responsabili, si avrebbe il coinvolgimento di un’ulteriore compagnia di assicurazione.
Pertanto, in forza della nuova interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione, la procedura di indennizzo diretto di cui all’art. 149 del CdA, può ora essere applicata ai tamponamenti multipli cd. “a catena” fra veicoli fermi nei quali, secondo l’indirizzo maggioritario della giurisprudenza di legittimità e di merito, vi è un unico responsabile delle conseguenze delle collisioni, identificato nel conducente che le ha determinate tamponando da tergo l’ultimo dei veicoli della colonna.
All’opposto, in caso di tamponamento a catena che coinvolge autoveicoli in movimento, relativamente ai quali, secondo consolidata giurisprudenza, per identificare il soggetto responsabile occorre fare riferimento all’art. 2054, comma 2, c.c., in forza del quale: “in caso di scontro tra veicoli, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”, la procedura di indennizzo diretto può ad esempio trovare applicazione per i sinistri nei quali risultano coinvolti solo tre veicoli, ed a condizione che l’azione venga promossa nei confronti della prima vettura tamponante dal proprietario del veicolo che, trovandosi nel mezzo della colonna, viene dalla stessa tamponato per primo, mancando in detti casi, come richiesto dalla Cassazione, il coinvolgimento di altri veicoli responsabili.
Pubblicato il 21 aprile 2017