“IL FALSO DISCONOSCIMENTO DI FIRMA E LA CONSEGUENTE RESPONSABILITA’ AGGRAVATA EX ART. 96 C.P.C ”. Tribunale di Bologna – sentenza n. 1584/2020.
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Anche il Giudice di Pace di Bologna si adegua alla Corte di Cassazione: “Invalidità permanente dello 0,5% ignota al sistema tabellare ed alla medicina legale”.

Il Giudice di Pace di Bologna, con la recentissima sentenza n. 7/2021[1] del 11 gennaio 2021, accogliendo l’eccezione sollevata dal patrocinio di una nota Compagnia di assicurazione che ha richiamato il principio espresso dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 13736/20, ha negato ad un soggetto danneggiato da un sinistro stradale il risarcimento del danno da invalidità permanente quantificato, dall’espletata c.t.u. medico legale, nella misura dello 0,5%.

La Corte di Cassazione – VI Sez. Civile, infatti, con la menzionata ordinanza n. 13736/20 del 03/07/20, ha ritenuto non liquidabile un’indennità permanente quantificata nella percentuale dello 0,5%.

La vicenda trae origine dal gravame promosso da una donna investita sulle strisce pedonali da un’auto pirata avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice d’appello, che ha ritenuto di non riconoscerle alcuna somma a titolo di danno biologico “in quanto lo 0,5%, accertato in sede di indagini peritali, costituisce percentuale di invalidità permanente la quale, ancor prima che non esser prevista in tabella, non ha riscontro sul piano medico legale”.

La Corte di Cassazione respinge però il ricorso promosso dalla donna ritenendo di dover condividere il principio espresso dalla sentenza impugnata in forza del quale, per l’appunto, una percentuale di invalidità permanente nella misura dello 0,5% è ignota, oltre che al sistema tabellare, alla stessa medicina legale.

 

[1] Il provvedimento viene richiamato all’attenzione del lettore non tanto per l’autorità del soggetto da cui promana, ma perché si tratta di uno dei pochi casi in cui il Giudice di Pace, contravvenendo alla consuetudine di prestare massima accondiscendenza alle ragioni del danneggiato da un sinistro stradale – in quanto ritenuto parte “debole”, ha tutelato le ragioni della Compagnie di assicurazione – solitamente ritenuta “parte forte”, facendo tra l’altro applicazione di un “particolare” principio di diritto.

Pubblicato il 13 gennaio 2021