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Anche in presenza di clausola Incoterms DDP l’acquirente rimane soggetto passivo dell’imposta doganale per l’importazione delle merci. Commento a Corte Appello di Trieste, sentenze n. 873/19 e n. 820/19

Con le sentenze n. 873/2019 del 31/12/2019 e n. 820/2019 del 13/12/2019, la Corte d’Appello di Trieste – seconda sezione civile – affronta la particolare questione, in merito alla quale non risultano precedenti, degli effetti derivanti dall’utilizzo della clausola Incoterms “DDP” (Delivered Duty Paid, cioè “Reso sdoganato”) sul trasferimento della proprietà degli stessi e sull’identificazione del/dei soggetto/i tenuti al pagamento dei dazi doganali relativi all’importazione dei predetti beni.

In particolare, le due menzionate pronunce si occupano di stabilire se, stante l’avvenuta escussione da parte dell’Agenzia delle Dogane della fideiussione rilasciata a garanzia del pagamento differito dei dazi doganali, come disposto dagli artt. 78 e ss del D.p.r. n. 43/73 (c.d. “T.U.L.D.”), sia consentito al fideiussore di agire in surroga e regresso, ex artt. 1949 e 1951 c.c., nei confronti dell’acquirente dei beni importati, quale soggetto solidalmente tenuto al pagamento dei relativi dazi doganali in forza del combinato disposto degli artt. 38 e 56 del medesimo D.p.r., nel caso in cui le parti abbiano richiamato nel contratto di vendita internazionale la clausola Incoterms “DDP” (che impone al venditore l’obbligo di consegnare all’acquirente i beni già sdoganati all’importazione nel luogo di destinazione convenuto).

La Corte d’Appello di Trieste, in entrambe le sentenze, ritiene che anche nei casi in cui le parti di un contratto di vendita internazionale di beni mobili abbiano fatto richiamo alla clausola Incoterms “DDP”, l’evento del trasferimento della proprietà degli stessi rimane disciplinato dal generale principio consensualistico dettato dall’art. 1376 c.c., in forza del quale la proprietà del bene viene trasferita in capo all’acquirente sin dal momento del perfezionamento del contratto.

Pertanto, conclude la Corte, l’inserimento della menzionata clausola “DDP” non vale ad escludere l’acquirente dal novero dei soggetti tenuti solidalmente con lo spedizioniere, in forza di quanto statuito dal combinato disposto degli artt. 38 e 56 del D.p.r. n. 43/73, al pagamento dei diritti doganali, e, di conseguenza, dal novero dei soggetti nei confronti del quale il fideiussore escusso dall’Agenzia delle Dogane può agire in surroga e regresso.

I Fatti di causa.

Entrambi i giudizi originano dalle opposizioni promosse da un società acquirente di beni importati avverso i decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Gorizia in favore di due note Compagnie Assicurative (successivamente fuse per incorporazione) e fondati sull’avvenuta escussione da parte dell’Agenzia delle Dogane delle polizze fideiussoria dalle stesse rilasciate a garanzia del pagamento differito dei dazi doganali dovuti dallo spedizioniere (in seguito dichiarato fallito) che aveva provveduto alle operazioni di sdoganamento dei predetti beni, senza però versare i relativi dazi all’importazione.

Nello specifico, le due Compagnie avevano agito in regresso e surroga nei confronti della società acquirente delle merci per ottenere il rimborso dei dazi dalla stessa dovuti, in forza del combinato disposto degli artt. 38 e 56 del D.p.r. n. 43/73, quale proprietaria delle merci importate secondo le dichiarazioni riportate nelle bollette doganali.

Con le opposizioni promosse, la società acquirente contestava, fondamentalmente, la propria carenza di legittimazione passiva eccependo la propria estraneità alle operazioni doganali dei beni importati che erano state eseguite dallo spedizioniere su incarico conferito dalla società venditrice degli stessi.

In particolare, la società disconosceva di essere soggetto passivo delle imposte doganali in quanto, avendo le parti richiamato nel contratto di vendita internazionale dei beni la clausola Incoterms “DDP”, la proprietaria degli stessi al momento del loro sdoganamento, e, di conseguenza, il soggetto tenuto, in solido con lo spedizioniere, al pagamento dei dazi all’importazione, era la parte venditrice.

Entrambe le Compagnie si costituivano nei rispettivi giudizi e, richiamato preliminarmente il consolidato e granitico orientamento dei giudici di legittimità e di merito in forza del quale “al pagamento dell’imposta doganale sono obbligati il proprietario della merce, a norma dell’art. 56, e, solidalmente, tutti coloro per conto dei quali la merce è stata importata od esportata”, evidenziavano l’irrilevanza della clausola Incoterms “DDP” al fine di dimostrare l’estraneità della società acquirente alle operazioni di sdoganamento dei beni ed, in modo particolare, il mancato trasferimento in capo alla medesima società – ante sdoganamento – della proprietà degli stessi

Ciò in quanto, come evidenziato dalla difesa di entrambe le Compagnie, le clausole Incoterms hanno il solo ed unico scopo di disciplinare la consegna delle merci – cioè il trasferimento del loro possesso – nei contratti che implicano il passaggio della frontiera e non quello di disciplinare il principale e diverso obbligo nascente da detti contratti che è quello relativo al trasferimento della proprietà sulle medesime merci.

Infatti, il trasferimento della proprietà dei beni mobili, in mancanza di una specifica disposizione contrattuale e di una norma di diritto sovranazionale dedicato alla disciplina del citato fenomeno, è retto dal principio consensualistico (espresso nel nostro ordinamento dall’art. 1376 c.c.) in forza del quale la proprietà si trasferisce sulla base del semplice consenso manifestato dalle parti.

Inoltre, rilevavano le Compagnie che, in forza del combinato disposto degli artt. 38 e 56 del D.p.r. n. 43/73, la società opponente doveva comunque considerarsi soggetto passivo delle imposte doganali in quanto soggetto nell’interesse del quale le merci erano state importate, come tra l’altro dimostrato proprio dal richiamo alla clausola Incoterms “DDP”, con la quale la società acquirente aveva di fatto delegato alla venditrice l’onere di procedere alle operazioni di sdoganamento dei beni ed al pagamento dei relativi dazi, dietro pagamento di un corrispettivo comprensivo del compenso per il servizio e del rimborso delle imposte versate.

Con le sentenze n. 393/2018 e n. 852/2018, il Tribunale di Gorizia accoglieva le opposizioni promosse dalla società acquirente, revocando di conseguenza i decreti ingiuntivi, in quanto, posto che il diritto di surrogazione e regresso nei confronti del proprietario importatore presuppone l’esistenza di un rapporto di provvista tra spedizioniere inadempiente e proprietario della merce, ovvero di un incarico all’esecuzione delle operazioni doganali conferito al primo in via diretta o per il tramite di altri spedizionieri, non era stato provato che tale incarico fosse nella fattispecie stato conferito proprio dalla società opponente, mentre, all’opposto, la clausola DDP convenuta in sede di compravendita portava a presumere, in difetto di prova contraria, che l’incarico allo spedizioniere fosse stato conferito dalla società venditrice.

La Compagnia Assicuratrice (risultante dalla fusione per incorporazione delle due Compagnie opposte, intervenuta nelle more del giudizio di primo grado) proponeva appello avverso le citate sentenze del Tribunale di Gorizia ritenendo le stesse viziate per non essersi conformate al consolidato orientamento della Corte di Cassazione relativamente alla fattispecie oggetto del giudizio e per aver ritenuto rilevante la clausola Incoterms “DDP” al fine di individuare l’esatto momento in cui avviene il trasferimento della proprietà dei beni.

Le sentenze della Corte d’Appello di Trieste n. 873/2019 e n. 820/2019.

La Corte d’Appello di Trieste, uniformandosi al consolidato e granitico orientamento della Corte di Cassazione in merito alle polizze fideiussorie rilasciate a garanzia del pagamento differito dei dazi doganali e sposando l’interpretazione fornita dal patrocinio della Compagnia in merito al reale scopo della clausola Incoterms “DDP”, con le sentenze n. 873/2019 e n. 852/2019 accoglie gli appelli da quest’ultima promossi.

In particolare, richiamando i precedenti e copiosi arresti dalla Corte di Cassazione (ex multis: Sez. U. n. 499 del 15/01/1993; Sez. I, n. 1873/1994; Sez. I, n. 11218 del 27/10/1995; Sez. I, n. 207 del 13/01/1998; Sez. I, n. 845 del 24/01/2002 e Sez. 3, n. 4570 del 28/02/2018), la Corte d’Appello afferma in primo luogo che “quando lo spedizioniere doganale, nell’eseguire le operazioni in dogana per conto del proprietario della merce, ancorchè in forza di subdelega ricevuta dal mandatario di quest’ultimo, si avvalga della facoltà di differire il pagamento dei tributi doganali, ai sensi degli artt. 78 e 79 del D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, stipulando all’uopo con società di assicurazioni una polizza fideiussoria, sostitutiva della cauzione ed identificante l’obbligazione garantita nel debito inerente a detti tributi, a tale società, che per il suddetto titolo sia stata escussa dall’Amministrazione finanziaria, deve essere riconosciuto diritto di surrogazione e regresso (ex artt. 1949 – 1951 cod. civ.) nei confronti del proprietario – importatore, il quale, nonostante il ricorso all’attività dello spedizioniere (che assume la veste di condebitore in solido), è soggetto passivo del rapporto tributario, e quindi dell’obbligazione garantita, mentre non rileva che i diritti doganali siano rimasti insoddisfatti a causa di un comportamento illecito dello spedizioniere, il quale non abbia provveduto a versare alla Dogana le somme ricevute dall’importatore, giacchè la circostanza interferisce non sul debito d’imposta o sulla fideiussione, ma nel rapporto interno fra spedizioniere ed importatore medesimi”.

Pertanto, ritiene il giudice di seconde cure che, “in base a tali principi il diritto di surrogazione e regresso compete, dunque, nei confronti del proprietario importatore, in quanto soggetto passivo del rapporto tributario – e dunque dell’obbligazione garantita dalla polizza fideiussoria – mentre è irrilevante il rapporto interno tra quest’ultimo e lo spedizioniere, in ragione della sua inidoneità a interferire tanto sul debito d’imposta, quanto sulla fideiussione”.

Infine, la Corte d’Appello di Trieste statuisce che “è altresì irrilevante l’inserimento nel contratto di vendita internazionale della clausola DDP – Delivered Duty Paid, dal momento che, diversamente da quanto sostenuto dalla società opponente, gli Incoterms – al pari della Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili, recepita con l. n. 765/1985 – non dettano alcuna disposizione in ordine al momento del trasferimento della proprietà della merce. E laddove neppure il contratto contenga, come nella fattispecie, specifiche previsioni, non può che affermarsi, in difetto di prova contraria, l’applicazione del generale principio consensualistico sancito dall’art. 1376 cod. civ., con conseguente attribuzione della proprietà della merce al compratore sin dal momento del perfezionamento del contratto”.

In ragione delle riportate motivazioni, la Corte d’Appello di Trieste, riformando le impugnate sentenze, respinge le opposizioni promosse dalla società acquirente e conferma i decreti ingiuntivi opposti, con condanna della predetta società alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio.

*****

In chiusura del presente report, si segnala che il Nuovo Codice Doganale UE, entrato in vigore il 1° maggio 2016 (“pacchetto” composto dalla seguente normativa: Codice doganale dell’Unione Europea (CDU) – che istituisce il Codice doganale dell’Unione ed abroga il precedente Regolamento (CE) n. 450/2008; Regolamento delegato (UE) n. 2015/2446 della Commissione (RD), successivamente modificato ad opera del Regolamento n. 2018/118; Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2447 della Commissione (RE); Regolamento delegato (UE) n. 2016/341 della Commissione (RDT)), offre ulteriori argomenti per affermare che, come statuito dalla Corte d’Appello di Trieste con le commentate sentenze n. 873/2019 e n. 820/2019, il richiamo della clausola Incoterms “DDP” in un contratto di vendita internazionale di beni mobili non vale ad escludere l’acquirente dal novero dei soggetti tenuti solidalmente con lo spedizioniere al pagamento dei diritti doganali, e, di conseguenza, dal novero dei soggetti nei confronti del quale il fideiussore escusso dall’Agenzia delle Dogane può agire in surroga e regresso.

Infatti, il Nuovo Codice Doganale UE, oltre a confermare che, per l’immissione in libera pratica di una merce non unionale, sono tenuti al pagamento dei relativi dazi doganali il dichiarante e, nelle ipotesi di rappresentanza indiretta, anche la persona per conto della quale è fatta la dichiarazione in dogana (art. 77 CDU), dispone all’art. 79, § 3, del CDU, che in caso di inosservanza delle disposizioni dettate per l’importazione delle merci (medesima disposizione è contenuta nel successivo art. 82 del CDU per l’esportazione) il debitore viene identificato in uno dei seguenti soggetti:

a) qualsiasi persona che era tenuta a rispettare gli obblighi imposti dal § 1, lett. a) e b) del medesimo articolo;
b) qualsiasi persona che sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere che non era rispettato un obbligo previsto dalla normativa doganale e che ha agito per conto della persona tenuta a rispettare l’obbligo, o che ha partecipato all’atto che ha dato luogo al mancato rispetto dell’obbligo;
c) qualsiasi persona che ha acquistato o detenuto le merci in questione e che sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere nel momento in cui le ha acquistate o ricevute che non era rispettato un obbligo previsto dalla normativa vigente.

Pertanto, in caso di richiamo dalla clausola Incoterms “DDP” in un contratto di vendita internazionale di beni mobili può comunque affermarsi, ex art. 79, § 3, lett. c), del CDU, la soggettività passiva dell’acquirente dei beni per il pagamento delle imposte doganali il quale, essendo prassi generalizzata e notoria degli spedizionieri professionali l’effettuazione delle operazioni di sdoganamento in regime di pagamento periodico e/o differito dei diritti liquidati, ed essendo altrettanto noto che a tale beneficio non si può essere ammessi se non previa presentazione di una congrua cauzione, generalmente sostituita da una polizza fideiussoria, nel momento in cui riceve le merci, dalla semplice consultazione della bolletta doganale, dovrebbe ragionevolmente sapere se sono stati versati i dazi dovuti per la loro importazione.

Pubblicato il 24 gennaio 2020