Con l’ordinanza n. 31577/2019 del 3/12/2019 la Corte di Cassazione – prima sezione civile, affronta la questione dell’ambito soggettivo di applicazione della disciplina speciale di carattere processuale contenuta nell’art. 50 TUB, e ritiene che detta disciplina possa essere applicata anche al cessionario, che non riveste la qualifica di “banca”, di un credito rinveniente da un’operazione di cartolarizzazione ai sensi della L. n. 130/1999.
In particolare, la Corte di Cassazione si trova a dover risolvere il quesito in merito alla possibilità per l’acquirente – che non sia una “banca” – di un credito rinveniente da un’operazione di cartolarizzazione di beneficiare della particolare disciplina processualista dettata dall’art. 50 TUB in forza del quale: “le banche possono chiedere il decreto d’ingiunzione previsto dall’art. 633 del codice di procedura civile anche in base all’estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido”.
Nell’affrontare la questione, la Corte osserva come, in forza dell’art 4, comma 1, della L. n. 130/1999, le cessioni di crediti poste in essere ai sensi della medesima legge sulle cartolarizzazioni sono soggette al disposto dell’art. 58, comma 3, TUB, il quale, oltre a prevedere che i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente conservano la loro validità ed il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità, sancisce inoltre che “restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti”.
Ritiene di conseguenza la prima sezione della Cassazione che, in base al combinato disposto dei due richiamati articoli, quella speciale prerogativa concessa dal legislatore alle banche (“allo scopo di dotarle di strumenti rapidi ed efficaci che consentano di contenere gli immobilizzi e le perdite su crediti, i cui effetti dannosi si rifletterebbero automaticamente su tutto il sistema economico e finanziario che riceve credito dalle banche”) con l’art. 50 TUB – che costituisce una disciplina speciale di carattere processuale – deve essere applicata anche ai cessionari di crediti acquistati nelle operazioni di cartolarizzazione ex legge n. 130/1999.
Pertanto, l’ordinanza n. 31577/19 della Corte di Cassazione afferma il seguente principio: “la natura bancaria o meno del soggetto cessionario del credito non rileva ai fini dell’applicabilità, al caso di specie, dell’art. 50 TUB., trattandosi di una prerogativa che è stata attribuita ai cessionari dei crediti acquistati nelle operazioni di cartolarizzazione (e conseguentemente anche ai loro mandatari) direttamente dalla legge”.
La questione dell’applicabilità della disposizione di carattere speciale contenuta nell’art. 50 TUB è stata affrontata anche dalla giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Ravenna, sent. 8.3.2018) la quale, come la Corte di Cassazione con la commentata ordinanza n. 31577/2019, ha ritenuto che di detta disciplina possono beneficiare tutti gli acquirenti di crediti oggetto di operazioni di cartolarizzazione ex legge n. 130/1999 e, di conseguenza, anche quelli che non rivestono la qualifica di “banca”.
Pubblicato il 24 gennaio 2020