COVID-19 – D.L. RILANCIO n. 34/2020 E RIASSICURAZIONE DI STATO SUL RAMO CREDITO
22 Maggio 2020
“INCOMBE SUL CREDITORE OPPOSTO L’ONERE DI ATTIVARE LA MEDIAZIONE”. Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 19596/2020.
23 Settembre 2020

“Covid-19 ed exceptio doli: l’escussione della polizza fideiussoria nel periodo emergenziale configura un abuso di diritto da parte del beneficiario?”. Commento a ordinanza del Tribunale di Bologna, 11.5.2020 Giudice Dott. Marco Gattuso

Con ordinanza ex art. 700 c.p.c. dell’11 maggio 2020 del Tribunale di Bologna, Giudice Dott. Marco Gattuso, è stato affermato che, nel caso di ritardata o mancata esecuzione delle prestazioni contrattuali, l’impresa che alleghi una mera diminuzione di liquidità in conseguenza della pandemia, senza comprovare una oggettiva impossibilità di adempiere a causa della normativa emergenziale, non ha titolo ad ottenere un provvedimento cautelare d’urgenza ex art. 700 c.p.c. al fine di l’inibire l’escussione da parte del creditore beneficiario.
Il caso di specie riguardava un ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. promosso da due società, volto ad ottenere l’inibitoria del pagamento da parte della Banca garante a mezzo di garanzie a prima richiesta; nello specifico, a sostegno della domanda, parte ricorrente allegava l’asserita condizione di difficoltà economica conseguente alla situazione emergenziale creatasi, affermando che l’inadempimento contrattuale era dipeso da pregiudizi subiti a seguito dei provvedimenti di emergenza da Covid-19.
Qualificate le polizze rilasciate come contratti autonomi di garanzia, il Tribunale di Bologna, nel richiamare la consolidata giurisprudenza secondo cui, ai fini dell’inibitoria, deve essere provato il carattere abusivo e/o fraudolento della richiesta del creditore, non potendo tener conto di circostanze di fatto attinenti al rapporto principale e deducibili dal debitore garantito (ex multis Cass. Civ, Sez. III, n. 30509 del 22/11/2019), rigettava il ricorso, rilevando l’inapplicabilità al caso di specie dell’art. 1218 c.c. che “presuppone una oggettiva impossibilità della prestazione e non già una mera impossibilità soggettiva di adempiere per mancanza di liquidità”.
Il Tribunale precisava che la normativa emergenziale1, nel disporre un obbligo per il giudicante di valutare l’incidenza del rispetto delle misure del contenimento “ai fini dell’esclusione della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”, fa comunque riferimento “non a una generica impossibilità di adempimento in conseguenza della pandemia, ma alla sopravvenuta impossibilità del debitore di adempiere a causa delle restrizioni su di lui gravanti in quanto impostegli dall’autorità”.
Nel caso di specie, il Tribunale rilevava che non solo l’attività delle ricorrenti non rientrava tra quelle sospese dalla decretazione d’urgenza (in quanto attività essenziali, a norma del D.P.C.M. del 22 marzo 2020), ma le stesse avevano dato atto non tanto di un impedimento assoluto all’adempimento della prestazione, ma solo di una condizione di grave difficoltà di esecuzione della stessa conseguente all’emergenza sanitaria.
Infatti, secondo il Giudice, parte ricorrente contestava non tanto l’insussistenza del credito della beneficiaria, quanto piuttosto, l’immotivato diniego della beneficiaria alla pretesa richiesta di riduzione del prezzo della compravendita garantita e della posticipazione del termine dell’escussione della garanzia, in considerazione della momentanea difficoltà ad adempiere dovuta alla crisi sanitaria in corso.
In relazione a tale aspetto, il Tribunale di Bologna non riteneva possibile una interpretazione estensiva del concetto di exceptio doli, sino ad escludere la legittimità dell’escussione nei confronti di un debitore in difficoltà; sulla scia di tale ragionamento, il Giudice affermava che l’eventuale escussione della garanzia non può assumere carattere fraudolento soltanto in ragione del temporaneo momento difficile del debitore, anche se noto alla controparte.
In conclusione, secondo il Tribunale, con la previsione dell’art. 3 comma 6 bis, D.L. 6/2020 (conv. Legge n. 13/2020), come inserito dall’art. 91 del D.L. 18/2020 (conv. Legge 27/2020), il Legislatore non ha voluto attribuire ai debitori una “moratoria generalizzata a discapito degli interessi creditori”, piuttosto, in forza della suddetta disposizione, viene imposto al Giudice di valutare, nel caso concreto, in che misura i debitori “siano colpiti dalle misure di contenimento, con una prudente valutazione dell’effettiva esigibilità della prestazione”.

1Art. 91 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18: “Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.”

Pubblicato il 29 maggio 2020