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Dal cantiere al contenzioso: l’era dei controlli sui bonus edilizi tra stratificazione normativa e termini di accertamento

Con il progressivo restringimento delle agevolazioni edilizie, segnato dalla progressiva riduzione delle aliquote e dal blocco delle opzioni di cessione imposto dall’art. 2 del D.L. n. 11/2023, si è aperta ufficialmente per i contribuenti e gli operatori del settore la complessa fase delle verifiche fiscali.

Terminata la corsa alla fruizione e alla circolazione dei crediti d’imposta, l’attenzione si sposta ora sulla tenuta documentale e sostanziale delle posizioni soggettive, in uno scenario caratterizzato da una complessa stratificazione normativa e di prassi.

La disciplina del Superbonus (art. 119 del D.L. n. 34/2020, ”il Decreto”) e delle opzioni alternative (cc.dd. “sconto in fattura” o “cessione del credito” di cui all’art. 121 del Decreto) è stata oggetto di continue novelle legislative che hanno generato un quadro giuridico frammentato e di difficile lettura. Tale instabilità impatta direttamente sull’attività di controllo: l’Agenzia delle Entrate è chiamata a verificare la sussistenza dei requisiti di fruizione dei benefici non in assoluto, ma in relazione alla specifica norma vigente ratione temporis al momento del sostenimento della spesa o della presentazione dei titoli abilitativi (CILAS/SCIA).

A tale proposito, ricordiamo che la responsabilità in solido dei fornitori e dei cessionari è stata rimodulata più volte, limitandola – da ultimo –  ai casi di dolo o colpa grave individuati dall’art. 121, comma 6-bis del Decreto.

L’art. 121, comma 4, del Decreto attribuisce all’Amministrazione Finanziaria i poteri di controllo di cui agli artt. 31 e seguenti del D.P.R. 600/1973. È fondamentale, tuttavia, distinguere il regime decadenziale applicabile al beneficiario originario (il committente) da quello applicabile al cessionario (fornitore, banca o soggetto terzo). Sul punto:

  • per il beneficiario, il recupero della detrazione indebitamente fruita segue i termini ordinari di cui all’art. 43 del D.P.R. 600/1973: l’avviso di accertamento deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione dei redditi in cui si è fruito della detrazione (o della prima rata di essa);
  • per il cessionario/fornitore, qualora il controllo riguardi l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il regime decadenziale varia in funzione della natura del credito, così come disposto dall’art. 38-bis, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973 . In particolare:
    • in presenza di crediti non spettanti – ossia fondati su interventi effettivamente realizzati ma viziati da errori di quantificazione, di imputazione o da violazioni formali – l’attività di recupero è soggetta al termine ordinario quinquennale, con notifica dell’atto entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell’utilizzo in compensazione;
    • in presenza di crediti inesistenti – ossia privi dei requisiti costitutivi ovvero riconducibili a condotte fraudolente – il termine di decadenza si estende all’ottavo anno successivo a quello dell’utilizzo in compensazione.

Tale differenziazione temporale assume rilievo centrale alla luce del D.Lgs. n. 87/2024, che ha rafforzato la distinzione strutturale tra credito non spettante e credito inesistente, attribuendo alla qualificazione giuridica della violazione un impatto diretto sia sul piano sanzionatorio sia su quello decadenziale. Pertanto, anche per il cessionario, la corretta qualificazione del credito non costituisce un mero profilo teorico, ma rappresenta un elemento decisivo ai fini della durata dell’esposizione al potere accertativo dell’Amministrazione finanziaria, nonché della misura delle sanzioni applicabili.

In conclusione, la stagione degli accertamenti impone una rigorosa compliance documentale. La corretta conservazione di titoli edilizi, asseverazioni, bonifici e visti di conformità costituisce l’unico scudo efficace per dimostrare la buona fede e la diligenza qualificata richiesta all’operatore, disinnescando i rischi di responsabilità solidale e le contestazioni sulla spettanza del beneficio fiscale.

Dipartimento Fiscale

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