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La Corte Costituzionale e il nuovo art. 187 C.d.S.: interpretazione evolutiva o ritorno al passato?

Con la sentenza n. 10/2026 la Corte Costituzionale ha avuto l’occasione di pronunciarsi sull’art. 187 C.d.S., la cui modifica ad opera della L. 177/2024 (“Riforma del Codice della Strada”) aveva destato le voci critiche della giurisprudenza e della dottrina penalistica. Come noto, la nuova formulazione era stata sin da subito ritenuta passibile di una declaratoria di incostituzionalità, poiché, eliminato il requisito dell’alterazione psicofisica, la norma dispone all’oggi che sia punito “chiunque guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope”, senza alcuna chiara delimitazione temporale del comportamento illecito.

Le tre questioni di costituzionalità (avanzate dai G.i.p. di Macerata, Siena e Pordenone) chiedevano lo scrutinio dell’art. 187 C.d.S. per motivi analoghi (mancanza di tassatività e determinatezza della fattispecie incriminatrice ex art. 25 Cost.), proponendo tuttavia rimedi distinti: per un verso, la declaratoria di incostituzionalità tout court del nuovo testo, con reviviscenza della formulazione previgente (G.i.p. Pordenone), per altro verso una sentenza additiva “che in sostanza ripristini il previgente requisito dell’effettiva alterazione psico-fisica”, per altro verso ancora lasciando alla Corte la scelta del rimedio più adeguato (G.i.p. Macerata).

Aderendo a quest’ultima impostazione, la Corte ha pronunciato una sentenza interpretativa di rigetto, fornendo una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 187 C.d.S. che non risparmia un (pur velato) appunto al legislatore.

Osserva infatti la Corte che “l’ipotesi ermeneutica dalla quale le censure muovono è che le disposizioni oggi vigenti incriminino […] la condotta di chi si ponga alla guida […] in qualsiasi momento successivo all’assunzione di una sostanza stupefacente” è in effetti coerente con i lavori preparatori della riforma e, in particolare, con l’idea per la quale “al nesso causale è sostituito un nesso meramente cronologico. Il dichiarato intento della modifica – pertanto – è di superare le difficoltà applicative dovute alla dimostrazione del nesso eziologico” (così il Dossier 29.4.2024 del Senato, riportato nella sentenza in commento, p. 21).

L’interpretazione letterale della norma, dunque, parrebbe deporre nel senso di far scattare la punibilità al mero accertamento del nesso cronologico: ipotesi che la Corte non può che ritenere incompatibile “tanto con il principio di proporzionalità quanto con quello di necessaria offensività del reato”.

Infatti, una applicazione così ampia dell’art. 187 C.d.S. risulterebbe disallineata rispetto al bene giuridico tutelato dalla norma, i.e. la sicurezza della circolazione stradale a protezione della vita e della salute. Sanzionare chiunque si ponga alla guida “avendo assunto sostanze stupefacenti in qualsiasi momento anteriore” costituirebbe un indebito utilizzo del Codice della Strada per reprimere, invero, il consumo di droghe, risultando dunque conclamato “un eclatante difetto di proporzionalità in senso stretto, comprimendo senza limiti temporali la libertà di guidare veicoli anche di persone che non facciano da tempo uso di droghe”. In altri termini, ad essere punita non sarebbe la condotta tipizzata dalla norma (la guida sotto effetto di stupefacenti) ma “la mera attitudine antisociale dell’autore, che sarebbe dimostrata dalla previa assunzione di sostanze stupefacenti”.

Partendo da tali premesse – che giustificherebbero una declaratoria di incostituzionalità – la Corte fornisce invece un’interpretazione restrittiva e costituzionalmente orientata della fattispecie incriminatrice, che, per salvare la nuova formulazione, finisce inevitabilmente per far rivivere l’elemento oggetto di abrogazione, i.e. lo stato di alterazione psicofisica del conducente.

Ritiene infatti la Corte che sia necessario “restringere l’area della rilevanza penale ai soli casi in cui la limitazione della libertà di guidare un veicolo risulti effettivamente necessaria per tutelare […] tutti gli altri utenti della strada”, sicché “la prova del reato ordinariamente richiederà che in un momento cronologicamente prossimo alla condotta di guida venga accertata la presenza nei liquidi corporei dell’agente di sostanze stupefacenti o psicotrope che per qualità e quantità […] risultino generalmente idonee […]  a determinare in un assuntore medio un’alterazione delle condizioni psico-fisiche”.

L’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 187 C.d.S., pertanto, impone che l’offensività in concreto del comportamento antigiuridico sia parametrata all’effettiva presenza di significative “tracce biologiche” di sostanze stupefacenti all’atto del controllo. Se tali tracce risulteranno rilevanti (e, dunque, avranno alterato la capacità di conduzione del veicolo) potrà determinarsi la penale punizione del soggetto; se, invece, dovessero risultare marginali (poiché connesse ad un consumo risalente nel tempo) il reato non potrebbe più dirsi integrato.

La soluzione rinvenuta dalla Corte, che ha comportato il rigetto delle questioni di legittimità costituzionale, è certamente meritevole sotto il profilo interpretativo, pur lasciando adito a molti dubbi dal punto di vista pratico. Non è infatti un caso che i primi commentatori abbiano evidenziato come lo stato di alterazione appena rimosso dal legislatore sia, di fatto, “rientrato dalla finestra”, determinando un effetto evidentemente non voluto in sede di riforma.

Non è infatti dato comprendersi come il riferimento alla figura di un generico “assuntore medio” possa essere dotato di contenuto – anche in considerazione dei molteplici parametri da tenere in considerazione (peso, sesso, età) – se non misurando caso per caso l’effetto che l’assunzione di sostanze stupefacenti ha avuto sulla guida del veicolo. La stessa circolare del Ministero dell’Interno e della Salute dell’11 aprile 2025 (citata dalla Corte a sostegno della propria tesi) evidenzia l’importanza di interpretare il nuovo art. 187 C.d.S. nel senso di incriminare solo quei soggetti che si trovino sotto la “perdurante influenza della sostanza stupefacente o psicotropa in grado di esercitare effetti negativi sull’abilità alla guida”: anche tale parametro, al di là del mutamento lessicale, non può non risultare affine al concetto di “alterazione” previgente, il quale, peraltro, risulta di più immediata comprensione e connotato da una minore aleatorietà.

In altri termini, anche laddove si dovesse concordare sulla diversità concettuale tra “stato di alterazione” e “perdurante influenza”, è tuttavia innegabile che all’atto dei controlli l’accertamento compiuto sia all’oggi immutato. Per di più, paradossalmente, il riferimento ad un “assuntore medio” potrebbe generare situazioni in cui, a dispetto di uno stato di evidente alterazione in concreto, un soggetto non abbia tracce biologiche “generalmente idonee” nel senso fornito dalla Corte, escludendo dall’alveo della punibilità conducenti le cui condotte sarebbero state riconducibili all’art. 187 C.d.S. sia prima sia dopo la riforma.

Dipartimento Diritto Penale

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