ART INSURANCE Le Assicurazioni delle opere d’arte e il loro ruolo nelle operazioni di Art Lending
9 Giugno 2022
Tabelle integrate a punti per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale – Edizione 2022
4 Luglio 2022

GESTIONE CONSAPEVOLE DELLE COLLEZIONI E DELLE OPERE D’ARTE Fondazioni, Trust, Contratto d’affidamento fiduciario, società benefit

Un patrimonio artistico viene gestito da un collezionista inizialmente per passione e poi diventa, col passare del tempo, un valore da gestire, amministrare e proteggere e infine un vero e proprio asset ereditario.

A ciò si aggiunga che a seguito della crisi derivante dalla diffusione del covid-19, si registra un intenso sviluppo del mercato dell’arte dovuto non tanto al desiderio di assecondare la propria passione per l’arte quanto alla ricerca di “beni rifugio” e nuovi asset patrimoniali in risposta all’instabilità dei mercati finanziari.

Lo sviluppo del settore porta gli operatori del mercato dell’arte – quali collezionisti, famiglie con grandi patrimoni artistici, artisti e i loro eredi, investitori, appassionati, gallerie, art advisor – a chiedere assistenza e consulenza non soltanto per l’acquisto e la vendita di oggetti artistici, ma soprattutto per la gestione a lungo termine e la trasmissione generazionale delle opere d’arte e dei beni da collezione.

Qualsiasi siano le scelte strategiche, il primo indispensabile passo per ogni adeguata gestione e futura trasmissione di oggetti artistici sta nell’inventario. L’inventario contempla varie attività: la descrizione dell’opera, l’analisi dello stato di conservazione che va poi monitorato nel tempo, l’accurata archiviazione dei relativi documenti: le fatture, i certificati di autenticità sempre aggiornati, i contratti di acquisto, la bibliografia, la storia delle relative esposizioni in mostre o musei.

A questo segue l’archiviazione dell’acquisto e della documentazione legale: il titolo di possesso, il titolo di proprietà, le eventuali richieste per l’esportazione temporanea del bene dall’Italia (il cosiddetto Carnet ATA Admission Temporaire – Temporary Admission), il tracciamento dello spostamento del bene artistico da un luogo all’altro.

La conservazione della collezione, un inventario accurato, la corretta archiviazione ed eventuale catalogazione e l’aggiornamento dei certificati è importante, ed economicamente rilevante, per far sì che il passaggio di proprietà passi non soltanto con la traditio delle opere d’arte – che sono beni mobili non registrati – ma anche con la consegna di tutta la documentazione dell’inventario, ma diventa fondamentale nel passaggio generazionale della collezione per le persone che poi andranno a riceverla.

A questo punto il collezionista, ma anche l’archivio, l’artista di un atelier, la famiglia o l’erede, può iniziare a ponderare consapevolmente le proprie scelte in ordine alla destinazione della collezione e alla eventuale fruibilità al pubblico, e adottare le soluzioni idonee a rispondere anche all’esigenza di mantenere la collezione nella sua integrità e conservazione considerato che, in caso di smembramento, potrebbe perdere di valore sia artistico che economico.

Esistono attualmente varie strutture giuridiche atte a gestire e al contempo veicolare una collezione artistica mantenendone il valore. I contenitori dell’arte che qui trattiamo sono in particolare le fondazioni (art. 14 e ss. c.c.), il trust, il contratto di affidamento fiduciario regolato dalla legge italiana, la società benefit (legge n. 208 del 2015).

Fondazioni di arte contemporanea

L’istituto di pianificazione e protezione del patrimonio artistico più tradizionale e diffuso nel nostro paese è tuttora la fondazione.

La fondazione è un’organizzazione stabile dotata di personalità giuridica privata e regolata dal Codice Civile, che si avvale di un proprio patrimonio per la realizzazione di uno scopo, che deve essere lecito e avere un interesse collettivo.

La fondazione è un ente giuridico che necessita di essere riconosciuto formalmente e che è sottoposto a specifici vincoli di scopo, disciplina, oltre che controlli e vigilanza dell’autorità governativa.

In genere gli eredi dell’artista prediligono la fondazione quando prevalga lo spirito filantropico-culturale o mecenatesco di permettere la fruizione al pubblico di collezioni private al fianco della realtà museali istituzionali.

Per le fondazioni d’arte è tuttavia importante tenere presente che le stesse devono essere dotate fin dal principio, oltre che della collezione d’arte, di un patrimonio idoneo e sufficiente a mantenere in vita l’ente e a perseguire le finalità di divulgazione e/o promozione artistica prefissate.

L’altro motivo che induce a scegliere questo istituto è la finalità di costituire un Ente del Terzo Settore (“ETS”) con l’obiettivo di utilizzare al meglio i mezzi finanziari a disposizione per preservare il valore del patrimonio artistico, senza dipendere da singole episodiche sponsorizzazioni.

Trust

Il trust è tipico degli ordinamenti di common law ed è stato recepito per la prima volta dall’ordinamento italiano con la Convenzione de L’Aja del 1° luglio 1985.

Il trust è un negozio giuridico sicuramente più malleabile della fondazione nella funzionalità che si vuol raggiungere. Soprattutto laddove prevalgano le finalità di tutela e passaggio generazionale della collezione e successorie allo scopo di mantenere la collezione nell’ambito della famiglia, secondo un asse ereditario in linea retta, il trust è secondo alcuni lo strumento ideale per conservare, mantenere e garantire le opere d’arte.

Gli elementi caratterizzanti il trust sono la fiducia e l’autonomia patrimoniale perfetta costituita dalla segregazione.

In ambito di passaggio generazionale del patrimonio artistico, il disponente (il collezionista, per esempio), con atto tra vivi o mortis causa, decide di affidare la propria collezione ad un trustee, che ne diventa proprietario fiduciario ed è tenuto alla corretta amministrazione della stessa nell’interesse di un beneficiario o di uno o più eredi ovvero per il raggiungimento di uno scopo, quale la conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico. In quest’ultimo caso, la collezione che lo compone può essere utilizzata dal trustee per ottenere dei redditi che, oltre a coprire i costi di manutenzione e preservazione di valore, produrranno liquidità per garantire la sostenibilità ed autosufficienza del trust e quindi della collezione nel tempo.

I trust, tuttavia – occorre ricordarlo – sono sempre assoggettati ad un ordinamento giuridico straniero e non alla legge italiana. Questo significa che in caso di controversie sull’interpretazione o sull’esecuzione del trust, non si potrà applicare la legislazione italiana ad integrazione della disciplina eventualmente lacunosa o per la soluzione del contenzioso, ma la decisione verrà presa applicando la normativa estera regolante il trust.

Il contratto di affidamento fiduciario

Tra gli strumenti giuridici di gestione di un patrimonio artistico sui quali oggi si discute maggiormente, tenuto anche conto del riconoscimento legislativo operato dalla legge n. 112 del 2016 (legge del Dopo di Noi), vi è il contratto di affidamento fiduciario, un contratto di diritto italiano che è tuttora atipico fino a quando il relativo disegno di legge presentato in Senato (DDL n. S. 1452 del 2019) non sarà approvato e si tradurrà in modifica del Codice civile.

Il contratto di affidamento fiduciario rappresenta una nuova tipologia contrattuale caratterizzato dalla fiducia e dall’autonomia patrimoniale perfetta costituita dalla segregazione analogamente al trust. Tale contratto atipico nasce infatti come la risposta italiana al trust. Come nel caso del trust, infatti, il patrimonio affidato è segregato rispetto al patrimonio dell’Affidante, ma anche dell’Affidatario e dei Beneficiari. A differenza del trust, il contratto di affidamento fiduciario è regolato dal diritto italiano e non dalla legge straniera, e quindi non si avrà mai la necessità di rinviare ad una legge straniera come avviene per il trust.

L’Affidante (il collezionista, l’artista o gli eredi) affida la titolarità di determinati beni (la collezione di opere d’arte) all’Affidatario Fiduciario affinché quest’ultimo utilizzi tali beni a vantaggio di uno o più Beneficiari (per esempio i discendenti in linea diretta) sulla base di un Programma e di modalità definite dall’Affidante ed accettate dall’Affidatario. L’atto di conferimento delle opere d’arte nel Fondo affidato sarà necessariamente preceduto da una valutazione delle opere. Il negozio autorizzativo potrà contemplare la possibilità di modificare le opere d’arte facenti parte della collezione al fine di rinnovarla e mantenerne alto il valore, magari indicando già i criteri per la scelta dei soggetti chiamati a stabilire quali opere cedere e quali acquisire.

La causa della fiducia emerge in modo espresso nel Programma destinatario, che è al centro del contratto di affidamento fiduciario e ne costituisce la causa concreta che rende il contratto atipico meritevole di tutela ex art. 1322 c.c..

La forma del contratto di affidamento fiduciario non è specifica, ma deve essere necessariamente un atto scritto con data certa, ai fini della certezza dell’opponibilità del vincolo.

Una volta che è stato portato a termine il Programma destinatario, i soggetti Beneficiari a cui sono stati destinati gli oggetti artistici conferiti nel Fondo Affidato riceveranno quest’ultimi liberi da vincoli.

Società Benefit

Tra gli strumenti più interessanti di gestione, pianificazione e protezione delle collezioni d’arte si trovano infine le società benefit.

Le società benefit sono una forma societaria recentemente introdotta dalla legge n. 208 del 2015, c.d. Legge di Stabilità 2016, sulla scorta del modello delle Benefit Corporation presenti negli USA, allo scopo di dar vita anche nell’ordinamento italiano a società nelle quali conviva lo scopo for profit con quello for benefit. In tale contesto, l’Italia vanta il primato di essere il primo paese in Europa e nel mondo, al di fuori degli USA, ad aver introdotto una specifica normativa per le società benefit.

La caratteristica principale è quella di perseguire “nell’esercizio dell’attività economica e fermo restando lo scopo lucrativo della divisione di utili, anche una o più finalità di beneficio comune, operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse” (comma 376, art. 1, legge di stabilità del 2016).

L’introduzione normativa non ha determinato la creazione di un nuovo tipo sociale. Può trattarsi di società di nuova costituzione, o anche preesistenti che provvedano a modificare coerentemente lo scopo sociale. La società benefit costituita, per esempio, da una società a responsabilità limitata in cui il conferente sia il socio unico, può essere un utile strumento per la pianificazione della gestione delle collezioni d’arte, soprattutto di tipo familiare, accanto al trust e alle fondazioni. Qualsiasi società, dunque, di persone, di capitali o società cooperativa, ove contenga nel proprio oggetto sociale uno scopo sociale, può assumere la qualifica benefit e ha la facoltà di inserire nella propria denominazione la specifica “società benefit” o l’abbreviazione “SB”, oltre che utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi. Ciò assicura alla società benefit un riconoscimento reputazionale rispetto ai soggetti che dovessero entrare in contatto con tale realtà e una forte capacità attrattiva di talenti e investitori.

Le finalità benefiche devono essere enunciate specificamente nell’oggetto sociale indicato nello Statuto e sono perseguite dalla società mediante una gestione volta al bilanciamento tra l’interesse dei soci con l’interesse di coloro sui quali l’attività sociale possa avere il proprio impatto di beneficio comune. Tra gli obiettivi che governano le logiche del passaggio generazionale di un patrimonio artistico, infatti, possono ben convivere l’interesse di conservazione unitaria della collezione in un’ottica di preservazione del valore sia artistico che economico per i proprietari e gli eredi, accanto alla scelta di destinazione e fruibilità al pubblico della collezione stessa. Tali obiettivi vanno comunque monitorati nel tempo attraverso relazioni annuali di valutazione dell’impatto generato e del raggiungimento delle finalità prefissate.

Le società benefit hanno specifiche regole di gestione amministrativa: devono essere amministrate individuando i soggetti responsabili del perseguimento dell’obiettivo comune e bilanciando l’interesse dei soci con quello di coloro sui quali l’attività sociale e benefica ha impatto.

Sono ancora poche, ma costituiscono già una valida alternativa per la pianificazione del passaggio generazionale atto a conservare il valore di patrimoni familiari integrati.

Pubblicato il 21 giugno 2022