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ART INSURANCE Le Assicurazioni delle opere d’arte e il loro ruolo nelle operazioni di Art Lending

La Art Insurance rappresenta un’evoluzione del mondo assicurativo, a partire dalle polizze vita, polizze danni e di protezione in generale, estendendo il proprio raggio d’azione alle assicurazioni Fine Art e al mondo della finanza con il coinvolgimento nella diffusione dell’Art Lending.

Gli elementi caratterizzanti le Assicurazioni Fine Art

La scelta dei termini e delle condizioni di una polizza Fine Art è determinato dagli strumenti probanti l’autenticità e provenienza dell’opera stessa (quali per esempio i certificati di autenticità, condition report, perizie, ecc.) e dai rischi inclusi in polizza (ossia quelli riguardanti la perdita, distruzione, deterioramento, furto o altro dell’opera d’arte).

La definizione della polizza richiede quindi due specifici livelli di indagine.

Il primo ha ad oggetto l’opera d’arte in quanto tale con la identificazione degli elementi tipici che caratterizzano una due diligence (legale, tecnica e artistica) di un oggetto artistico:

  • la provenienza dell’oggetto d’arte;
  • la documentazione che accompagna l’oggetto d’arte;
  • lo stato conservativo, ovvero le eventuali fotografie se non c’è la possibilità di verificare da vicino l’oggetto d’arte;
  • la possibile valutazione da parte di esperto del settore, riconosciuto come tale dal mercato dell’arte, al fine di dare un valore di mercato all’oggetto d’arte o alla collezione che poi deve essere assicurato e quindi determinare il valore assicurato.

Il secondo livello di indagine riguarda l’ubicazione in cui l’oggetto d’arte è collocato: museo o fondazione o appartamento, e la conseguente identificazione del rischio connesso.

La copertura delle polizze Fine Art è poi sempre adattata in funzione della tipologia di cliente tenendo conto delle esigenze e delle caratteristiche proprie.

Volendo semplificare, si possono individuare tre categorie di clienti:

  • il cliente collezionista che richiede una polizza per la singola opera, per il gusto di collezionare meglio oggetti d’arte. Questi ha necessità di una soluzione specifica che garantisca la massima efficacia organizzativa in caso di sinistro. Si parla in questo caso di polizza c.d. taylor made;
  • il collezionista investitore ha necessità di avere una copertura specifica per quelle che sono le garanzie più importanti e più rilevanti dell’opera assicurata, al fine di non perdere l’investimento che ha effettuato acquistando un oggetto d’arte;
  • infine i professionisti del mercato dell’arte: musei o gallerie d’arte o mercanti, che hanno necessità di essere di tutelare al meglio possibile con un costo contenuto, gli oggetti specifici del loro lavoro.

In tutti i casi, la determinazione del premio di polizza e del valore assicurato sarà sempre soggetto alla regola generale del mondo assicurativo: maggiore è il rischio, più alto sarà il costo, minore è il rischio, minore sarà il costo.

Le assicurazioni specialistiche Fine Art più diffuse attualmente sono polizze all risks di derivazione inglese entrate nel mercato italiano da circa quarant’anni.

Le polizze all risks prevedono l’assicurazione contro ogni danno prevedibile salvo le eccezioni espressamente descritte ed escluse dalla copertura.

Le polizze all risks, quindi, assicurano e coprono l’oggetto d’arte per tutte le garanzie possibili salvo le ipotesi espressamente escluse in un articolo predisposto nella polizza, la quale conseguentemente risulterà snella e composta da poche pagine. Viste le caratteristiche proprie del bene assicurato, tale tipologia di polizza è quindi idonea a suscitare pochi dubbi interpretativi sulla relativa copertura e quindi a ridurre sensibilmente il rischio di contenziosi dai costi processuali e peritali molto elevati.

Le garanzie escluse dalle polizze all risks sono poche e sono in genere riconducibili ad eventi altamente improbabili o a vizi intrinseci all’opera:

  • gli eventi improbabili esclusi sono normalmente le radiazioni o gli atti di guerra, per i quali esistono polizze assicurative specifiche;
  • i vizi intrinseci all’opera possono essere l’ossidazione o la ruggine o i danni conseguenti al logorio o all’usura.

 Alle opere d’arte mal si adattano, per contro, le polizze generaliste a rischi nominati (named perils) che assicurano soltanto i rischi riportati e tassativamente nominati nel contratto. Le assicurazioni a rischi nominati elencano tutti i casi che possono costituire sinistri, ma maggiori sono i dettagli dei casi descritti, più numerose sono le zone grigie che richiedano una interpretazione della polizza e, conseguentemente più alto è il rischio che sorgano conflitti.

L’altra caratteristica tipica di una buona polizza all risks per la tutela delle opere d’arte sta nel criterio della stima accettata per la determinazione del valore assicurato.

Il valore all’oggetto da assicurare viene stabilito al momento della sottoscrizione della polizza sulla base di una stima resa da un perito esperto e accettata dall’assicurato. Così agendo, in caso di sinistro il valore assicurato sarà quello determinato anticipatamente dai due soggetti contraenti la polizza d’arte.

Nelle polizze Fine Art all risks a stima accettata l’indennizzo risulta articolato in due fasi. La copertura includerà, in prima istanza, il rimborso delle spese ed i costi di restauro dell’opera d’arte danneggiata, nel tentativo di riportare la stessa allo stato preesistente. Successivamente, l’assicurazione, quindi, dovrà valutare e coprirà l’eventuale deprezzamento dell’opera, ovvero la perdita di valore commerciale dell’opera danneggiata e restaurata fino a concorrenza del pieno valore assicurato oggetto della stima accettata.

Il criterio della stima accettata per la determinazione del valore assicurato nelle polizze Fine Art è sicuramente il migliore, ma non è l’unico adottato. Un secondo criterio adottato nelle polizze Fine Art può essere il valore dichiarato dall’assicurato al momento dell’assicurazione. In genere in una polizza con valore dichiarato, l’assicuratore si riserva in ogni caso la facoltà, in caso di sinistro, di valutare il valore dell’opera al momento del sinistro. Come è facile intuire, l’adozione del criterio del valore dichiarato rende molto alto il rischio che in sede di indennizzo si abbiano conflitti e quindi contenziosi.

Un terzo criterio di determinazione del valore assicurato è il valore del primo rischio assoluto: si assicura il valore generale per tutte le opere contenute in un luogo (per esempio dentro un appartamento o un magazzino appartenenti all’assicurato) e, in caso di sinistro, per determinare l’importo dell’indennizzo, l’assicuratore andrà a verificare il valore di tutte le opere e, in caso di sinistro,  determinerà il risarcimento ai danni di un singolo oggetto d’arte in base ad un calcolo proporzionale. Anche questo criterio si presta tuttavia al rischio di conflitti.

Nelle polizze All risks è prevista quasi sempre la rinuncia dell’assicuratore al diritto di surrogazione nei confronti del terzo responsabile per negligenza o colpa grave. Al momento della sottoscrizione della polizza nella prassi si inserisce la clausola di rinuncia alla rivalsa contro il terzo responsabile del danno. La motivazione sottesa a questa prassi è sta nella esigenza di non esporre maestranze, personale dipendente o trasportatori, a responsabilità eccessivamente elevate nello svolgimento delle loro ordinarie attività lavorative.

La rinuncia del diritto di surrogazione da parte dell’assicuratore nei confronti del terzo responsabile dei danni all’opera d’arte è prevista anche nella polizza assicurativa della Galleria Borghese di Roma dove a maggio 2022, una turista americana, sembra a causa di un malore, cadendo ha colpito e strappato la tela “San Francesco” di Guido Reni provocando una lacerazione della tela. In questo caso il visitatore della mostra assume nei termini della polizza la veste di “terzo” responsabile del danneggiamento. L’evento è coperto dalla polizza assicurativa che comprende i costi del restauro e risarcirà il deprezzamento senza rivalsa sulla visitatrice.

Le statistiche legate ai sinistri su opere d’arte registrano che gli eventi più ricorrenti inclusi nelle assicurazioni delle opere d’arte sono (con sorpresa non il furto, bensì) quelli derivanti dalla negligenza o colpa grave dello staff domestico durante le consuete operazioni di manutenzione o di pulizia.

Si pensi che alcuni anni fa un dipinto su tela di Mark Rothko, del valore di milioni di dollari, si bagnò a causa della percolazione di acqua che ne inumidì la superficie e un membro del personale domestico, nel maldestro tentativo di contenere gli effetti dell’acqua, asciugò la superficie dell’opera con della carta da cucina spalmando la materia pittorica sulla tela e provocando un danno ben superiore al semplice bagnamento. La tipologia di danno rientrava in quelli che una buona polizza per opere d’arte poteva risarcire ed il proprietario è stato indennizzato del deprezzamento.

In ordine di incidenza statistica, al secondo posto si presenta l’infedeltà di qualche dipendente (e quindi senza dolo) e gli atti dolosi di terzi. La tipologia di danno deve rientrare fra quelli che la polizza può risarcire.

A questi primi eventi inclusi nelle coperture all risks seguono il furto e gli altri eventi accidentali, quali i danni da acqua e percolazione d’acqua, i danni accidentali quale ad esempio i sinistri da cosiddetta rottura del chiodo, che si verificano quando il chiodo o il tassello che sostiene il quadro sulla parete cessa la sua azione di supporto, l’impatto accidentale o la collisione con altri oggetti.

Le assicurazioni specialistiche Fine Art sono richieste non soltanto per assicurare un’opera d’arte detenuta privatamente o dal gallerista, ma anche per eventi specifici relativi la sua circolazione in caso di prestito o trasporto.

Il prestito di un’opera d’arte a mostre, musei o eventi è senza dubbio un’ottima occasione per vedere enfatizzato il suo valore, aumentata la sua riconoscibilità presso il pubblico e consolidato il suo curriculum. Il prestito, e la relativa copertura assicurativa, deve però essere preceduto da specifiche verifiche.

Nel prestito dell’opera d’arte, la valutazione del rischio sarà caratterizzata da tre ulteriori fattori.

Sono tre criteri successivi e non alternativi: in caso di mancata soddisfazione di un requisito precedente, non si procede neppure alla verifica del requisito successivo perché il processo di valutazione si interrompe.

In particolare:

  • preliminarmente andrà presa in esame la qualità del progetto di cui farà parte il prestito d’arte e le referenze dell’organizzatore;
  • successivamente il proprietario, e la compagnia assicurativa, passano all’esame del luogo in cui si svolge l’evento e delle tutele di sicurezza dell’opera d’arte. A tal fine l’organizzatore della mostra o della esposizione rilascia usualmente al prestatore dell’opera due documenti: il Facility Report della sede espositiva e il Piano di Emergenza e Sicurezza (cosiddetto PSEM), in cui possono essere rinvenute molte informazioni necessarie al fine della valutazione del rischio. La mancata consegna di tali documenti è di per sé indice di inaffidabilità. Se la sicurezza non è qualitativamente sufficiente per ospitare l’opera d’arte, i rischi in cui si può incorrere fanno incrementare il costo del premio, fino a inibire l’assicurabilità dell’opera;
  • infine sarà considerata la professionalità e l’esperienza del trasportatore incaricato al ritiro, all’allestimento, al disallestimento e alla riconsegna dell’opera.

Quando un’opera viene spostata e data in prestito per una esposizione, un evento o una mostra, l’opera viene coperta da un’assicurazione chiamata in gergo “da chiodo a chiodo”, ovvero dal momento del distacco (dal muro) del proprietario al (muro del) luogo in cui si svolge la mostra e l’opera sarà esposta.

L’assicurazione dell’opera d’arte in prestito è a favore del proprietario dell’opera, beneficiario in caso di sinistro, ma a spese dell’organizzatore che negozia anche i termini della copertura. Tuttavia il prestatore dell’opera e beneficiario dell’assicurazione ha diritto di analizzare la adeguatezza della copertura, verificare la validità amministrativa della stessa e, non da ultimo, controllare che la compagnia scelta dall’organizzatore sia finanziariamente solida.

Il ruolo delle Assicurazioni nelle operazioni di Art Lending

Negli ultimi anni nel mondo della finanza si è sviluppato il fenomeno dell’Art Lending ossia la possibilità di ottenere un finanziamento a fronte del deposito a garanzia di una o più opere d’arte. Tale strumento finanziario permette ai collezionisti di impegnare opere di elevato valore sul mercato in cambio di liquidità trasformandole quindi in un vero e proprio asset class.

L’Art Lending è un’operazione finanziaria: i collezionisti ottengono prestiti per un periodo prestabilito, offrendo in garanzia una o più̀ opere d’arte o un’intera collezione che, a seconda del tipo di accordo, possono anche rimanere a disposizione del collezionista durante tutto il periodo di prestito finanziario ovvero essere date in pegno.

Le finalità del finanziamento possono essere varie: un finanziamento ponte per la vendita o per il magazzino di un mercante d’arte o di un gallerista, oppure per il collezionista privato che desidera investire in altri progetti, per pagare le tasse di successione, o per ottenere un finanziamento ponte per la vendita o per facilitare la creazione e la gestione della collezione d’arte.

L’Art Lending, specialmente oggi in un momento storico di incertezza economica, è un settore in cui la Art Insurance è un protagonista dell’operazione e rappresenta quindi una nuova e interessante risorsa per le assicurazioni oltre che un’opportunità̀ reale per i collezionisti.

I dati raccolti dal Deloitte Report Art & Finance 2019 di Deloitte rilevava una crescita della domanda di Art Lending con quasi il 70% dei collezionisti interessato a usare la propria collezione come strumento di garanzia, mentre il medesimo Deloitte Report Art & Finance 2021 conferma che l’incertezza del contesto socio-economico ha sicuramente determinato una domanda massiccia di questo strumento di garanzia da parte dei collezionisti.

Data la natura illiquida e infungibile degli assets oggetto della garanzia (le opere d’arte sono beni mobili non registrati), la gestione dell’investimento richiede una serie di competenze specifiche necessarie al completamento delle varie operazioni.

I rischi coperti dall’assicurazione nelle operazioni di Art Lending saranno la perdita o danneggiamento da un lato ed il valore della garanzia dall’altro, sia nel caso in cui l’opera d’arte in garanzia o la collezione rimanga nella disponibilità del proprietario o venga dato in pegno.

La copertura assicurativa per perdita o danneggiamento sarà a favore del creditore, ovverosia degli istituti bancari o fondi a garanzia del proprio finanziamento.

Inoltre si consideri che, in pendenza di finanziamento, l’istituto bancario o società di gestione del risparmio possono riservarsi il diritto di ridurre gli ingenti costi associati al possesso delle opere (custodia, manutenzione, restauro, ecc.) attraverso attività di valorizzazione che consentano di ricavare flussi di reddito e di incrementare la notorietà degli artisti e delle opere (e quindi il loro valore). Tale attività di valorizzazione dell’oggetto artistico in garanzia attraverso il compimento di attività̀ di prestito dell’opera a istituzioni museali o esposizioni, in cui di nuovo è richiesto l’intervento assicurativo, a tutela del cliente e dell’istituto bancario mandatario per l’investimento.

La copertura assicurativa inoltre è richiesta per coprire i rischi di autenticità, di titolo non conforme e della differenza tra prezzo di reale vendita e capitale e interessi da restituire, nell’interesse dell’istituto bancario o finanziario erogante il finanziamento.

In conclusione, nelle operazioni di art lending, insieme al cliente, all’istituto bancario e agli esperti ed agli operatori interessati al mercato dell’arte, quali case d’aste, società̀ di deposito, custodia e logistica delle opere d’arte, la compagnia assicurativa è uno degli attori coinvolti nelle attività di supervisione sia sulle opere ricevute in garanzia, assicurandone l’autenticità, che sulla appropriatezza delle modalità di prestito a mostre o musei per la relativa valorizzazione in pendenza del finanziamento, di trasporto, deposito e messa in sicurezza.

Pubblicato il 9 giugno 2022