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I CONTRATTI NEL MERCATO DELL’ARTE Cenno sui nuovi tipi di contratti nel settore

Nelle pratiche quotidiane gli operatori del settore dell’arte chiedono assistenza per regolare contrattualmente rapporti anche diversi dalla compravendita delle opere. Il gallerista può avere l’esigenza di organizzare una nuova mostra oppure di rappresentare un nuovo artista; a sua volta l’artista, così come il collezionista o la fondazione, può trovarsi a prestare un’opera d’arte per una mostra e deve tutelarsi.

In un settore legato ancora alla pericolosa consuetudine della stretta di mano, è fondamentale considerare l’utilità di avere contratti scritti per normare tutte queste operazioni che consentono da un lato di illustrare alle parti i diritti e gli obblighi connessi e conseguenti all’accordo, e dall’altro di contenere i rischi relativi alla buona conclusione dell’affare ed esecuzione del rapporto negoziale e quindi, in ultima istanza, di prevenire contenziosi.

Nel settore dell’arte i contratti possono raggrupparsi in tre tipologie distinte in relazione all’operazione avente ad oggetto l’opera:

A.- contratti per la realizzazione dell’opera;

B.- contratti per la circolazione dell’opera;

C.- contratti per la fruizione temporanea dell’opera.

Si premette che – pur non essendo argomento di questo contributo – in ogni tipologia contrattuale avente ad oggetto questo specifico bene mobile, che è l’opera d’arte, il contratto sarà corredato di altra documentazione. Si pensi non soltanto al certificato di autenticità, ma anche, nella circolazione dell’opera, alla due diligence artistica e legale o al c.d. condition report che descrive lo stato dell’opera al momento della consegna, fondamentale anche nei contratti di fruizione dell’opera, oltre alla documentazione relativa alla libera circolazione dell’opera.

A.- La prima tipologia è quella dei contratti per la realizzazione dell’opera che vengono conclusi fra il committente e l’artista oppure fra la galleria e l’artista.

Nei contratti per la realizzazione dell’opera d’arte il committente conferisce incarico all’artista, che a ciò si obbliga, di realizzare una specifica opera. I rapporti del committente con l’artista sono vari, perché spesso il committente contribuisce alla creazione dell’opera sostenendone i costi o mantenendo l’artista o sovvenzionando la creazione di una singola opera o di singoli progetti, fino a diventare direttamente proprietario dell’opera che l’artista produce in esclusiva per il committente stesso. La regolamentazione deve essere adeguata ai modi di espressione dell’arte e comprendere tanti aspetti: individuazione dei tempi e modi di consegna, coinvolgimento del committente nella realizzazione dell’opera, suddivisione dei rischi anche in ordine alle operazioni di finanziamento per la realizzazione, assicurazione.

Il contratto di realizzazione è assimilabile al contratto d’appalto. Questa è però solo una delle possibili manifestazioni del rapporto fra il committente e l’artista, perché quest’ultimo si pone sempre più spesso come un libero professionista, divenendo egli stesso un venditore diretto.

In questa prima tipologia di contratti di realizzazione possono essere ricompresi anche il contratto di installazione temporanea, il contratto di performance o anche un contratto di associazione per la produzione dell’opera d’arte, che raggruppa contratti relativi alla fase di realizzazione dell’opera, distinti a seconda delle diverse modalità delle creazioni artistiche, del materiale utilizzato, delle forme di finanziamento della produzione dell’opera.

B.- La regolamentazione delle modalità di circolazione dell’opera d’arte accumuna un secondo gruppo di contratti.

In questa categoria rientrano dal contratto di compravendita al mandato, che delinea il rapporto con una galleria per la vendita delle opere realizzate o future, sia esso in esclusiva o meno, fino al più libero contratto di commissione di cui all’art. 1731 c.c. per la vendita di singole opere.

Si richiama l’attenzione sulla utilità di sottoscrivere un contratto di vendita dell’opera d’arte, prima fra le quali è – come sopra detto – quella di specificare i diritti e gli obblighi delle parti anche con riferimento alla normativa in materia di diritto d’autore, considerato che la cessione della proprietà del supporto materiale non significa trasferimento dei diritti d’autore. Quello che si vende di un’opera d’arte è il cosiddetto corpus mechanicum ed una serie molto limitata di diritti sull’opera: il proprietario del quadro potrà appenderlo nella propria abitazione, ma non potrà esporre il quadro al pubblico senza ottenere l’autorizzazione dell’autore, dei suoi eredi o del diverso titolare dei diritti di sfruttamento economico (ad esempio una fondazione). Il proprietario non potrà noleggiare il quadro o darlo in prestito, né potrà autorizzarne la riproduzione. Non potrà autorizzare la ripresa del quadro in filmati, documentari o semplici fotografie. Non potrà assolutamente distruggere l’opera o modificarla, in quanto trattasi di diritti morali inalienabili dell’autore. I diritti di sfruttamento economico, disponibili, dovranno essere previsti e espressamente regolati. La forma scritta è dunque richiesta ab probationem.

La prassi conosce poi tanti modelli diversi di rapporti di collaborazione fra galleria e artista per la circolazione dell’opera. La collaborazione può essere fissa, saltuaria, può essere per una singola mostra, ecc. La varietà dei rapporti contrattuali anche in questo caso oscilla tra un contratto d’appalto al contratto estimatorio, al contratto di deposito in conto vendita, oppure la vendita vera e propria dall’artista al gallerista, che dà luogo al mercato secondario. La tipologia di contratto più diffusa fra artista e gallerista resta in ogni caso il mandato a vendere di cui all’art. 1703 c.c.

Esistono poi nella prassi figure contrattuali nuove, che regolano i rapporti tra gallerista e artista per la circolazione dell’opera.

In questa tipologia di contratti rientra il c.d. artist consignment agreement, chiamato anche artist representation agreement, l’accordo con cui la galleria e l’artista regolano i termini e le condizioni riguardanti il rapporto professionale. Tale tipologia contrattuale, di origine anglosassone, specifica le opere che la galleria prende in consegna dall’artista e si compone generalmente di una lista delle opere con il prezzo, i dettagli tecnici dell’opera (la descrizione dell’opera e dell’artista, il supporto materiale e ogni altro dettaglio finalizzato alla descrizione dell’opera) e una serie di condizioni. Nella prassi la galleria riceve tramite un consignment (documento di consegna di opere elencate da parte dell’artista) le opere che si impegna a vendere o a restituire entro un termine stabilito all’artista. Quest’ultimo mantiene la proprietà fino alla vendita, il cui corrispettivo viene suddiviso secondo una percentuale concordata tra le due parti. Il consignment agreement identifica poi gli obblighi di custodia del gallerista che riceve le opere e la durata in relazione all’evento o alla mostra. Nelle premesse le parti specificano la finalità per cui le opere vengono consegnate. Aspetto fondamentale sarà la regolamentazione delle modalità di esposizione, l’eventuale consenso o autorizzazione preventiva a spostare l’opera in altro spazio senza informare l’artista o il collezionista che ha consegnato l’opera, la copertura assicurativa.

Questa tipologia di contratto non trova espressa previsione nel nostro ordinamento, ma è assimilabile al contratto estimatorio disciplinato dall’art. 1556 c.c. per il fatto che anche nella tipologia di cui si tratta gli effetti reali si applicano successivamente alla stipula.

Si noti che le esposizioni e le mostre hanno spesso una finalità anche commerciale, per promuovere la vendita delle opere. Pertanto anche tale ipotesi dovrà essere prevista e regolata.

Più ci si allontana dal mercato primario del rapporto diretto con l’artista, più ci si avvicina alla diversa figura del mercante d’arte. Esistono vari tipi di mercanti d’arte. Ci può essere il “dealer” che, su incarico dei collezionisti, si muove sul mercato internazionale alla ricerca di artisti emergenti e opere per arricchire una collezione, oppure il cosiddetto “personal shopper”, più contingente. Sono forme di consulenza d’arte o di mandato con o senza rappresentanza, oppure di rapporti regolati dal più recentemente diffuso contratto di segnalazione. In ogni contratto gli aspetti da regolare al fine di prevenire conflitti riguarderanno principalmente il trasferimento della proprietà e dunque la vendita dell’opera d’arte.

C.- Chiude la rassegna la tipologia di contratti che regolamentano la fruizione dell’opera, sia essa ancora di proprietà dell’artista, o già acquistata da un collezionista privato. In particolare ci si riferisce al contratto di noleggio o prestito.

Nel contratto di prestito le pattuizioni saranno molto dettagliate e riguarderanno gli eventuali compensi per il prestatore, i costi (trasporto, assicurazione, allestimento, ecc.), la durata del prestito, la scelta dei professionisti (trasportatore, assicuratore, allestitore), le condizioni di allestimento e di trasporto (es. imballaggi), il passaggio della responsabilità e dei rischi di perimento o danneggiamento dell’opera prestata, i diritti d’autore e i diritti di sfruttamento economico dell’opera (riproduzione su cataloghi, esposizione, …), il restauro e la conservazione, le pattuizioni e le procedure se si tratta di un’opera vincolata. A tale contratto si applica la disciplina del comodato di cui all’art. 1803 e ss. c.c..

Nella prassi viene spesso utilizzato il c.d. loan agreement, una scheda di prestito fondamentale per il trasporto dell’opera d’arte, ma soprattutto per l’operazione di prestito alla galleria. Questo documento contiene tutte le specifiche del prestito come le caratteristiche dell’opera e del prestatore, la durata, la modalità di trasporto, la polizza assicurativa, la conservazione e dettagli dell’installazione, l’uso delle immagini.

Accanto ad esso, l’altro documento fondamentale è il facility report, un documento tecnico che indica le misure di sicurezza e di conservazione dello spazio espositivo.

Infine merita di essere menzionato l’uso frequente nella prassi dell’accordo di riservatezza detto anche “non disclosure agreement”. Le parti si vincolano a mantenere riservate determinate intenzioni o informazioni che non potranno essere utilizzate per scopi estranei alle trattative o all’esecuzione del contratto, obbligandosi a non divulgarle a terzi o a soggetti che non sono menzionati nel contratto ed a “obliarle” una volta cessati gli effetti del contratto.

Pubblicato il 28 settembre 2022