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Nel marzo 2020, il contagio Covid 19 era imprevedibile ed inevitabile: le conclusioni di una delle prime CTU in materia di responsabilità Sanitaria da infezione Covid

In data 19.8.2022, nell’ambito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. RG n. 45/2022 pendente davanti al Tribunale di Rovereto, è stata depositata una delle prime CTU medico-legali relativamente ad una fattispecie di presunta responsabilità medico-sanitaria da infezione Covid 19.
La vicenda oggetto di accertamento medico legale concerneva una 79enne che, dopo un intervento di protesizzazione dell’anca, in data 2.3.2020 veniva ricoverato presso una struttura specializzata in riabilitazione di tipo ortopedico-fisiatrico. In occasione del predetto ricovero, la paziente contraeva il Covid e decedeva in data 29.3.2020. Si tratta pertanto di una fattispecie relativa ad un contagio avvenuto agli albori della primissima fase pandemica.
Gli eredi della de cuius adivano il Tribunale di Rovereto richiedendo una consulenza tecnica medico legale ex art. 696 bis c.p.c. volta ad accertare la responsabilità della Struttura per l’intervenuto contagio e, dunque, per il successivo decesso della Sig.ra.
Il Tribunale di Rovereto, disattendendo i primi precedenti giurisprudenziali formatisi in materia, orientati a ritenere inammissibili i procedimenti per accertamento tecnici preventivo con riferimento a fattispecie di responsabilità di contagio da Covid 19 (vedasi tra tutti l’ordinanza del Tribunale di Bologna del 26.4.2022, oggetto del commento a cura di questo stesso Studio di cui al link Dal Tribunale di Bologna una prima sintesi sugli ATP in materia di Covid-19 e responsabilità delle RSA – Rivista Responsabilità Medica (rivistaresponsabilitamedica.it), conferiva l’incarico peritale ad uno specialista in medicina legale e ad uno specialista in malattie infettive.
La CTU risulta di particolare interesse in quanto, nel rispondere ai quesiti formulati dal Giudice, i nominati CC.TT.UU hanno anzitutto cura di contestualizzare con estrema precisione il momento storico del ricovero della paziente presso la Struttura riabilitativa (dal 2 al 21 marzo 2020) allorquando, si evidenzia “le informazioni scientifiche di base sul Covid 19 erano incerte e contraddittorie”.
A tal riguardo, i CCTTUU riportano puntualmente anche la normativa in materia di prevenzione dell’infezione Covid 19 esistente nei primi mesi della pandemia, sottolineando altresì che “ad oggi, le conoscenze sul virus ci permettono di dire che vaccino, distanziamento, igiene delle mani, uso di mascherine, isolamento etc. possono essere armi valide nella prevenzione”. Tuttavia, i CC.TT.UU, correttamente, precisano che “il giudizio sull’operato dei colleghi e/o in relazione alle responsabilità della struttura e deve scaturire dal criterio valutativo ex ante”. In forza del predetto criterio valutativo ex ante, si dovrà ritenere che “all’epoca dei fatti (marzo 2020) si avvicendavano norme, decreti leggi, regolamenti interni e provvedimenti finalizzati al contenimento della diffusione del virus senza tuttavia avere contezza della loro efficacia o meno”. Quello del marzo 2020 era infatti “un momento storico di assoluta incertezza relativamente alla biologia del virus e alle modalità di contrasto delle infezioni”.
Premessa la predetta analitica ed approfondita contestualizzazione della vicenda della paziente nell’ambito di un contesto dai connotati assolutamente nuovi, eccezionali ed emergenziali, la CTU in commento, nel suo passaggio più interessante, passa quindi ad esaminare la definizione di infezione nosocomiale, avendo però cura di relativizzarne la nozione in riferimento ad un contesto pandemico.
I CCTTUU ricordano che le infezioni nosocomiali si definiscono come “infezioni dovute a batteri, funghi, virus o altri agenti patogeni meno comuni, contratte durante l’assistenza sanitaria, che possono verificarsi in qualsiasi contesto assistenziale e che al momento dell’ingresso nella struttura o prima dell’erogazione dell’assistenza non erano manifeste clinicamente, né erano in incubazione”.
I consulenti nominati dal Giudice ritengono che l’infezione contratta dalla de cuius, secondo i termini della predetta definizione, possa ragionevolmente ritenersi un’infezione nosocomiale.
Purtuttavia, i CC.TT.UU. precisano che “sarebbe del tutto riduttivo rispondere al quesito sulla base della sola definizione di infezione nosocomiale”. “E’ doveroso, infatti”, proseguono, “non ignorare in queste considerazioni la definizione di pandemia: un’epidemia con tendenza a diffondersi ovunque e che si realizza in presenza di un organismo virulento, di mancanza di immunizzazione specifica nell’uomo e possibilità di trasmissione da uomo a uomo.”
I consulenti del Giudice concludono quindi “che tale infezione nosocomiale fosse prevedibile con criterio ex ante a nostro parere non è possibile ammetterlo, per le contraddittorie conoscenze sull’agente patogeno in quel periodo storico. In considerazione al grado di capacità applicativa delle norme diffuse nel mese di gennaio e febbraio non era prevenibile l’infezione”.
La CTU in commento rappresenta dunque un importantissimo precedente in quanto viene evidenziata l’erroneità dell’assunto secondo cui dall’evento infezione nosocomiale debba derivare automaticamente un’ipotesi di responsabilità della Struttura.
Ciò in quanto “rispetto alla generale categoria delle infezioni nosocomiali, quelle da Coronavirus presentano delle peculiarità. Tra queste, il fatto che l’infezione sia stata di portata pandemica”.
“Come è consuetudine in medicina legale, di fronte ad una infezione nosocomiale, si dovrà criticamente valutare se questa fosse prevedibile ed evitabile, ed in tal caso saremmo di fronte ad una responsabilità in capo alla Struttura o se fosse imprevedibile ed inevitabile, integrando così gli estremi della causa non imputabile.”.
Per i CCTTUU, è proprio questo “il punto focale della vicenda: in quel periodo storico (marzo 2020) l’epidemia e il contagio all’interno degli ospedali furono eventi imprevedibili ed inevitabili. A confronto di tale affermazione, basterebbero i numeri dei soggetti positivi ai tamponi in quel periodo o i numeri degli accessi nei reparti sub-intensivi o in terapia intensiva”.

Pubblicato il 6 settembre 2022