

Sommario: 1. Introduzione: il problema della domanda di manleva. – 2. Le contrapposte posizioni della giurisprudenza di legittimità – 3. Conclusioni e ripercussioni pratiche in relazione all’ammissibilità della domanda di manleva
Con l’ordinanza interlocutoria n. 33810 del 23 dicembre 2025, la Terza Sezione civile della Corte di cassazione ha disposto la trasmissione degli atti al Primo Presidente affinché valuti l’eventuale assegnazione alle Sezioni unite di una importante questione di diritto, avente ad oggetto la disciplina processuale della domanda proposta da un convenuto nei confronti di un altro convenuto, già evocato in giudizio dall’attore (o dal ricorrente), la c.d. domanda trasversale.
La vicenda processuale da cui la trae origine la questione riguarda alcuni convenuti che, costituitisi per resistere alla domanda attorea, avevano formulato domanda di manleva verso un’altra convenuta, senza però chiedere il differimento della prima udienza. Il giudice di primo grado aveva accolto detta domanda, mentre la Corte d’appello l’aveva dichiarata inammissibile proprio in ragione dell’omessa istanza di differimento.
È su quest’ultimo aspetto che si incentra il primo motivo di ricorso per cassazione, relativo alla violazione o falsa applicazione degli artt. 167 e 269 c.p.c., reputato dalla Terza sezione logicamente preliminare a tutti gli altri e idoneo a giustificare la rimessione degli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni unite.
Il quesito può essere così sintetizzato: la domanda con cui un convenuto fa valere, nei confronti di altro convenuto, una pretesa di garanzia, di manleva o comunque fondata su un rapporto distinto da quello dedotto dall’attore, deve essere proposta nelle forme della domanda riconvenzionale secondo quanto previsto dall’ art. 167, comma 2, c.p.c., ovvero richiede il rispetto delle forme della chiamata in causa del terzo, con formulazione tempestiva dell’istanza di differimento dell’udienza e notificazione di un autonomo atto di citazione ai sensi dell’art. 269 c.p.c.?
Occorre osservare che l’ordinanza di cui in premessa fa precipuo riferimento alle ipotesi in cui la domanda trasversale sia diversa per causa petendi: non è la sola circostanza soggettiva dell’essere già parte a rilevare, bensì il fatto che la domanda trasversale può fondarsi su un titolo autonomo e introdurre un distinto oggetto nel processo.[1]
L’interrogativo è di estremo rilievo in quanto va a toccare direttamente un tema, quello della domanda di manleva, di grande rilevanza pratica per le compagnie, oltre che, più in generale, la struttura del contraddittorio nel processo con pluralità di parti, il regime delle preclusioni e la stessa nozione di terzo rilevante ai fini della vocatio in ius.[2]
La citata ordinanza ricostruisce con estrema chiarezza i due orientamenti che fino ad oggi si sono susseguiti sul tema.
Secondo l’orientamento tradizionale – e tutt’oggi prevalente – la domanda proposta da un convenuto contro un altro convenuto non richiede il rispetto delle formalità previste per la chiamata in causa del terzo, in quanto sarebbe sufficiente che essa venga formulata tempestivamente nella comparsa di risposta, nel rispetto dei termini fissati dall’art. 167, secondo comma c.p.c. per la domanda riconvenzionale.
La ratio alla base di una siffatta impostazione risiede nel fatto che il destinatario della domanda trasversale è già parte del processo e, pertanto, non necessita di una nuova vocatio in ius. Una volta instaurato il contraddittorio mediante l’atto introduttivo notificato dall’attore, la proposizione di ulteriori domande nei confronti di quel soggetto potrebbe essere validamente realizzata attraverso gli ordinari meccanismi di comunicazione processuale.
Trattasi di un principio recentemente ribadito da Cass. civ., 23 marzo 2022, n. 9441, che affonda le sue radici in una giurisprudenza assai risalente, formatasi anteriormente alla novella del 1990 ed ispirata ai principi di economia processuale e concentrazione dei giudizi. In particolare, con riguardo alla domanda di un convenuto contro altro convenuto, si era reputata sufficiente la comunicazione della comparsa ex art. 170 c.p.c., senza necessità di una citazione notificata, che rappresenterebbe un inutile formalismo, non necessario alla tutela del contraddittorio.[3]
L’accento non viene dunque posto sulla direzione soggettiva della domanda, bensì sul fatto che la parte nei cui confronti essa è proposta partecipa già al giudizio e dispone quindi degli ordinari strumenti difensivi previsti dal rito per apprestare le proprie difese.
Accanto a tale indirizzo, tuttavia, si è progressivamente sviluppata una diversa interpretazione, fatta propria dalla sentenza d’appello oggetto del ricorso.
Secondo quest’ultima impostazione, non ogni domanda proposta tra convenuti può essere trattata alla stregua di una riconvenzionale. Quando la pretesa si fonda su un rapporto giuridico distinto rispetto a quello dedotto dall’attore e introduce nel processo un titolo autonomo, il convenuto destinatario della domanda si trova, rispetto a quel nuovo rapporto processuale, in una posizione sostanzialmente analoga a quella di un terzo.
In tale ottica, la circostanza che il soggetto sia già presente nel giudizio non sarebbe sufficiente ad assicurare il pieno rispetto del diritto di difesa. Egli, infatti, non avrebbe beneficiato del termine minimo a comparire previsto dalla legge né avrebbe potuto predisporre la propria difesa con riferimento alla nuova pretesa introdotta nei suoi confronti.
Da ciò deriverebbe la necessità di applicare, in via estensiva, il meccanismo disciplinato dall’art. 269 c.p.c., imponendo al convenuto che intende proporre la domanda trasversale di chiedere il differimento dell’udienza e di notificare un autonomo atto di citazione.
L’indirizzo in esame attribuisce dunque rilievo non tanto alla partecipazione formale al processo della parte nei cui confronti è proposta la domanda trasversale, quanto all’effettiva instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti. L’attenzione si sposta dalla qualità soggettiva della parte alla peculiarità del rapporto processuale concretamente introdotto.
A sostegno di questa diversa impostazione ermeneutica, la citata ordinanza richiama la pronuncia di Cass. civ., 15 febbraio 2011, n. 8315, la quale aveva già affermato che il convenuto, laddove intenda proporre contro un altro convenuto una domanda fondata su un titolo del tutto diverso da quello azionato in giudizio dall’attore, non possa limitarsi alle modalità di proposizione della domanda riconvenzionale di cui all’art. 167, comma 2, ma debba evocare l’altro convenuto quale terzo rispetto al rapporto processuale originario, mediante chiamata in causa per comunanza o garanzia.
Da qui, l’assunto secondo cui il convenuto che intenda proporre una domanda contro un altro convenuto, in caso di comunanza di causa o per essere da costui garantito, deve domandare il differimento della prima udienza ex art. 269 c.p.c., comma 2, notificando la citazione nel rispetto dei termini di rito.[4]
La Sezione terza ritiene che tale contrasto possa considerarsi espressivo di due differenti modi di intendere il processo litisconsortile: nel primo, la qualità di parte ha una valenza generale e assorbente, quindi il soggetto, che è già stato evocato dall’attore in giudizio, si trova nelle condizioni di potere essere destinatario di ulteriori domande, anche da altri soggetti convenuti, senza che sia necessario procedere a nuova vocatio in ius; nel secondo, invece, la qualità di parte è intesa in modo “relazionale e dinamico”, nel senso che il convenuto può al tempo stesso essere considerato parte rispetto alla domanda dell’attore e terzo rispetto al diverso rapporto processuale introdotto da un altro convenuto.[5]
In definitiva, dalla corretta qualificazione della domanda trasversale su titolo autonomo discendono rilevanti conseguenze pratiche, specialmente sotto il profilo della corretta instaurazione del contraddittorio e della stessa ammissibilità della domanda di manleva.
Sebbene, allo stato, l’orientamento tradizionale continui ad essere quello maggiormente diffuso sia nella giurisprudenza di legittimità sia nella prassi dei giudici di merito – i quali, nella maggior parte dei casi, reputano ammissibile la domanda trasversale proposta nei confronti di altro convenuto mediante la semplice formulazione nella comparsa di risposta, senza necessità di attivare il meccanismo di cui all’art. 269 c.p.c. – la recente emersione dell’indirizzo più rigoroso e la stessa rimessione della questione alle Sezioni Unite impongono particolare attenzione alle prassi applicative dei singoli uffici giudiziari ed agli eventuali protocolli adottati a livello locale, ove il tema risulti espressamente disciplinato in altri precedenti.
In questo quadro, con specifico riguardo alle domande di manleva formulate nei confronti delle compagnie assicurative, sarà opportuno valutare caso per caso la convenienza di sollevare eccezioni di inammissibilità fondate sul mancato rispetto delle forme previste per la chiamata del terzo, soprattutto laddove la pretesa azionata si fondi su un rapporto giuridico autonomo rispetto a quello dedotto dall’attore e il relativo orientamento trovi riscontro nella giurisprudenza del foro competente.
In ogni caso, l’auspicato intervento delle Sezioni Unite permetterà di fare definitiva chiarezza su una questione che presenta rilevanti ricadute pratiche per la gestione delle domande di garanzia e di manleva nell’ambito dei giudizi con pluralità di convenuti, di tal che sarà cura di questo Studio fornire tempestivo aggiornamento non appena verrà pubblicata la decisione.
Ufficio Studi – Studio Legale Effeffe&Partners
[1] Nel caso affrontato dalla Sezione terza con l’ordinanza interlocutoria, si trattava di una domanda di manleva ex art. 1483, comma 2, c.c., e, dunque, di una pretesa di regresso o garanzia interna tra convenuti, strutturalmente diversa dalla domanda risarcitoria proposta dall’attore per illegittima occupazione dell’immobile.
[2] M. PAGNOTTA, Domanda trasversale: rimessa alle Sezioni unite la definizione della disciplina processuale, in Judicium, 14 Aprile 2026
[3] Nello stesso senso si v. così Cass. 25/05/1999, n. 5073; Cass. 17/03/1990, n. 2238; Cass. 26/03/1971, n. 894; Cass. 04/01/1969, n. 9; Cass. 15/05/1963, n. 1202; Cass. 25/02/1963, n. 466.
[4] Nello stesso senso si v. Cass. civ., 24/07/2024, n. 20564; Cass. civ., 12/05/ 2021, n. 12662.
[5] M. PAGNOTTA, Domanda trasversale: rimessa alle Sezioni unite la definizione della disciplina processuale, cit.