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La riforma della Legge Professionale Forense approvata anche al Senato: prime osservazioni (in attesa dei decreti attuativi)

Nella seduta del 22 luglio u.s. il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge delega (A.S. n. 1917), per la riforma organica dell’ordinamento della professione forense, già approvato dalla Camera dei Deputati in data 26 maggio u.s.

La Legge Delega, approvata dal Senato senza modifiche rispetto al testo licenziato due mesi orsono dalla Camera, avvicina a grandi passi l’auspicata revisione della L. 247/2012, pur nella consapevolezza della necessaria attesa dei decreti attuativi che il Governo è chiamato ad adottare nel termine di 6 mesi.

Tra le molteplici novità, è indubbio che il cuore della riforma risieda nella apertura ai soci di capitali nelle società tra professionisti: tali strutture potranno infatti reperire risorse economiche anche al di fuori del mondo forense, purché i soci di capitali non detengano più di 1/3 delle quote e dei diritti di voto e, soprattutto, non abbiano la titolarità dell’organo di gestione. Sarà dunque consentito ad una Società di investire in una struttura forense ma nel rispetto dell’indipendenza della professione legale, altresì presidiata dal divieto di prestare assistenza in forma esclusiva (o anche solo maggioritaria) nei confronti dell’investitore.

Si tratta di una previsione certamente innovativa, la fotografia di una realtà già attuale in cui il lavoro del professionista – che è e rimane indipendente nell’esecuzione della prestazione – non può più prescindere da un’integrazione crescente col mondo delle imprese, chiamate a diventare non più solo clienti ma anche finanziatrici. Al contempo, al livello di dettaglio di tale disciplina non corrisponde la medesima attenzione sul tema della c.d. monocommittenza, di più immediato impatto per le fasce più deboli dell’avvocatura, che viene del tutto delegato ai Decreti governativi. In tale ottica, il passaggio al Senato avrebbe potuto essere utilizzato per una migliore definizione dei criteri direttivi in tale ambito, che rimangono invece del tutto vaghi e indefiniti.

Ferma la necessità della riforma, peraltro accolta in maniera più che positiva dagli organismi di categoria (in primo luogo il CNF, le cui funzioni consultive vengono rafforzate), rimane la sensazione di un progressivo rinvio in avanti di alcune tematiche cruciali per la professione forense, tra cui la determinazione delle tariffe (aggiornate dal Ministero della Giustizia su base biennale), la già citata monocommittenza (oggetto di significative pronunce giurisprudenziali negli ultimi anni e di un dibattito sempre più vivace), la rimozione dei vincoli di incompatibilità tra l’avvocatura ed altre professioni (ad es. l’amministratore di società).

La pressoché completa delega della disciplina di dettaglio di tali modifiche ai Decreti governativi desta dunque più di qualche perplessità, restituisce l’immagine di un quadro ancora non chiaro nella mente del legislatore e di un mercato che, tra “fuga dalla professione” e mutati scenari economici, potrebbe richiedere più di un aggiustamento nei prossimi anni.

L’idea di un passaggio graduale alla nuova disciplina, con un inevitabile periodo di assestamento, è d’altronde già incorporata all’art. 1, c. 4 della Legge Delega, a norma della quale “Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei decreti legislativi medesimi”. In altri termini, l’Esecutivo avrà facoltà di modulare gli effetti delle nuove misure, con particolare riguardo a quei settori (in primis, l’accesso alla professione) che hanno visto il proliferare di differenti discipline negli ultimi anni e che dunque richiedono una maggiore attività di raccordo e coordinamento.

Ufficio Studi – Studio Effeffe & Partners