LA VALIDITA’ DEI CONTRATTI BANCARI “MONOFIRMA” ALLA LUCE DELLA SENTENZA DELLE SEZIONI UNITE N. 898/2018
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CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI: PUBBLICATI IN GAZZETTA GLI SCHEMI TIPO DI GARANZIE FIDEIUSSORIE
3 Maggio 2018

IL TRAMONTO DELL’USURA CD. “SOPRAVVENUTA”

LA RIFORMA DELLA DISCIPLINA DELL’USURA

Legge 7 marzo 1996 n. 108: riforma della disciplina dell’usura, che ha modificato l’art. 644 c.p. e l’art. 1815, comma 2, c.c.

Art. 644 c.p., comma 3, regola il “tasso soglia” – individuato da un complesso procedimento indicato nell’art. 2, L. 108/1996.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita la Banca d’Italia, rileva trimestralmente il TEGM (tasso effettivo globale medio) degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari per operazioni della medesima natura (oggetto, importo, durata, rischi e garanzie).

Il TEGM è un valore “effettivo”, “globale” (comprende tutti i costi, oneri, commissioni escluse imposte e tasse) e “medio” (consiste nella media dei tassi annui effettivi globali-TAEG- per operazioni similari).

TASSO SOGLIA = TEGM pubblicato per categoria di operazioni +25%+4 punti percentuali

TASSO SOGLIA – TEGM <8

La riforma abbandona la precedente prospettiva (basata sulla necessaria sussistenza dell’elemento soggettivo dell’approfittamento dello stato di bisogno del soggetto passivo, che diventa circostanza aggravante art. 644, comma 5, n. 3 c.p.) ed introduce un parametro oggettivo (così risolvendo le numerose problematiche della giurisprudenza circa la definizione e la prova dello stato di bisogno).

Art. 1815, comma 2, c.c., modificato dalla legge n. 108/1996: nel caso di interessi usurari la clausola è nulla e non è dovuto alcun interesse (nel sistema precedente il tasso usurario era sostituito da quello legale); oggi il contratto usurario si trasforma in contratto GRATUITO (finalità deterrente e punitiva).

Nonostante la collocazione della norma, l’art. 1815, comma 2, cc non si riferisce soltanto al mutuo, ma a qualsiasi clausola contrattuale che prevede un interesse.

ALL’INDOMANI DELLL’ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 108/1996 SI PONE IL PROBLEMA DELL’USURA C.D. “SOPRAVVENUTA”: cioè la possibilità che il tasso di interesse, conforme al tasso soglia al momento della pattuizione, risulti in seguito superiore, a causa dell’oscillazione delle rilevazioni trimestrali.

Dottrina e giurisprudenza hanno subito profonde revisioni nel tempo, raggiungendo una convergenza solo recentemente, anche se non assoluta.

Prima di analizzare le varie soluzioni prospettate, occorre circoscrivere con esattezza l’ambito di applicazione della sanzione prevista dall’art. 1815, comma 2, c.c. (interesse usurario>nullità della clausola> mutuo gratuito).

1)  Applicabilità dell’art. 1815, comma 2, cc al momento del pagamento dell’interesse sulla base dei seguenti ragionamenti:

– giurisprudenza: prende spunto dalla normativa penale che definisce l’effettiva riscossione dell’interesse sia come momento consumativo del reato, sia come termine per il decorso della prescrizione

– dottrina: a) momento determinante per la consumazione del reato; b) rapporti tra consumazione del reato e perfezionamento della fattispecie civile; c) necessaria coincidenza tra fattispecie penale e fattispecie civile, nel senso che la seconda si configura unicamente nei casi di consumazione del reato. Condividendo la qualificazione del reato di usura come reato permanente, l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 1815, comma 2, c.c. si verifica tutte le volte in cui il superamento del tasso soglia si integra al momento della corresponsione dell’interesse successiva alla conclusione del contratto.

Grazie all’intervento della legge n. 24/2001, che ha applicato la nullità ai soli interessi che risultano usurari sin dalla pattuizione del contratto, il suddetto ragionamento è ormai superato.

2)  Applicazione della nullità prevista dall’art. 1815, comma 2, cc operante nei soli casi di usurarietà ab origine.

–          Giurisprudenza: a) l’obbligazione restitutoria del mutuatario sorge contestualmente ed unitariamente al perfezionamento del contratto, quindi bisogna fare riferimento alla normativa vigente al momento della stipula; b) interpretazione letterale dell’art. 1815, comma 2, c.c., per cui la non debenza si ha qualora gli interessi usurari siano “convenuti” e non anche riscossi, con conseguente non perfetta coincidenza tra fattispecie civile e penale (quest’ultima attenta anche al momento consumativo della dazione).

–          Dottrina: a) autonomia tra disciplina penalistica (dazione) e civilistica (pattuizione); b) l’applicazione dell’art. 1815 c.c. all’usurarietà sopravvenuta disincentiverebbe l’erogazione del credito, non potendo prevedere l’andamento dei tassi, così favorendo i mercati creditizi “paralleli”, che la legge 108/1996 mira ad eliminare.

CONCLUSIONI CONDIVISE

–   Irretroattività della legge 108/1996;

–   Carattere decisivo del dato letterale dell’art. 1815, comma 2, c.c.;

–   Autonomia della disciplina civile da quella penale.

APPARENTE SOLUZIONE DEL PROBLEMA con il D.L. 392/2000 convertito nella L. 24/2001 (interpretazione autentica): ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p. e dell’art. 1815 c.c. si intendono usurari solo gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, indipendentemente dal loro pagamento.

La Corte Costituzionale con la sentenza 29/2002 ha dichiarato la conformità alla Costituzione della suddetta legge di interpretazione autentica.

RIMEDI CONTRO L’USURA SOPRAVVENUTA

Dall’usura sopravvenuta deriva l’iniquità di consentire al mutuante di chiedere un tasso divenuto usurario, seppur originariamente non censurabile.

DUE TEORIE:

1. L’usura sopravvenuta incide sulla validità della clausola

Il contratto valido ab origine viene successivamente colpito da nullità parziale (solo per clausola relativa agli interessi) e sopravvenuta (sorta successivamente al momento genetico del contratto).

Nullità parziale ex art. 1419, comma 2 , c.c. combinata con la sostituzione dell’art. 1339 c.c.: la clausola relativa agli interessi sarebbe caducata e sostituita da altra clausola dell’ordinamento

La norma imperativa violata viene individuata nella legge 108/1996 ma sarebbe preferibile fare riferimento al novellato art. 644 c.p.

Clausola sostitutiva: i tassi soglia trimestralmente rilevati si sostituirebbero alle clausole divenute usurarie, operando come dei “prezzi imposti”; oppure si applica l’art. 1812, comma 2, c.c. (prima della riforma era il tasso legale ora nessun tasso).

Tale seconda prospettazione fu condivisa dalle prime tre pronunce della Cassazione: 5286/2000; 1126/2000; 14899/2000.

Tratti problematici dell’invalidità della clausola:

  1. Nullità sopravvenuta: il giudizio di validità va formulato in base alla situazione di fatto e alle norme vigenti al momento della conclusione, mentre vicende successive possono intaccare il negozio solo sul piano dell’efficacia.
  2. Richiamo al meccanismo della sostituzione: (artt. 1339 e 1419, comma 2, c.c.): le clausole, i prezzi di beni o servizi imposti dalla legge sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione di clausole apposte dalle parti (art. 1339 c.c.); la nullità delle singole clausole non comporta la nullità dell’intero contratto quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative (art. 1419 comma 2 c.c.).

2 bis.    Art. 1815, comma 2 , c.c. può “operare” come “clausola” imposta di diritto?

Affinché possa realizzarsi una sostituzione è necessario che sussista una norma idonea a sostituire la clausola nulla, che non può riconoscersi nell’art. 1815, comma 2, c.c. in quanto: 1) dichiara la nullità della clausola degli interessi senza disporre nulla in positivo; 2) l’art. 1815 c.c. è già norma modificativa e/o sostitutiva del regolamento negoziale ed esplica la sua portata sanzionatoria/ conformativa autonomamente e non tramite il richiamo dell’art. 1339 c.c.

Alla luce di quanto sopra non è sostenibile alcuna sostituzione per cui l’invalidità della clausola divenuta usuraria dovrebbe ricondurre alla disciplina dell’art. 1419, comma 1, c.c., cioè alla nullità totale data l’essenzialità della clausola, con conseguenze irrazionali e pregiudizievoli per il mutuatario che dovrebbe restituire l’intera somma mutuata.

D.L. 29/12/2000 n. 394 convertito nella legge 28/2/2001 n. 24: “Interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996 n. 108 recante disposizioni in materia di usura”: supera definitivamente le posizioni volte a ricondurre il fenomeno dell’usura sopravvenuta nell’ambito dell’invalidità.

Ai fini dell’applicazione sia dell’art. 644 c.p. che dell’art. 1815 c.c.: sono usurari solo gli interessi che superino il limite legale nel momento in cui sono promessi o convenuti (MOMENTO DELLA PATTUIZIONE) a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento.

– la suddetta legge è la risposta alle critiche sollevate dall’opinione pubblica e dal mondo bancario alle tre sentenze della Corte di Cassazione del 2000, che legittimarono l’usura sopravvenuta in termini di invalidità della clausola usuraria;

– si pone in contraddizione con l’indirizzo giurisprudenziale prevalente;

– la nuova interpretazione impedisce ab origine sia l’applicazione diretta dell’art. 1815, comma 2, c.c. alla dazione usuraria, sia l’attuazione “indiretta” tramite il combinato disposto dagli artt. 1339 e 1419, comma 2, c.c.; l’art. 644 c.p. non va più interpretato come riferito al momento esecutivo, per cui manca in concreto la norma imperativa a cui ancorare il giudizio di nullità;

– la Corte Costituzionale con la sentenza n. 29 del 25/2/2002 sancisce la natura interpretativa e quindi retroattiva della legge di conversione n. 24/2001;

– alcune pronunce confermarono l’impostazione proposta dalla legge 24/2001, altre sentenze invece continuavano a riproporre l’usura sopravvenuta in termini di invalidità (nullità parziale sopravvenuta e sostituzione automatica di clausole) quasi dimenticando l’intervento del legislatore.

2. L’usura sopravvenuta incide sull’efficacia della clausola.

Il superamento del tasso soglia, in un momento successivo a quello genetico, comporta l’inefficacia della pattuizione degli interessi per la parte eccedente il tasso soglia.

A) Inefficacia sopravvenuta: a) se la soglia è superata già alla stipula si applica l’art. 1815, comma 2, c.c. (non è dovuto alcun interesse); b) se la soglia è superata al momento della scadenza dell’obbligazione restitutoria: non vi è obbligo di adempimento per la parte che supera il tasso soglia;

B) L’art. 1339 c.c. opera autonomamente, al di fuori delle ipotesi di nullità parziale ex art. 1419, comma 2, c.c.;

C) Impossibilità sopravvenuta parziale (art. 1464 c.c.): la prestazione originariamente lecita, diventa illecita perché contrastante con una normativa imperativa sopraggiunta (artt. 1463 e 1464 c.c.);

D) Criterio ermeneutico della buona fede (art. 1366 c.c.): ricercare il significato delle pattuizioni su cui le parti avrebbero potuto fare affidamento se avessero conosciuto il sopravvenire dell’usurarietà;

E) Canone della buona fede (art. 1375 c.c.): il creditore non perderà tutti gli interessi maturati, ma potrà chiederli nella misura non eccedente il tasso soglia e il debitore non potrà pretendere la nullità della clausola, ma potrà cessare il pagamento degli interessi oltre soglia e ripetere l’eventuale importo già versato a tale titolo (in tal senso l’Arbitrato bancario e finanziario e Collegio di Coordinamento 10/1/2014).

F) Inapplicabilità dell’art. 1815 c.c. alla usura sopravvenuta. Analizzando la sentenza della Corte Cost. n. 29 del 25/2/2002 emerge che il rimedio dell’art. 1419 c.c. non è adeguato perché rompe la simmetria ricercata dal legislatore (solo i mutui a tasso fisso sarebbero vittime dell’usura sopravvenuta, mentre ne sarebbero esentati i mutui a tasso variabile).

G) La soluzione sarebbe quella del canone della buona fede oggettiva, cioè un dovere di solidarietà fondato sull’art. 2 Cost.: dovere delle due parti di un rapporto obbligatorio di agire preservando gli interessi dell’altra, prescindendo dall’esistenza di obblighi contrattuali o normativi.

LA SOLUZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE CASSAZIONE, SEZ. UN., 19/102017 N. 24675

Fatti di causa

Eurofinanziaria conviene in giudizio MPS, chiedendo dichiararsi nulla la previsione del tasso di interesse del 7,75% fisso semestrale, contenuta nel mutuo decennale stipulato il 19/1/1990, perché superiore al tasso soglia determinato ex lege 7/3/1996 n. 108 entrata in vigore nel corso del rapporto; Eurofinanziaria chiede la condanna di MPS al rimborso di tutti gli interessi considerando il mutuo gratuito o, comunque, il rimborsi degli interessi eccedenti il tasso legale o quello ritenuto giusto.

TRIBUNALE DI MILANO: accoglie la domanda di Eurofinanziaria e condanna MPS a restituire gli interessi riscossi per la parte eccedente il tasso soglia.

CORTE D’APPELLO DI MILANO sentenza n. 1806/2009: ritiene applicabile la disciplina del credito fondiario (DPR 21/1/1976 n. 7), quindi è legittimo il contratto di mutuo e la relativa determinazione del tasso di interesse; riforma integralmente la sentenza di primo grado.

RICORSO IN CASSAZIONE. MOTIVI:

1°) MOTIVO: vizio di motivazione e violazione delle norme di diritto; si contesta la qualificazione del mutuo come fondiario sulla base del DPR 7/1976, a prescindere dai requisiti oggettivi.

2°) MOTIVO: vizio di motivazione e violazione delle norme di diritto:

a) qualificazione del mutuo come fondiario non comporta inapplicabilità della legge antiusura n. 108/1996 (motivo ritenuto fondato);

b) il tasso di interesse sotto soglia al momento della pattuizione, ma che superi la soglia in corso di rapporto è comunque illegittimo e comporta la nullità della clausola contrattuale, con la conseguente necessità di trovare un tasso sostitutivo ex artt. 1419 e 1339 c.c., non essendo invocabile la previsione della gratuità del mutuo ex art. 1815, comma 2, c.c., come modificato dalla legge 108/1996, che è esclusa nell’interpretazione autentica imposta dal D.L. 394/2000; il tasso sostitutivo va individuato nel tasso soglia, meno favorevole al mutuatario, come ritenuto dal Tribunale di Milano in primo grado (motivo ritenuto infondato).

3°) MOTIVO – 4° MOTIVO: vizio di motivazione e violazione di norme di legge nella qualificazione data dalla Corte d’Appello al mutuo come finanziamento agevolato: i motivi sono inammissibili poiché la qualificazione non è rilevante per la decisione sul carattere usurario degli interessi.

Analisi del 2°) MOTIVO – 2° parte: applicabilità o meno delle norme della legge n. 108/1996 ai contratti di mutuo stipulati prima dell’entrata in vigore, cioè chiarire quale sia la sorte di un tasso di interesse che, a seguito dell’operatività del meccanismo per la determinazione della soglia, si riveli superiore a detta soglia.

Il problema dell’usura sopravvenuta, si presentò all’indomani dell’entrata in vigore della legge 108/1996, riguarda sia i tratti stipulati prima delle legge 108/1996, sia i contratti successivi, recanti tassi fissi inferiori, che in corso di rapporto diventavano usurari.

La giurisprudenza applicava la suddetta legge ai rapporti pendenti alla data della sua entrata in vigore, con conseguenze sul tasso pattuito, solo per la parte del rapporto successiva a tale data.

La disciplina introdotta dal novellato art. 1815, comma 2, c.c., comporta l’eliminazione del patto usarario senza provvedere alla sostituzione della clausola difforme ovvero, se si preferisce la sostituzione della clausola illecita con quella legale, che però non ha alcun contenuto positivo.

La suddetta prospettazione fu condivisa dalle tre sentenze del Supremo Collegio: 2/2/2000 n. 1126, 17/11/2000 n. 14899 e 22/4/20000 n. 5286. Il Giudice di legittimità, che prima ha negato le rilevanza penale di un interesse pattuito prima delle legge 108/1996 e diventato usurario successivamente, ha poi ammesso il ricorso alla nullità parziale sopravvenuta causata dalla violazione di norma imperativa intervenuta posteriormente alla conclusione del contratto, che opererebbe tramite il meccanismo sostitutivo degli artt. 1339 e 1419 c.c.

Ciò indusse il legislatore ad intervenire con il D.L. n. 394/2000, convertito nella legge 24/2001 e la norma di interpretazione autentica contenuta nell’art. 1, comma 1, stabilisce che: “Per l’applicazione dell’art. 644 c.p. e dell’art. 1815, comma 2, c.c., sono usurari gli interessi che superano il tasso soglia nel momento in cui vengono promessi o convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”.

A seguito della predetta interpretazione autentica, si formano due orientamenti contrastanti nella giurisprudenza delle sezioni semplici (quasi tutta riferita ai contratti anti legge 108/1996).

PRIMO ORIENTAMENTO (Cass. civ. sez. III, 26/6/2001, n. 8742; Cass. civ., sez. III, 13/12/2002, n. 17813; Cass. civ., sez. III, 8/3/2005, n. 5004; Cass. civ., sez. III, 17/12/2009 n. 26499; Cass. civ., sez. I, 27/9/2013 n. 22204; Cass. civ., sez. I, 19/1/2016, n. 801): NON può configurarsi usura sopravvenuta perché la norma di interpretazione autentica attribuisce rilevanza al momento della pattuizione e non al momento del pagamento dell’interesse, per cui deve escludersi che il meccanismo dei tassi soglia previsto dalla legge 108/1996 sia applicabile alle pattuizioni di interessi stipulati prima della sua entrata in vigore, anche se riferite ai rapporti ancora in corso a tale data.

SECONDO ORIENTAMENTO: la nuova legge sull’usura incide sui contratti in corso alla data della sua entrata in vigore, omettendo di considerare la norma di interpretazione autentica di cui al DL 394/2000 (Cass. civ., sez. III, 13/6/2002, n. 8442; Cass. civ., sez. III, 25/5/2004, n. 10032). Varie pronunce: a) in caso di tasso usurario per effetto dell’entrata in vigore della legge 108/1996 (inefficacia) opera la sostituzione automatica ex artt. 1339 e 1419, comma 2, c.c., del tasso soglia al tasso convenzionalmente pattuito (Cass. civ., sez, I, 11/1/2013 nn. 602 e 603); b) rilevabilità d’ufficio della suddetta inefficacia (Cass. civ., sez. I, 17/8/2016 n. 17150); c) applicabilità del tasso soglia in sostituzione di quello convenzionalmente pattuito perché diventato usurario, ma la norma di interpretazione autentica non elimina l’illiceità della pretesa di un tasso di interesse eccedente la soglia, limitandosi ad escludere l’applicazione delle sanzioni penali dell’art. 644 c.p. e civili dell’art. 1815, comma 2, c.c., ferme restando le altre sanzioni civili (Cass. civ., sez. I, 12/4/2017, n. 9405). Tale ultima tesi, riprende parte della dottrina, secondo cui la sanzione penale colpirebbe solo i tassi usurari ab origine, mentre interessi divenuti usurari nel corso del rapporto sarebbero illeciti solo civilmente. Detta illiceità civile (nullità o inefficacia ex nunc) comprende comunque la sostituzione automatica ex art. 1339 c.c. del tasso contrattuale o con il tasso soglia (secondo un’opinione) o con il tasso legale (secondo altra opinione).

Le Sezioni Unite danno continuità al primo orientamento che NEGA la configurabilità dell’USURA SOPRAVVENUTA in quanto il Giudice è vincolato all’interpretazione autentica degli artt. 644 c.p. e 1815, comma 2, c.c., come modificati dalla legge 108/1996, imposta dal D.L. 394/2000.

La Corte Costituzionale nella sentenza n. 29 del 25/2/2002 ha escluso la sospetta illegittimità costituzionale della norma di interpretazione autentica.

Infatti è priva di fondamento la tesi della illiceità della pretesa di pagamento di interessi a un taso, che pur non essendo superiore alla soglia al momento della pattuizione, lo diventi al momento della maturazione o del pagamento.

La ragione della illiceità deriva dalla violazione di una norma imperativa che vieta l’usura.

L’unica norma che vieta l’usura è l’art. 644 c.p.

L’art. 1815, comma 2, c.c. sanziona l’usura, presupponendo una nozione di interessi usurari definita altrove (sempre nella norma penale integrata dal meccanismo previsto dalla legge 108/1996).

E’ quindi impossibile operare la qualificazione di un tasso come usurario, senza fare applicazione dell’art. 644 c.p., per la cui applicazione (perché così impone la norma di interpretazione autentica) bisogna fare riferimento al MOMENTO in cui gli interessi sono CONVENUTI, indipendentemente dal momento del loro pagamento.

Pubblicato il 6.4.2018