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Illegittimo l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro privo dell’atto giudiziario oggetto d’imposta

La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con ordinanza n. 4736 del 23.2.2021, ha statuito l’illegittimità, per difetto di motivazione, dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro che sia privo dell’allegazione contestuale di copia dell’atto giudiziario oggetto d’imposta.

La Corte, nel riprendere alcuni precedenti (Cass. n. 12468 del 17.6.2015; Cass. n. 17911 del 13.8.2014; Cass. n. 18532 del 10.8.2010) ha precisato che l’avviso di liquidazione dell’imposta deve “garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive, laddove, in mancanza, egli sarebbe costretto ad una attività di ricerca, che comprimerebbe illegittimamente il termine a sua disposizione per impugnare”.

La sola indicazione nell’avviso di liquidazione della data e del numero della sentenza (o altro atto giudiziario quale il decreto ingiuntivo) non è, pertanto, sufficiente in quanto non consente al contribuente di comprendere, in via immediata, il fondamento della pretesa impositiva e dei relativi criteri.

Il contribuente che non abbia la disponibilità dell’atto giudiziario oggetto d’imposta (si pendi ad una sentenza emessa in contumacia o un decreto ingiuntivo notificato ai sensi dell’art. 143 c.p.c.) si trova, infatti, costretto a compiere un’attività di ricerca e verifica che comprime ingiustamente il breve termine previsto per l’impugnativa dell’avviso di liquidazione.

In termini più generali, la Corte ha poi ribadito che gli avvisi di accertamento devono necessariamente contenere l’indicazione della base imponibile oggetto di tassazione e delle relative aliquote applicate.

Prive di rilevanza, ha poi ribadito la Corte, devono ritenersi le integrazioni operate in corso di causa dall’Agenzia delle Entrate “in quanto il contenuto motivazionale dell’avviso di accertamento deve sussistere ex se, quale requisito (strutturale) di legittimità dell’atto, così che non può essere integrato (a posteriori) in sede processuale”.

Si tenga, infine, presente che la declaratoria d’illegittimità dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro non comporta il venir meno del credito erariale, la cui pretesa impositiva potrà essere reiterata dall’Agenzia delle Entrate, purché nel rispetto del termine di prescrizione decorrente dal giorno in cui doveva essere richiesta la registrazione dell’atto giudiziario.

In assenza di un atto impositivo definitivo, quale può essere un avviso di liquidazione non impugnato, l’imposta di registro deve essere richiesta nel termine di 5 anni dal deposito dell’atto giudiziario (artt. 76, 5, 54 e 8 della tariffa parte prima del D.p.r. n. 131/86).

Invece, se l’atto impositivo è definitivo, troverà applicazione il termine decennale di cui all’art. 78 del D.p.r. n. 131/1986.

Pubblicato il 4 marzo 2021