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La Corte di Cassazione chiarisce il rapporto tra verificazione ex artt. 214-220 c.p.c. e querela di falso

La Corte di Cassazione, terza sezione, con sentenza n. 2152 del 29.1.2021, ha affrontato una questione di diritto (dalla stessa definita) di particolare rilevanza e inedita, ossia se l’accertamento dell’autenticità della sottoscrizione avvenuta nel corso del giudizio di primo grado all’esito della verificazione ex artt. 214-220 c.p.c., possa comportare l’inammissibilità della querela di falso proposta in grado d’appello.

Nel caso di specie la parte aveva disconosciuto giudizialmente, con l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo, la sottoscrizione apposta su un atto di garanzia.

La CTU grafologica, disposta in sede di verificazione, aveva accertato l’autenticità della sottoscrizione.

Il Giudice di primo grado ha, pertanto, respinto l’opposizione al decreto ingiuntivo con sentenza che veniva impugnata deducendosi l’erroneo accertamento dell’autenticità della sottoscrizione con contestuale proposizione di querela di falso, ai sensi degli artt. 221 ss. c.p.c.

La Corte d’Appello ha ammesso la querela di falso, il cui procedimento è stato istruito con l’esperimento di un’altra CTU grafologica, la quale ha concluso, questa volta, per la falsità della sottoscrizione, ossia in senso diametralmente opposto alla CTU esperita nel corso del giudizio di primo grado.

La Corte d’Appello ha accolto, pertanto, l’appello proposto e revocato il decreto ingiuntivo.

La Corte di Cassazione ha ritenuto, nel caso di specie, ammissibile la querela di falso disposta in grado d’appello, nonostante la già avvenuta verificazione della sottoscrizione in primo grado, enunciando il seguente principio di diritto: “Nell’ambito di uno stesso processo, qualora sia già stato utilizzato il disconoscimento, cui sia seguita la verificazione, la querela di falso è inammissibile ove ricorrano entrambe le seguenti condizioni: a) il risultato della verificata autenticità della sottoscrizione è passato in giudicato; b) la querela è proposta al solo scopo di neutralizzare detto risultato. La querela è, per converso, ammissibile ove ricorra almeno una delle seguenti condizioni: a) l’accertamento operato in sede di verificazione non è passato in giudicato; b) pur essendosi formato il giudicato sull’accertata autenticità della sottoscrizione, la querela è finalizzata a contestare (solo o anche) la verità del contenuto del documento”.

La Corte, con la sentenza in commento, ha pertanto chiarito l’ambito di ammissibilità della querela di falso, ritenendola proponibile quando l’accertamento operato in sede di verificazione non sia passato in giudicato oppure, qualora passato in giudicato, quando si tratti di accertare la verità del contenuto del documento.

La Corte ha poi, per completezza, chiarito che l’eventuale giudicato (interno) sulla verificazione (nell’ipotesi in cui, in grado d’appello, non venga impugnato l’esito dell’accertamento di verificazione), prevale su quello successivo di querela di falso che venga eventualmente ammesso nonostante il precedente giudicato: “Ove, nonostante ricorrano le dette condizioni d’inammissibilità, la querela di falso sia ugualmente, di fatto ammessa ed esiti nell’accertamento della falsità della sottoscrizione, passato in giudicato, nel conflitto dei giudicati va data prevalenza a quello formatosi – anteriormente alla proposizione della querela – all’esito del giudizio di verificazione, sull’autenticità della sottoscrizione”.

Pubblicato il 9 febbraio 2021