

Con la sentenza n. 17650 del 3 giugno 2026 la Corte di Cassazione ha segnato una svolta cruciale in materia di imposizione dei dividendi percepiti da banche e intermediari finanziari. La Suprema Corte ha infatti accolto il ricorso della società contribuente e cassato con rinvio la pronuncia di merito per non aver esaminato le argomentazioni volte a estendere l’esclusione dei dividendi dall’imponibile IRAP non solo agli utili di matrice europea tutelati dalla direttiva “Madre-figlia”, ma a tutti i dividendi, compresi quelli di fonte italiana ed extra-UE.
Come noto, l’art. 6, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 446/1997 prevedeva che i dividendi concorressero alla formazione della base imponibile IRAP degli intermediari finanziari nella misura del 50%. Questa disposizione nazionale si poneva in aperto contrasto con l’art. 4 della Direttiva 2011/96/UE, la quale – come confermato in dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (sentenza Banca Mediolanum, cause riunite n. C-92/24, C-93/24 e C-94/24) – osta a un prelievo fiscale superiore al 5%. E, poiché tale limite del 5% risulta già interamente consumato dall’imposizione nazionale ai fini IRES, l’ulteriore tassazione ai fini IRAP vìola il divieto di doppia imposizione.
Nel giudicare il ricorso di una banca francese con stabile organizzazione in Italia, la Cassazione ha censurato i giudici di merito per non aver valutato le tesi difensive della contribuente. In particolare, ribadita l’ormai pacifica illegittimità dell’imposizione sui dividendi comunitari, i giudici di legittimità hanno demandato al giudice del rinvio l’esame della tesi volta a estendere tale esclusione anche ai dividendi di fonte italiana ed extra-UE, fondata su una duplice argomentazione:
La sentenza in commento apre la strada a nuovi e rilevanti fronti di contenzioso per banche e assicurazioni. Le società del settore avranno concreti margini per contestare l’imposizione IRAP subìta sui dividendi non europei, potendo fondare le proprie istanze di rimborso sulla necessaria equiparazione costituzionale tra dividendi interni/extra-UE e dividendi comunitari tutelati dalla Direttiva.
Lo Studio resta a disposizione per fornire ulteriori chiarimenti e per assistere le società interessate nella valutazione degli impatti operativi, nonché nella gestione del recupero dell’imposta versata in eccedenza e dell’eventuale contenzioso.
Dipartimento fiscale – Studio Effeffe & Partners
Pubblicato il 5.6.2026