

Sommario: 1. Introduzione – 2. La questione di diritto. – 3. Gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità in materia. – 4. Conclusioni e principio di diritto.
Con il presente Report, diamo atto di una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione, n. 6949 del 2026, che si è pronunciata in materia di spese del consulente tecnico di parte, ritenendo che le medesime rientrino tra le spese processuali di cui all’art. 91 c.p.c. e che, pertanto, debbano essere liquidate anche in assenza della prova dell’avvenuto pagamento.
In particolare, il caso di specie riguardava un incidente stradale, a seguito del quale il danneggiato aveva richiesto il risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale, altresì domandando la rifusione delle spese del consulente di parte.
Il Giudice di Pace, chiamato a pronunciarsi sulla questione, aveva liquidato il danno al ricorrente, nella misura ritenuta di giustizia, non includendo tuttavia le spese di CTP in quanto ritenute eccessive e superflue. La sentenza veniva impugnata davanti al Tribunale di Roma, che confermava la decisione del Giudice del grado precedente, altresì evidenziando che tali spese risultavano, in ogni caso, non documentate e, perciò, non rifondibili.
Avverso la decisione del Tribunale il danneggiato proponeva ricorso in Cassazione “per aver il Tribunale di Roma mancato di rimborsare e liquidare le spese del C.T.P. per l’assistenza alle due perizie giudiziali svolte in ambito delle due consulenze dei CCTTUU (…), nonché concedendo una motivazione apparente/inesistente”.
Chiamata a pronunciarsi sulla questione, la Corte evidenziava, anzitutto, che “il presente motivo di ricorso solleva una questione che ha visto dividersi (per di più in modo inconsapevole) la giurisprudenza di questa Corte”.
Invero, secondo un primo orientamento, il soccombente non può essere condannato alla rifusione in favore della parte vittoriosa delle spese per l’assistenza del consulente tecnico di parte “in mancanza di prova dell’esborso sopportato dalla parte vittoriosa, dovendosi escludere che l’assunzione dell’obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento” (cfr. ex pluris, Cass. civ., n. 6283 del 1985; Cass. civ., sez. I, n. 2605 del 2006; Cass. civ., sez. III, n. 21402 del 2022).
Per contro, un diverso orientamento riteneva che la condanna del soccombente alle spese di consulenza tecnica di parte non esigesse la prova dell’avvenuto pagamento, richiedendo soltanto la prova del sorgere della relativa obbligazione (vd. ex multis, Cass. sez. lav., n. 4475 del 1977; Cass. civ., sez. lav., n. 3897 del 1985; Cass. civ., sez. I, n. 4357 del 2003).
In risoluzione di detto contrasto giurisprudenziale, la Corte è intervenuta ritenendo non condivisibile il primo orientamento in quanto riferibile a fattispecie particolari e, ad ogni modo, inconciliabile con i princìpi generali in tema di spese processuali (cfr. Cass. civ., n. 6949 del 2026). Invero, la Cassazione ricordava che le spese che la parte ha sostenuto (o dovrà sostenere) per remunerare il proprio consulente tecnico rientrano tra le spese processuali di cui all’art. 91, co. 1, c.p.c., al pari delle spese sostenute per remunerare il difensore (su tale principio, pacifico già da tempo, si vd., tra i molti, Cass. civ., sez. II, n. 625 del 1972; Cass. civ., sez. III, n. 1752 del 1972; Cass. civ., sez. l., n. 3946 del 1975; Cass. civ., sez. I, n. 3716 del 1980; Cass. civ., sez. II, n. 12759 del 1993). Perciò, se le spese di consulenza costituiscono spese processuali al pari delle altre, come tali dovranno essere trattate e, dunque, andranno liquidate d’ufficio, a prescindere da una domanda di parte.
Conclude, dunque, la Corte: “se le spese di consulenza vanno liquidate d’ufficio anche in assenza tanto d’una domanda, quanto della nota spese, è irrilevante la circostanza che la parte vittoriosa non abbia documentato la spesa di cui chieda il rimborso; così come è irrilevante che non abbia nemmeno chiesto un rimborso. Quel che è necessario è che la parte vittoriosa abbia assunto la relativa obbligazione, seppure il pagamento non sia stato ancor effettuato al momento della sentenza” (cfr. Cass. civ., n. 6949 del 2026).
Pertanto, stando al più recente orientamento della Suprema Corte di Cassazione, l’assunzione dell’obbligazione di pagamento è implicita nel conferimento dell’incarico professionale al consulente dal momento che il mandato, ai sensi dell’art. 1709 c.c., si presume oneroso e che, nel contratto di prestazione, la determinazione del compenso non è elemento essenziale, ben potendo essere stabilita anche dal giudice.
Se, dunque, la parte documentasse il costo sostenuto per remunerare il consulente di parte, le spetterà la rifusione del relativo importo, salvo che il giudice non lo ritenga superfluo od eccessivo. Per contro, se la parte non documentasse il costo sostenuto per remunerare il consulente di parte, la liquidazione potrà essere compiuta dal giudice d’ufficio, applicando le tariffe professionali se esistenti, ovvero in via analogica le tariffe previste dal D.M. 30.5.2002 in tema di compensi dovuti ai consulenti d’ufficio.
Ufficio Studi – Studio legale Effeffe & Partners