

Con la recente sentenza n. 4986 del 17 marzo 2026, la Sezione Seconda del T.A.R. Lazio ha statuito la legittimità della stretta antifrode introdotta dal Legislatore in materia di IVA all’importazione. Il Giudice Amministrativo ha infatti confermato gli obblighi fideiussori imposti agli operatori extra-UE, ripristinando la piena operatività di un sistema di garanzie che era stato temporaneamente paralizzato.
Come noto, per contrastare l’evasione connessa al regime di sospensione dell’imposta (il cd. “Regime 42”), la normativa attuativa del D.Lgs. n. 13/2024 (D.M. 4 dicembre 2024 e Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 14 aprile 2025) ha subordinato l’iscrizione al VIES dei soggetti extra-UE/SEE, operanti tramite rappresentante fiscale, alla prestazione di una garanzia patrimoniale fissa di € 50.000,00. L’immediata cogenza di tale obbligo aveva innescato il ricorso di alcune società di e-commerce asiatiche, le quali erano riuscite a ottenere dal Consiglio di Stato la sospensione cautelare della disciplina (ordinanza n. 2323/2025), motivata dai dubbi di costituzionalità sollevati dai ricorrenti e dalla necessità di fissare sollecitamente l’udienza di merito.
Il T.A.R. Lazio, nel giudicare il merito della controversia, ha posto fine a tale regime di sospensione dichiarando il ricorso i) irricevibile per tardività nei confronti del Decreto MEF e ii) inammissibile per carenza di interesse verso il Provvedimento direttoriale. I giudici hanno statuito che il Decreto MEF – avendo disposto in via imperativa e senza margini di discrezionalità sia l’obbligo di stipula sia l’esatto importo della garanzia – costituisce un atto generale “immediatamente lesivo” impugnabile entro l’ordinario termine decadenziale di 60 giorni dalla pubblicazione. Nel respingere le doglianze dei ricorrenti, il Tribunale ha altresì escluso l’applicabilità del termine “allungato” di 150 giorni per le notifiche promosse da soggetti esteri e ha respinto la tesi della nullità del decreto per pretesa incostituzionalità della norma primaria, escludendo peraltro la sussistenza di qualsivoglia eccesso di delega.
Cristallizzatasi l’inoppugnabilità del Decreto Ministeriale e venuta meno l’efficacia della pregressa sospensione cautelare, l’obbligo di stipula della polizza fideiussoria riacquista piena ed immediata cogenza nei confronti degli operatori.
Dipartimento fiscale – Studio Effeffe & Partners
Pubblicato il 30.3.2026