

Sommario: 1. Introduzione. – 2. Il caso. – 3. Le valutazioni della Corte. – 4. Osservazioni conclusive e principio di diritto.
Con la presente nota informativa, diamo atto della recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione, n. 146 del 2026, emessa in data 07.04.2026, con la quale la Corte si è pronunciata in merito possibilità di riconoscere alla nuova Tabella Unica Nazionale (c.d. T.U.N.) efficacia di parametro generale per la liquidazione del danno non patrimoniale.
In particolare, il caso di specie riguardava una domanda di risarcimento per un presunto danno non patrimoniale biologico, asseritamente subito dall’attore in conseguenza di un sinistro stradale verificatori nel febbraio del 2021.
In sede di valutazione della controversia, il Tribunale di Milano sollevava, ex art. 363 bis c.p.c., una questione pregiudiziale in merito al criterio applicabile ai fini della liquidazione di detto danno, precisamente domandando se il parametro di riferimento fosse da identificarsi nelle Tabelle milanesi ovvero nella T.U.N.
Investita della questione, la Suprema Corte ha quindi proceduto a verificare l’ambito di applicazione della nuova Tabella, nonché l’opportunità di suo utilizzo generalizzato, indipendente, dunque, dai parametri delineati dalla legge sul piano temporale e oggettivo[1].
In questo senso, la Corte premette, anzitutto, che risulta arduo ipotizzare un’applicazione diretta e obbligatoria della Tabella al di fuori dei casi in cui essa è prevista per espressa previsione normativa; ciò poiché la Legge n. 124 del 2017, nonché il d.P.R. n. 12 del 2025, hanno inteso circoscrivere puntualmente l’ambito di applicazione diretta della Tabella sia sotto il profilo cronologico che sotto quello oggettivo.
Piuttosto, la Suprema Corte ritiene che la T.U.N. sia suscettibile di un’applicazione generalizzata in via indiretta giacché l’impiego dei parametri in essa contenuti costituisce un criterio ragionevole per orientare il giudizio equitativo nella liquidazione del danno biologico nei casi in cui la stessa non trova applicazione diretta. Evidenzia, in particolare, la Corte che “tale utilizzo non contrasta con alcuna presunta volontà contraria del legislatore poiché il fondamento ultimo della liquidazione del danno – nei casi in cui la legge non ponga espressamente limiti – risiede proprio negli artt. 1226 e 2056 c.c. e, in particolare, nel principio di equità (…) Inoltre, una tabellazione su base nazionale è particolarmente idonea a garantire uniformità e parità di trattamento tra i danneggiati in forza dei caratteri di generalità e astrattezza che le sono garantiti dalla sua matrice legale”.
Pertanto, per le fattispecie ove non risulta rinvenibile una fonte normativa, per la Corte deve ritenersi preferibile quale parametro di riferimento quello definito dalla Tabella Unica Nazionale, in quanto a base legislativa e, perciò, presumibilmente più equo rispetto al sistema delle Tabelle di Milano.
Conclude, dunque, la Cassazione che la T.U.N., pur non costituendo un limite cogente al giudizio equitativo nelle liquidazioni del danno non patrimoniale conseguente alla lesione della salute al di fuori dei casi di applicazione diretta previsti dalla legge, è suscettibile di un’applicazione generalizzata in via indiretta ed è da intendersi quale parametro liquidatorio privilegiato.
In conclusione, stando al più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, la Tabella Unica Nazionale (T.U.N.), emanata dal d.P.R. n. 12/2025, intesa quale parametro della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione del bene salute conforme alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., trova applicazione generalizzata in via indiretta con riferimento a liquidazioni formalmente estranee al suo ambito di applicazione diretta come definito dalla legge[2].
Il giudice, nella liquidazione del danno alla salute da effettuarsi nel caso concreto, potrà eventualmente discostarsene solo in forza di una motivazione che dia puntualmente conto di circostanze del tutto peculiari tali da ritenere più equo il ricorso a meccanismi tabellari e a criteri differenti.
Ufficio Studi – Studio legale Effeffe & Partners
[1] Per completezza si ricorda che sia l’art. 1, co. 18, L. n. 124 del 2017 sia l’art. 5, d.P.R. n. 12 del 2025 delimitano in modo inequivoco l’efficacia temporale della T.U.N., limitandone l’applicazione ai soli danni derivanti da sinistri stradali verificatasi anteriormente alla sua entrata in vigore. Inoltre, come noto, il d.P.R. n. 12 del 2025 fa riferimento ai soli danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nonché a quelli conseguenti all’attività dell’esercente della professione medico-sanitaria e della struttura sanitaria o socio-sanitaria, pubblica o privata che sia.
[2] Dunque, nei sinistri causativi di danno biologico verificatisi prima del 5 marzo 2025 e pur non derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti e da responsabilità sanitari.