“In una polizza fideiussoria rilasciata in favore dell’agenzia delle entrate è illegittimo il pagamento eseguito dal garante in favore del beneficiario dopo la scadenza del termine di efficacia della citata polizza”.
E’ questo il principio che si ricava dall’ordinanza n. 12228/2019, depositata il 09/5/2019, con la quale la Corte di Cassazione, Sez. III^ – Civile, affronta nuovamente la questione del contratto autonomo di garanzia soffermandosi, in modo particolare, sulle eccezioni che il garante può opporre al beneficiario.
La richiamata pronuncia trae origine dal ricorso promosso da una compagnia assicuratrice avverso la sentenza della Corte di Appello che le aveva negato il rimborso delle somme pagate a seguito dell’escussione della polizza fideiussoria rilasciata in favore dell’Agenzia delle Entrate, a garanzia del rimborso Iva ottenuto dalla contraente.
In particolare, la Corte di merito, confermando la pronuncia del giudice di prime cure, aveva negato il diritto di surrogazione e regresso alla compagnia per aver eseguito il pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate nonostante l’intervenuta scadenza del contratto di garanzia.
La compagnia proponeva ricorso in cassazione ritenendo viziata la citata sentenza in quanto, stante l’avvenuta qualificazione della polizza come contratto autonomo di garanzia (caratterizzato dall’obbligo di pagamento senza la possibilità di opporre alcun tipo di eccezioni), non poteva essere sollevata la questione dell’intervenuta scadenza del termine di efficacia della polizza e, di conseguenza, il pagamento oltre la scadenza dei termini non poteva rappresentare causa impeditiva/estintiva del diritto di surroga e regresso.
La Corte di Cassazione, dopo aver richiamato i criteri individuati nei propri precedenti arresti (a partire da Cass. Civ., sez. un., 18/2/2010, n. 3947 e da ultimo Cass. Civ., sez. III, n. 30181 del 22/11/2018), che consentono di identificare il contratto autonomo di garanzia e di distinguerlo dalla fideiussione, si sofferma sul regime delle eccezioni opponibili dal garante al creditore.
Al riguardo, la Suprema Corte, uniformandosi al proprio consolidato orientamento, ribadisce che nel contratto autonomo di garanzia, in ragione dell’assenza dell’accessorietà propria della fideiussione, al garante è precluso il potere di opporre eccezioni riguardanti il rapporto principale, salva l’esperibilità del rimedio generale dell’exceptio doli generalis, potendo tuttavia sollevare nei confronti del creditore le eccezioni fondate sul contratto di garanzia, in quanto la suddetta preclusione “non può includere – logicamente prima ancora che giuridicamente – pure la inibizione dell’utilizzo di eccezioni direttamente discendenti dal rapporto di garanzia”. (Cass. Civ.,sez. III, 19/9/2018, n. 31956 – caso di novazione soggettiva ed estinzione della garanzia).
Nella pronuncia in oggetto, la Corte di Cassazione esamina una particolare eccezione fondata sul contratto di garanzia e cioè quella della scadenza del termine di efficacia, ritenendo che il “pagamento è stato illegittimamente effettuato da parte della compagnia assicuratrice in quanto avvenuto dopo lo spirare del termine di efficacia della garanzia in argomento, non potendo pertanto la compagnia assicuratrice garante odierna ricorrente esercitare l’azione di regresso nei confronti del debitore principale” e, di conseguenza, rigetta il gravame promosso.
Pubblicato il 21 maggio 2019