

Nella sentenza del 3 settembre 2026, emessa nel procedimento C-60/25, Livronsa, la Corte di giustizia ha fornito ulteriori indicazioni circa le conseguenze sui contratti “a valle” dell’accertamento da parte della Commissione europea di un’intesa anticoncorrenziale ex art. 101 TFUE.
In particolare, i giudici europei hanno circoscritto gli effetti della nullità prevista dall’art. 101 TFUE ai soli accordi attuativi ricompresi nel perimetro dell’intesa anticoncorrenziale accertata dalla Commissione europea nelle decisioni del 2013 e del 2016, relativa al settore degli Euro Interest Rate Derivatives (EIRD).
La vicenda trae origine da un giudizio volto ad ottenere la declaratoria di nullità parziale di un contratto di mutuo fondiario a tasso variabile, limitatamente al criterio di determinazione degli interessi con riferimento all’Euribor.
La contestazione in punto di validità del saggio degli interessi deriva dagli accertamenti compiuti dalla Commissione europea nel 2013 e nel 2016[1] in cui si accertava che un gruppo di istituti bancari aveva posto in essere una condotta anticoncorrenziale ai sensi dell’art. 101 TFUE nel settore dei prodotti derivati su tassi di interesse espressi in euro (c.d. Euro Interest Rate Derivatives).
Il mutuatario adiva dunque il giudice nazionale, deducendo la nullità delle clausole che fissavano il tasso di interesse con riferimento all’Euribor, alla luce della sua manipolazione.
In secondo grado, la Corte d’Appello di Cagliari decideva dunque di sospendere il procedimento e di sottoporre la seguente questione pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE:
“Se, alla luce dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento 1/2003, la prova delle manipolazioni del tasso Euribor, come accertate nelle decisioni EIRD e nella sentenza del 12 gennaio 2023, HSBC Holdings e a. / Commissione (C-883/19 P, EU:C:2023:11), debba ritenersi definitivamente raggiunta anche per le giurisdizioni nazionali e se la restrizione della concorrenza oggetto di dette pronunce della Commissione e di detta sentenza della Corte costituita intesa vietata dall’articolo 101 TFUE soltanto nel mercato dei derivati su tassi di interesse denominati in euro o in qualunque mercato sia stato impiegato il tasso Euribor manipolato”.
La Corte di giustizia europea ha chiarito che la nullità prevista dai Trattati “non può comportare la nullità delle clausole di un contratto che sia stato concluso da soggetti terzi rispetto alle imprese che hanno partecipato all’accordo suddetto e che riguardi un prodotto proprio di un mercato distinto da quello identificato dalla Commissione come pertinente” (punto 37 della sentenza). L’effetto vincolante delle decisioni adottate dalla Commissione è pertanto limitato alla natura, nonché alla portata sostanziale, personale, temporale e territoriale dell’infrazione che sono state constatate nella decisione stessa.
Sulla scorta di tali premesse, la Corte rileva che il contratto di mutuo dedotto nel giudizio nazionale attiene ad un mercato distinto e che la banca interessata non rientra fra i soggetti destinatari delle decisioni della Commissione europea.
La Corte precisa altresì che spetta invece ai giudici nazionali valutare, secondo il diritto nazionale del loro Stato membro di appartenenza, le conseguenze che un accordo vietato in forza dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE può avere sui rapporti contrattuali che coinvolgono soggetti terzi rispetto a tale accordo
In conclusione, la Corte di giustizia ha enunciato il seguente principio di diritto:
“L’articolo 101, paragrafo 2, TFUE e l’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101] e [102 TFUE], devono essere interpretati nel senso che: la decisione mediante la quale la Commissione europea ha accertato l’esistenza di un’intesa vietata dall’articolo 101, paragrafo 1, TFUE ed ha constatato la manipolazione di un tasso d’interesse di riferimento su un mercato specifico, da un lato, non comporta la nullità di pieno diritto di qualsiasi clausola di un contratto facente riferimento a tale tasso di interesse qualora tale contratto rientri in un mercato distinto e le parti di detto contratto non abbiano partecipato all’intesa e, dall’altro, deve essere presa in considerazione da un giudice nazionale chiamato a pronunciarsi sulla validità di una clausola siffatta soltanto nei limiti riguardanti la natura nonché la portata sostanziale, personale, temporale e territoriale dell’infrazione constatate nella decisione di cui sopra, cosicché, qualora detta clausola non sia un elemento costitutivo di tale infrazione e il contratto in cui essa si inserisce non sia stato concluso per attuare o dare effetto al comportamento anticoncorrenziale oggetto di detta decisione, il quale afferisce ad un mercato distinto da quello in cui rientra tale contratto, la decisione in parola non può condurre all’invalidità di una clausola siffatta”.
L’importanza del tema è evidenziata dal parallelo giudizio (cfr. ord. interlocutoria n. 19900 del 19 luglio 2024) pendente dinanzi la Suprema Corte di Cassazione, con cui si è chiesto alla Corte di precisare “se il contratto di mutuo contenente la clausola di determinazione degli interessi parametrata all’indice Euribor costituisca un negozio «a valle» rispetto all’intesa restrittiva della concorrenza accertata, per il periodo dal 29 settembre 2005 al 30 maggio 2008, dalla Commissione dell’Unione Europea con decisioni del 4 dicembre 2013 e del 7 dicembre 2016 (…) e se la alterazione dell’Euribor a causa di fatti illeciti posti in essere da terzi rappresenti una causa di nullità della clausola di determinazione degli interessi di un contratto di mutuo parametrata su tale indice per indeterminabilità dell’oggetto”.
A fronte dell’imminente pronuncia del giudice europeo, gli ermellini hanno infatti sospeso il procedimento.
Lo Studio terrà monitorato l’esito del giudizio pendente dinanzi alla Suprema Corte, chiamata ora a confrontarsi con i principi affermati dai giudici europei.
Ufficio Studi Studi
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[1] Rispettivamente con le decisioni C(2013) 8512 final del 4 dicembre 2013 e C(2016) 8530 final del 7 dicembre 2016.