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La qualifica di “consumatore” al vaglio del Tribunale di Milano: nota alla sentenza n. 9893 del 2025

 

  1. Introduzione

Con la sentenza n. 9893 del 2025 ottenuta da questo  Studio all’esito di un giudizio avente ad oggetto un’opposizione a precetto, il Tribunale di Milano ha avuto modo di chiarire gli elementi essenziali per qualificare un soggetto come “consumatore”.

In particolare, il Giudice è stato chiamato a pronunciarsi sulla qualifica degli opponenti, i quali, nel 2022, avevano sottoscritto, in qualità di fideiussori (coobbligati), una polizza fideiussoria per cauzione, ancorché, al momento dell’escussione della polizza, nessuno di essi, ricopriva formalmente alcun ruolo all’interno della società.

Come si avrà modo di approfondire, il Tribunale ha proceduto a un’analisi puntuale e sostanziale dei rapporti intercorrenti tra i coobbligati e la società garantita, volta a verificare l’eventuale sussistenza di un collegamento funzionale, anche attraverso posizioni ricoperte in altre società ad essa collegate.

La pronuncia si configura, pertanto, quale significativo precedente ai fini dell’individuazione degli elementi decisivi, in punto di rapporti intercorrenti con la società contraente, per il riconoscimento della qualifica di consumatore e per la conseguente applicazione della relativa disciplina.

  1. Una necessaria premessa: Cass., sez. un., n. 9479/2023 si applica solo quando l’ingiunto è consumatore.

Il Giudice, prima di procedere alla disamina della nozione di “consumatore” ha ritenuto opportuno ribadire che i principi statuiti dalle Sezioni Unite nella nota Sentenza n. 9479/2023 in tema di controllo delle clausole abusive sono applicabili “esclusivamente ai contratti stipulati tra professionista e consumatore”. Detta precisazione si è resa necessaria, in quanto, erroneamente, il Giudice dell’esecuzione, in seguito alla proposizione dell’opposizione a precetto da parte degli opponenti, aveva riqualificato l’atto quale opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 560 c.p.c.

In particolare, secondo il Tribunale di Milano, i principi enunciati dalla Suprema Corte – che hanno come obiettivo quello di uniformare la disciplina nazionale all’interpretazione che la Corte di Giustizia Ue aveva fornito della direttiva 93/13/CEE – devono trovare applicazione “solo a tutela dell’ingiunto qualificabile come consumatore”. Infatti, l’applicazione dell’art. 560 c.p.c., in concreto, consente di “sacrificare” l’efficacia del giudicato del decreto ingiuntivo non opposto nei termini, con l’unico obiettivo di garantire l’effettività della tutela consumeristica.

  1. Segue: la qualifica di “consumatore”.

Svolta questa breve premessa logica e prima di soffermarsi sul principio di diritto emesso dal Tribunale di Milano con la sentenza in commento, occorre ripercorrere brevemente i punti essenziali della complessa vicenda processuale in esame.

La pronuncia trae origine dalla notifica di un atto di precetto ai coobbligati di polizza, fondato su un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano, che aveva accolto l’azione di regresso proposta dalla società garante a seguito dell’escussione e del pagamento delle somme oggetto della polizza stessa.

In seguito, come detto, con atto di citazione i coobbligati opponevano l’atto di precetto, dichiarandosi consumatori.

Proprio sulla base di tale dichiarazione, allora, il Giudice ha svolto un’analisi accurata della posizione che gli stessi coobbligati ricoprivano (e avevano ricoperto in passato) all’interno della società contraente, onde valutare se la firma della coobbligazione fosse avvenuta nell’esercizio della propria attività professionale ovvero per scopi di natura privata.

È in questo contesto che il Giudice ha avuto modo di ribadire che: “la nozione di ‘consumatore’, ai sensi della direttiva 93/13, art. 2, lett. b), ha un carattere oggettivo (v. sentenza Costea, C0110/14, EU:C:2015:538, punto 21). Essa deve essere valutata alla luce di un criterio funzionale volto ad analizzare se il rapporto contrattuale in esame rientri nell’ambito delle attività estranee all’esercizio di una professione. Spetta al giudice nazionale, investito di una controversia relativa a un contratto idoneo a rientrare nell’ambito di applicazione di tale direttiva, verificare, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie e di tutti gli elementi di prova, se il contraente in questione possa essere qualificato come ‘consumatore’ ai sensi della suddetta direttiva (v., in tal senso, sentenza Costea, C110/14, EU:C:2015:538, punto 22 e 23)”.

Seguendo tale principio ed esaminando l’ampia documentazione prodotta da questo Studio è stato possibile accertare come entrambi gli opponenti, nel momento in cui si erano costituiti fideiussori, avevano “agito nell’ambito della [loro] attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che [li] legano a tale società, quali l’amministrazione di quest’ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale […]”.

Al momento della sottoscrizione della fideiussione, infatti, nessuno dei due soggetti agiva per scopi di natura privata, ma “per finalità inerenti all’esercizio della professione svolta”: invero, risultava che uno dei due opponenti ricopriva il ruolo di amministratore unico della società contraente, mentre l’altra, pur non avendo alcun ruolo e non detenendo alcuna partecipazione in essa, ricopriva ruoli apicali in altre società “connesse” alla contraente.

  1. Conclusioni

Come accennato in apertura, la sentenza in commento si segnala quale precedente di rilievo in quanto ribadisce che l’accertamento della qualifica di consumatore non può fondarsi su criteri meramente formali, quali la mera titolarità di cariche sociali o la partecipazione al capitale della società garantita.

Il Tribunale di Milano ha, infatti, privilegiato un’indagine sostanziale, volta a ricostruire – sulla base di adeguata documentazione – il ruolo effettivamente svolto dai coobbligati e i collegamenti funzionali intercorrenti con la società contraente, valorizzando anche le posizioni ricoperte in società ad essa collegate. Tale approccio si pone in linea con la direttiva 93/13/CEE e con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, imponendo una valutazione funzionale e concreta del rapporto contrattuale, ancorata alla realtà economica dei rapporti e non a meri indici nominalistici.

Ufficio Studi Studio Legale Effeffe & Partners