

Sommario
2. PRINCIPALI NOVITÀ RELATIVE AL SETTORE BANCARIO E ASSICURATIVO
2.1. Parziale esclusione dei dividendi infra-UE dalla base imponibile IRAP (art. 1, commi 46-50)
2.2. Incremento delle aliquote IRAP (art. 1, commi 74-75)
2.3. Incremento dell’imposta sui premi assicurativi (art. 1, commi 59-64)
2.4. Deducibilità delle svalutazioni crediti (ECL) e DTA (art. 1, commi 56-58 e 76-81)
2.5. Revisione del contributo straordinario e affrancamento delle riserve (art. 1, commi 68-73)
2.6. Acconto del contributo SSN sui premi assicurativi (art. 1, comma 771)
3. PRIME CONSIDERAZIONI SULLA NOVELLA NORMATIVA
La Legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028” (di seguito anche solo “Legge di Bilancio”), è stata pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 42/L alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025.
Il presente report intende fornire una sintesi delle principali disposizioni di interesse relative al settore bancario e assicurativo.
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La disciplina introdotta dall’articolo 1, commi 46-50, della Legge di Bilancio recepisce i principi stabiliti dalla sentenza della Corte di Giustizia UE del 1° agosto 2025 (cause riunite C-92/24, C-93/24 e C-94/24), ponendo rimedio al precedente contrasto tra la normativa interna in materia di IRAP e la Direttiva 2011/96/UE (Direttiva Madre-Figlia).
A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, sono esclusi dalla base imponibile IRAP nella misura del 95% i dividendi percepiti da banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazione, se distribuiti da società controllate residenti in Stati dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo con accordo di scambio di informazioni[1].
La citata esclusione dalla base imponibile opera a condizione che:
La novella normativa prevede, altresì, un meccanismo di recupero dell’IRAP indebitamente corrisposta in forza della previgente disciplina nazionale. A tale proposito, i soggetti interessati possono presentare istanza di rimborso dell’IRAP versata in eccedenza, pari all’imposta corrisposta sulla quota di dividendi eccedente il 5%, relativamente alle annualità per le quali, alla data del 1° gennaio 2026, non sia ancora decorso il termine di decadenza di 48 mesi dai versamenti. Il credito derivante dai rimborsi può, infine, essere utilizzato in compensazione per il pagamento del contributo straordinario sulle riserve (c.d. tassa sugli extraprofitti) previsto dai commi 68-73 della Legge di Bilancio.
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La novella normativa dispone l’incremento di due punti percentuali delle aliquote IRAP per banche, società finanziarie e imprese di assicurazione.
L’aliquota è aumentata al 6,65% per gli enti creditizi e al 7,90% per le assicurazioni. Sono espressamente escluse dall’aumento le SIM, le SGR, le SICAV e le holding finanziarie industriali.
L’incremento avrà natura temporanea, applicandosi per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i due successivi (anni dal 2026 al 2028, per i soggetti “solari”).
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La Legge di Bilancio dispone il riallineamento delle aliquote sulle coperture per infortunio del conducente e assistenza stradale al regime della RC Auto, portandole al 12,5% (rispetto al precedente 2,5% o 10%). La misura si applica ai contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026.
Una norma di interpretazione autentica chiarisce, con effetto retroattivo, che l’aliquota ridotta di cui all’art. 1-bis, comma 1, secondo periodo, della L. n. 1216/1961 – prevista nella misura del 2,5% in relazione ai premi per rischio infortunio per il conducente e del 10% in relazione ai premi per assistenza stradale – può trovare applicazione esclusivamente nei casi in cui tali premi siano stati indicati in maniera separata e distinta rispetto alla polizza RCA obbligatoria[2].
Al fine di contenere l’impatto della misura sugli assicurati, le compagnie sono obbligate a riconoscere una riduzione del premio pari ad almeno due terzi della maggiore imposta dovuta (c.d. “ristorno”).
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Per il quadriennio 2026-2029, il Legislatore introduce una deroga al regime di deducibilità integrale delle svalutazioni e delle perdite attese su crediti verso la clientela.
In particolare, con riferimento al meccanismo di ripartizione, le svalutazioni derivanti dal modello delle perdite attese (c.d. “ECL – Expected Credit Loss”, previsto dall’IFRS 9) riferite ai crediti del primo e secondo stadio di rischio (stage 1 e stage 2) non sono più deducibili nell’esercizio di iscrizione. La deduzione dovrà essere ripartita in 5 quote costanti a partire dall’esercizio di iscrizione e nei quattro successivi.
Con riferimento al trattamento delle DTA (Deferred Tax Assets), le attività per imposte anticipate (DTA) iscritte in bilancio a fronte del sopra citato differimento non sono trasformabili in credito d’imposta (ex D.L. n. 225/2010). Inoltre, tali DTA non concorrono alla determinazione della base imponibile per il calcolo del cosiddetto “canone DTA” (pari all’1,5%) che gli intermediari versano annualmente per mantenere il regime di trasformabilità.
La manovra interviene, inoltre, su componenti negativi di reddito (DTA e ammortamenti) relativi ad anni passati, le cui deduzioni erano già state dilazionate da norme precedenti. Per il 2027, infatti, una parte consistente delle quote spettanti viene ulteriormente rinviata al biennio 2028-2029[3].
Per garantire che il differimento delle deduzioni si traduca in un effettivo e immediato incremento di gettito, il Legislatore introduce limiti quantitativi forfettari allo scomputo di perdite fiscali ed eccedenze ACE:
Da ultimo, il Legislatore ha stabilito che, per il 2026, gli intermediari dovranno calcolare gli acconti d’imposta assumendo come imposta del periodo precedente quella che sarebbe risultata dall’applicazione retroattiva del nuovo regime di deducibilità frazionata.
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La disciplina introdotta dalla Legge di Bilancio interviene anche sulla gestione delle riserve bancarie create in alternativa al versamento dell’imposta straordinaria sugli extraprofitti (istituita dal D.L. n. 104/2023). Come confermato dai lavori preparatori e dal dossier, la ratio dell’intervento è duplice: da un lato, spingere gli istituti verso una tassazione definitiva e agevolata di tali somme e, dall’altro lato, prevenire manovre elusive sulla distribuzione degli utili.
A tale proposito, la novità di maggior rilievo è l’introduzione di una presunzione legale relativa all’utilizzo delle citate riserve (comma 68). Infatti, a decorrere dall’esercizio avente inizio successivamente al 1° gennaio 2028, ogni distribuzione di utili (inclusi gli acconti sui dividendi) o di riserve si considera prioritariamente prelevata dalla riserva non tassata accantonata ai sensi del D.L. n. 104/2023. Tale prelievo presunto determina l’immediata applicazione dell’aliquota originaria del 40%, a cui si aggiunge il pagamento degli interessi maturati dalla scadenza del termine di versamento originario dell’imposta straordinaria.
La presunzione non si applica alle riserve delle Banche di Credito Cooperativo (BCC), limitatamente alla quota formata con utili destinati alle riserve obbligatorie ex art. 37 del T.U.B.
Per evitare l’applicazione del meccanismo impositivo sopra descritto, i soggetti interessati possono optare per un affrancamento anticipato della riserva tramite un contributo straordinario, pari al 27,5% per le riserve esistenti al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2025 e al 33% per le riserve esistenti al termine dell’esercizio successivo.
L’applicazione di tale contributo esclude il pagamento futuro degli interessi e consente di assoggettare la riserva a un’aliquota sensibilmente inferiore rispetto al 40% ordinario.
Il contributo straordinario:
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La disciplina introdotta dalle disposizioni in rubrica modifica il sistema di pagamento del contributo che le compagnie di assicurazione devono versare al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
Il contributo sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile di veicoli e natanti rappresenta la modalità con cui le compagnie rimborsano al SSN le spese sostenute per le prestazioni sanitarie erogate a seguito di sinistri stradali e nautici. L’aliquota del contributo è pari al 10,5% del premio.
Sotto il profilo sistemico, la novella normativa non modifica l’aliquota del prelievo, ma ne anticipa la riscossione.
Infatti, la manovra interviene sul Codice delle assicurazioni private (D.Lgs. n. 209/2005), modificando l’articolo 334, comma 3, e introducendo l’obbligo di versare – entro il 16 novembre di ogni anno – una somma a titolo di acconto pari all’85% del contributo dovuto per l’anno precedente.
Per non gravare eccessivamente sulla liquidità delle imprese, la disposizione prevede che tale acconto possa essere scomputato dai versamenti mensili dovuti allo stesso titolo a partire dal mese di febbraio dell’anno successivo.
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Le misure introdotte dalla Legge di Bilancio delineano un intervento mirato e strutturale sul settore bancario e assicurativo, nel quale l’aumento del prelievo fiscale si accompagna a leve che richiedono scelte gestionali e fiscali sempre più mirate e coordinate.
L’incremento delle aliquote IRAP, il nuovo regime di deducibilità delle svalutazioni, la disciplina delle DTA e le opzioni di affrancamento delle riserve impongono una valutazione coordinata degli impatti su capitale, liquidità e politiche di distribuzione degli utili.
In tale scenario, riteniamo che la gestione tempestiva delle nuove misure assuma un ruolo centrale nella mitigazione degli effetti economici della riforma.
A titolo esemplificativo, si pensi ad azioni mirate quali il recupero dell’IRAP indebitamente versata sui dividendi infra-UE che – a seguito della riforma – trova legittimazione diretta nella legge (oltre che nella giurisprudenza unionale in termini).
Lo Studio affianca banche e assicurazioni nell’individuazione delle scelte più efficienti con un approccio multidisciplinare, integrando competenze fiscali, legali e regolamentari nell’interpretazione e nell’attuazione delle nuove disposizioni.
Dipartimento fiscale – Studio Legale Effeffe & Partners
[1] Ai fini della determinazione della base imponibile IRAP, la precedente disciplina prevedeva la concorrenza dei dividendi in esame nella misura del 50%.
[2] Tale disposizione di interpretazione autentica riveste una fondamentale importanza sistemica poiché consente di legittimare la prassi applicata in precedenza dalle compagnie di assicurazione, le quali avevano assoggettato le predette componenti a aliquote ridotte (pari, rispettivamente, al 2,5% per la copertura infortuni e al 10% per l’assistenza).
[3] In particolare:
[4] Tali limitazioni si applicano anche ai soggetti che partecipano al consolidato nazionale e mondiale di cui agli artt. 117 e ss. del T.U.I.R.