

Sommario
2. PRINCIPALI MISURE DI IMPATTO GENERALIZZATO SUL SISTEMA ECONOMICO
2.1. Modifica delle aliquote relative ai cc.dd. “bonus edilizi” (art. 1, comma 22)
2.3. Rottamazione dei ruoli (art. 1, commi 82-101)
2.4. Ritenuta sulle transazioni commerciali tra imprese (art. 1, commi 112-115)
2.6. Iper-ammortamento “Industria 4.0” (art. 1, commi 427-436)
3. PRIME CONSIDERAZIONI SULL’INTERVENTO NORMATIVO
La Legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028” (di seguito anche solo “Legge di Bilancio”), è stata pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 42/L alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025.
Il presente report intende fornire una sintesi delle principali disposizioni di carattere generale introdotte dal Legislatore.
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Il quadro delle agevolazioni edilizie subisce una rimodulazione delle aliquote.
Per il 2026 viene confermata la detrazione al 50% relativa a interventi sull’abitazione principale (che scenderà al 36% nel 2027). Per le altre unità immobiliari, l’aliquota è confermata nella misura del 36% per il 2026 (30% nel 2027).
Resta in vigore il Bonus Mobili al 50% con il tetto di spesa a € 5.000,00.
La disciplina del Superbonus 110% resta applicabile nel 2026 solo per interventi realizzati in aree colpite da eventi sismici, previa opzione per la cessione o lo sconto in fattura esercitata entro il 31 dicembre 2024[1].
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Le disposizioni in rubrica hanno modificato i presupposti applicativi del regime di esenzione dei dividendi e delle plusvalenze (c.d. “Participation Exemption” o “PEX”), introducendo requisiti dimensionali minimi per accedere ai citati regimi di favore.
A decorrere dal 2026, l’esclusione parziale da imposizione – prevista, rispettivamente, dagli artt. 59 e 89 del T.U.I.R. e dagli artt. 58 e 87 del T.UI.R. – spetta solo se la partecipazione:
Se i requisiti dimensionali sopra indicati non sono rispettati, i dividendi distribuiti e le plusvalenze realizzate sono integralmente imponibili[4].
Per quanto concerne la decorrenza della modifica, le nuove disposizioni si applicano:
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La c.d. “Rottamazione-quinquies” consente ai contribuenti di estinguere i debiti risultanti dai ruoli consegnati all’Agente della Riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 e relativi a:
Il beneficio in esame si sostanzia nello stralcio integrale delle sanzioni amministrative, degli interessi compresi nei carichi (quali quelli da ritardata iscrizione a ruolo), degli interessi di mora ex art. 30 del D.P.R. n. 602/1973 e delle somme maturate a titolo di aggio, imponendo esclusivamente il versamento delle somme dovute a titolo di capitale e di rimborso per le spese di notifica e per le eventuali procedure esecutive[6].
Sotto il profilo procedurale, l’istanza di accesso alla procedura deve essere presentata esclusivamente in via telematica all’Agente della Riscossione entro il termine perentorio del 30 aprile 2026, con espressa indicazione dell’eventuale pendenza di giudizi relativi ai ruoli oggetto di domanda di definizione e contestuale impegno formale alla loro rinuncia[7].
L’Agente della Riscossione è tenuto a comunicare ai debitori l’ammontare complessivo delle somme dovute entro il 30 giugno 2026.
Il versamento delle somme può essere assolto:
La presentazione dell’istanza di rottamazione produce effetti immediati, tra cui:
Inoltre, per effetto della domanda, il debitore non è considerato inadempiente ai fini dell’erogazione dei rimborsi d’imposta o dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, consentendo altresì il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
Il mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata, dell’ultima rata del piano ovvero di due rate anche non consecutive comporta la decadenza dal regime premiale, determinando l’inefficacia della definizione e il recupero coattivo del debito residuo.
Possono accedere alla misura anche i soggetti decaduti da precedenti definizioni agevolate, a condizione che i carichi rispettino i nuovi requisiti di ammissibilità e che non vi sia regolarità nei pagamenti della c.d. “Rottamazione-quater” alla data del 30 settembre 2025.
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Le disposizioni in rubrica prescrivono l’estensione del regime della ritenuta d’acconto alle transazioni commerciali tra imprese (operazioni cc.dd. “B2B”).
Tale misura apporta modifiche sostanziali all’articolo 25 del D.P.R. n. 600/1973 e all’articolo 38 del D.Lgs. n. 33/2025, stabilendo che all’atto del pagamento di fatture elettroniche relative a prestazioni di servizi e cessioni di beni effettuate nell’esercizio di imprese debba essere operata una ritenuta d’acconto.
La misura del prelievo, calcolata sull’importo del corrispettivo al netto dell’IVA, è fissata con un’aliquota dello 0,5% per l’anno 2028 e dell’1% a decorrere dal 1° gennaio 2029[8].
Quanto al profilo soggettivo, il Legislatore ha previsto specifiche clausole di esclusione per i contribuenti che presentano un elevato grado di affidabilità fiscale, ovvero coloro che hanno aderito alla proposta di concordato preventivo biennale o che si trovano nel regime di adempimento collaborativo (c.d. “cooperative compliance”), oltre ai soggetti che operano in regime forfetario. Sono, altresì, esentati dall’applicazione della disciplina i pagamenti già soggetti alla ritenuta automatica dell’11% operata da banche e Poste Italiane ai sensi dell’articolo 25 del D.L. n. 78/2010 per oneri detraibili.
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La novella normativa ha disposto una significativa revisione della disciplina sulla rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni di cui all’art. 5, comma 2, della L. 28 dicembre 2001, n. 448.
Nel dettaglio, il Legislatore ha stabilito l’aumento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dal precedente 18% al vigente 21%.
Tale misura si applica in modo omogeneo alle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati possedute alla data del 1° gennaio 2026 e si perfeziona con il versamento dell’imposta entro il termine perentorio del 30 novembre del medesimo anno.
Sotto il profilo operativo, la base imponibile su cui applicare l’aliquota del 21% è costituita dal valore normale delle partecipazioni quotate o dal valore di perizia per quelle non quotate.
Resta invariata al 18%, invece, l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei terreni (agricoli ed edificabili) di cui all’art. 7 della L. 448/2001.
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Le disposizioni in rubrica istituiscono il meccanismo della maggiorazione del costo fiscale per gli investimenti in beni strumentali nuovi finalizzati alla trasformazione tecnologica e digitale, operando in deroga al regime di deducibilità ordinaria ai fini IRES e IRPEF per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028.
L’agevolazione, riservata esclusivamente ai titolari di reddito d’impresa[9], prevede una maggiorazione del costo di acquisizione dei beni in esame pari al:
Sotto il profilo oggettivo, possono beneficiare dell’agevolazione in esame i beni materiali e immateriali:
La misura include, inoltre, i sistemi per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, con stringenti requisiti di efficienza per i moduli fotovoltaici prodotti in ambito UE.
La fruizione del beneficio, subordinata al rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro e agli obblighi contributivi (DURC), non è cumulabile con il precedente credito d’imposta 4.0 relativo agli investimenti effettuati nel 2025 e richiede una specifica procedura telematica di accesso tramite la piattaforma del GSE[11].
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Le disposizioni di carattere generale introdotte dalla Legge di Bilancio delineano un intervento di ampia portata sul sistema economico e produttivo, volto, da un lato, al rafforzamento strutturale del gettito e, dall’altro, alla rimodulazione selettiva degli incentivi fiscali e dei regimi di favore esistenti.
In tale contesto, le modifiche ai bonus edilizi, alla disciplina delle partecipazioni e l’estensione della ritenuta alle transazioni B2B evidenziano una chiara tendenza a ridurre i meccanismi di agevolazione automatica, introducendo criteri più stringenti che incidono sulle scelte di investimento, sulla gestione della liquidità e sull’organizzazione dei processi aziendali.
La riapertura della rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni, unitamente all’incremento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva, confermano, altresì, l’obiettivo di favorire l’emersione di basi imponibili latenti, mentre il nuovo iper-ammortamento “Industria 4.0” si inserisce in una logica di incentivo mirato agli investimenti tecnologici, con requisiti applicativi più selettivi ma coerenti con le politiche industriali europee.
Nel complesso, la manovra richiede un approccio integrato alla pianificazione fiscale, fondato su una valutazione preventiva e coordinata degli impatti economici, finanziari e organizzativi delle nuove misure, al fine di contenere i rischi e valorizzare le opportunità ancora offerte dall’ordinamento.
Lo Studio affianca imprese e gruppi societari nell’analisi e nell’implementazione delle strategie fiscali e organizzative più efficienti, offrendo un supporto nell’interpretazione delle nuove disposizioni e nella gestione dei relativi impatti economici, finanziari e operativi.
Dipartimento fiscale – Studio Legale Effeffe & Partners
[1] Si segnala che, durante l’esame parlamentare, è stata soppressa la disposizione che introduceva il divieto generalizzato di compensazione dei crediti in esame con i debiti INPS/INAIL. Pertanto, tale restrizione resta limitata esclusivamente alle banche e agli intermediari finanziari in relazione ai crediti acquisiti per bonus edilizi.
[2] Ai fini di questo calcolo si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all’interno del medesimo gruppo societario, tenendo conto dell’effetto di demoltiplicazione prodotto dalla catena di controllo.
[3] Per i contratti di associazione in partecipazione, il Legislatore ha stabilito che rilevi esclusivamente il requisito del valore fiscale.
[4] Con specifico riferimento al regime PEX, si ricorda che il regime di esclusione si applica laddove, unitamente ai nuovi requisiti individuati dalla Legge di Bilancio, sussistano anche gli altri requisiti previsti dall’articolo 87 del T.U.I.R., ossia:
[5] Sono esclusi dalla disciplina in esame i carichi derivanti da accertamento esecutivo, accertamento di valore ai fini dell’imposta di registro, avviso di liquidazione (es. disconoscimento agevolazione prima casa, dichiarazione di successione), avviso di recupero del credito d’imposta e atti di contestazione separata delle sanzioni.
[6] Per le sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da violazioni del Codice della strada, la definizione agevolata opera limitatamente agli interessi e alle somme maturate a titolo di aggio, restando dovuto l’intero ammontare della sanzione pecuniaria.
[7] Per espressa previsione normativa, ai soli fini dell’estinzione dei predetti giudizi, l’effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute.
[8] L’individuazione delle modalità tecniche e operative per l’assolvimento di tale obbligo è rimessa a un successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
[9] Sono esclusi gli esercenti arti e professioni, i contribuenti in regime forfetario e le imprese in stato di crisi o soggette a sanzioni interdittive.
[10] Nel dettaglio:
[11] Un decreto del Ministero delle imprese, da adottare di concerto con il MEF entro il 30 gennaio 2026, definirà nel dettaglio le modalità attuative della disciplina.