LEGGE SULLA CONCORRENZA: NOVITÀ IN MATERIA ASSICURATIVA
8 Settembre 2017
CONTRATTO FORMALE MONOFIRMA: GLI ORIENTAMENTI DELLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA’ IN MATERIA BANCARIA
28 Ottobre 2017

POLIZZE FIDEIUSSORIE: LA PROVVISORIA ESECUZIONE DEL DECRETO INGIUNTIVO OPPOSTO IN CASO DI DISCONOSCIMENTO DELLA SCRITTURA PRIVATA

Nell’ambito di una opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto una polizza fideiussoria, il Tribunale di Bologna, con ordinanza ai sensi dell’art. 648 c.p.c. del 27.3.2017 ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto opposto nonostante il disconoscimento della sottoscrizione dell’atto di coobbligazione, prodotto in fase monitoria, fondante la pretesa creditoria. In particolare il Tribunale, confermando il proprio orientamento già espresso con ordinanza del 20.07.2016, ha ritenuto che il Giudice, a fronte del disconoscimento della sottoscrizione, debba valutare, ai fini della concessione della provvisoria esecuzione ovvero della sua sospensione ex art. 649 c.p.c., la presenza di elementi di prova indiziari a sua disposizione, al fine di decidere circa la apparente o meno fondatezza del disconoscimento. Nel caso di specie, ad esempio, il Giudice ha dato rilievo al fatto che l’opponente ha erroneamente indicato il documento oggetto di disconoscimento, al fatto che alle precedenti diffide di pagamento nulla ha obiettato, alla presenza di altre sottoscrizioni a lui riconducibili nonché, infine, alla plausibilità che avesse dato garanzia, avendo già agito come coobbligato in altra simile e parallela vertenza. Sul tema si registrano comunque due distinti indirizzi interpretativi: uno più restrittivo, che collega il diniego della provvisoria esecuzione e la presenza dei gravi motivi ex art. 649 c.p.c. per sospenderla quali naturali conseguenze del disconoscimento, ed uno più estensivo che, invece, consente la provvisoria esecuzione nonostante la negazione della propria sottoscrizione sul documento prodotto. L’orientamento restrittivo è stato per anni dominante in materia e riconosciuto dalla dottrina maggioritaria. Tra i riferimenti giurisprudenziali è normalmente ricordata l’ordinanza del Tribunale di Latina del 20.2.1996 che, in particolare, riconosceva «l’inconciliabilità tra disconoscimento ex art. 214 c.p.c. e concessione della clausola di cui all’art. 648 c.p.c.», in considerazione dell’applicazione analogica dell’art. 186 ter, comma 2, ultimo periodo c.p.c. che nega la concessione della provvisoria esecuzione in presenza di disconoscimento della controparte della scrittura privata contro di lei prodotta o nell’ipotesi di querela di falso contro l’atto pubblico. Con l’ordinanza in esame il Tribunale di Bologna ha invece precisato come “…la norma di cui all’articolo 186-ter comma secondo c.p.c. debba essere interpretata in senso restrittivo, e non come norma cardine del sistema, limitandone l’applicazione allo spazio processuale della ingiunzione in corso di causa”. Pertanto, per il Tribunale di Bologna, il Giudice, a fronte del disconoscimento della scrittura privata prodotta in giudizio, non dovrà automaticamente negare o sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ma dovrà fare ogni volta una valutazione degli elementi di prova indiziari a sua disposizione. Tale orientamento è stato recentemente confermato dal Tribunale di Bologna anche con ordinanza del 18.5.2017, in una causa al cui esito il Giudice riserverà di valutare nella sentenza l’eventuale applicazione della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. in capo alla parte soccombente. In tal modo viene ulteriormente scoraggiato il dilatorio comportamento processuale di chi pretestuosamente disconosce la propria sottoscrizione al solo fine di ritardare il possibile inizio di un’azione esecutiva.

Pubblicato il 22.6.2017

ordinanza Trib. Bo 20.7.2016

ordinanza Trib. Bo 27.3.2017

ordinanza Trib. Bo 28.5.2017