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Responsabilità civile professionale: all’esame del Parlamento una proposta di legge che ne ridefinisce i confini

In data 23.06.2026 è stata presentata alla Camera dei Deputati la proposta di legge A.C. 2858 avente ad oggetto la Modifica all’articolo 2236 del codice civile e altre disposizioni concernenti la responsabilità civile e l’obbligo di assicurazione dei professionisti iscritti negli albi delle professioni tecniche regolamentate. Il disegno di legge ha l’ambizione di rideterminare il perimetro della responsabilità civile dei professionisti, nonché il regime dell’azione risarcitoria promossa dai danneggiati.

In particolare, viene proposta l’introduzione di una limitazione al principio della responsabilità solidale fra professionista e impresa esecutrice, specie per quanto concerne le attività di progettazione e direzione lavori, di coordinamento della sicurezza e di collaudo. È così previsto che, “fuori dei casi di dolo o colpa grave, i professionisti risponderanno dei danni cagionati nell’esercizio dell’attività professionale limitatamente alla quota parte determinata dalla loro condotta colposa”. Al contempo, gli eredi del professionista saranno tenuti responsabili limitatamente al valore dell’attivo ereditario.

Sul piano dell’azione di risarcimento, il disegno di legge prefigura un termine di prescrizione di dieci anni, eccezion fatta per i casi di dolo, così da delimitare con maggior chiarezza l’orizzonte temporale entro il quale il professionista potrà rispondere di danni eventualmente cagionati.

Inoltre, la proposta introduce degli obblighi di stipula a carico rispettivamente di professionisti e di operatori economici. In particolare, l’articola 4, comma 1, prevede a carico dei professionisti la stipula di una polizza professionale con un periodo di ultrattività della copertura decennale, anche per le richieste di risarcimento presentate dopo la cessazione dell’attività professionale ovvero il decesso del professionista.

Il secondo comma della medesima disposizione, invece, impone agli operatori economici che concorrano alla realizzazione delle prestazioni tecniche e di qualunque opera nel settore dell’ingegneria, dell’architettura e delle costruzioni la conclusione di una polizza postuma decennale a copertura dei danni subiti dal committente derivanti da rovina totale o parziale dell’opera ovvero da gravi difetti costruttivi.  Ancor più interessante è, infine, l’introduzione del meccanismo dell’azione diretta nei confronti della compagnia assicurativa del professionista (articolo 3, comma 4).

Lo Studio terrà monitorato l’iter legislativo della proposta di legge così da segnalare i più rilevanti sviluppi.

Dipartimento Responsabilità civile – Studio Effeffe & Partners

Pubblicato il 24.06.2026