

Sommario: 1. Introduzione. – 2. Il profilo della irretroattività della nuova disciplina sulla prescrizione dell’azione di responsabilità ex art. 2407, co. 4 c.p.c. – 3. La retroattività del tetto massimo alla responsabilità patrimoniale dei sindaci, ex art. 2407, co. 2 c.c. – 4. Conclusioni.
Come noto, la Legge n. 35/2025 (cfr. nostro FF-Flash n. 6/2025 e Report 8/2025) ha introdotto rilevanti modifiche al regime di responsabilità dei sindaci nelle società di capitali, prevedendo, tra l’altro: i) un tetto massimo al risarcimento parametrato al compenso percepito dal sindaco e ii) nuovi termini di prescrizione per l’azione di responsabilità (cinque anni dalla data di deposito della Relazione ex art. 2429 c.c.). Nonostante la portata innovativa della riforma, il legislatore non ha previsto una disciplina transitoria sull’applicazione intertemporale delle nuove regole. Sorge quindi la questione se il nuovo regime di limitazione della responsabilità e di prescrizione possa applicarsi anche a fatti e condotte anteriori alla sua entrata in vigore e ai giudizi pendenti, aspetto di notevole impatto per i sindaci coinvolti in procedimenti in corso e, conseguentemente, per le Compagnie assicurative.
La trattazione verrà articolata considerando separatamente i due profili di novità sopra-citati, alla luce della giurisprudenza di merito rilevante formatasi medio tempore. In particolare, verrà esaminata l’ordinanza del Tribunale di Bari del 24 aprile 2025, n. 1981, la quale, ancorché afferente ad un procedimento cautelare di sequestro conservativo (art. 2905 c.c. e 671 c.p.c.), ha trattato diffusamente il tema della retroattività/irretroattività della novella legislativa in punto di prescrizione e tetto risarcitorio; verrà altresì esaminata una sentenza del Tribunale di Palermo del 4 luglio 2025 e una sentenza del Tribunale di Venezia dell’11 giugno 2025.
Come evidenziato nel paragrafo introduttivo, il Tribunale di Bari (ord. 1981/2025) ha primariamente affrontato la questione del regime intertemporale della prescrizione quinquennale (tenuto conto dell’entrata in vigore della riforma a far data dal 12 aprile 2025). Sul punto, il Tribunale, nell’esaminare l’eccezione di prescrizione avanzata dalle parti resistenti, ha avuto modo di precisare che la nuova normativa (art. 2407, co. 4 c.c.) deve ritenersi applicabile a partire dai bilanci dell’esercizio 2024, alla luce della natura sostanziale della previsione, da cui deriva l’applicazione dell’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, secondo cui “la legge non dispone che per l’avvenire”. Lo stesso Tribunale, poi, evidenzia come “sarebbe in conflitto l’art 24 Cost. un’interpretazione della predetta disposizione che, pendente la precedente disciplina (codicistica) sulla decorrenza della prescrizione, applicando la quale il diritto al risarcimento non è ancora estinto, determini l’estinzione di detto diritto quale effetto dell’entrata in vigore della nuova legge poiché, alla data di tale entrata in vigore, è ormai decorso il termine di prescrizione decorrente dal deposito della relazione dei sindaci”.
Il Tribunale di Bari si è poi soffermato sul dies a quo del termine di prescrizione, all’uopo richiamando il ragionamento offerto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 114/2024 sul regime prescrizionale della responsabilità dei revisori legali (art. 15, co. 3, d.lgs. n. 39/2010). In quel caso, infatti, la Corte ha distinto la decorrenza del termine: i) dalla data della relazione di revisione sul bilancio d’esercizio cui si riferisce, per l’azione sociale di responsabilità; ii) dall’effettiva percepibilità delle singole voci di danno, per i soci e i terzi (come i creditori sociali). Del resto “sin dal deposito di una relazione inesatta o scorretta, il revisore è inadempiente verso la società che gli ha conferito l’incarico ed il suo inadempimento produce un danno alla società medesima, la quale può già far valere la pretesa risarcitoria. Quel medesimo termine non può invece valere per soci e terzi, i quali, fintantoché l’affidamento ingenerato dalla relazione erronea o scorretta non abbia determinato un concreto sviamento della loro posizione, non subiscono danni, sicché ad essi dovrà applicarsi la regola generale dell’effettiva percepibilità del danno”. Ora, come sopra evidenziato, un siffatto ragionamento può essere applicato, secondo il Tribunale di Bari, anche alla legge n. 35/2025 e al termine di prescrizione ivi previsto, la cui decorrenza, come la legge sulla responsabilità dei revisori, avviene dal deposito della relazione, sicché, “per i danni arrecati ai creditori dalle condotte commissive o omissive dei sindaci la decorrenza della prescrizione va fatta pur sempre risalire al momento della possibilità per i terzi di percepire il danno”. Ora, tale interpretazione, considerato il tenore del dettato normativo (che richiama unicamente il momento del deposito della relazione) rimane ad oggi isolata, e andranno monitorati i successivi sviluppi giurisprudenziali.
In ultima analisi, per via della natura sostanziale della previsione normativa sulla prescrizione, il Tribunale conclude ritenendo irretroattiva la novellata disciplina codicistica, in punto di termine prescrizionale.
Di questo avviso anche il Tribunale di Palermo con una recente sentenza del 4 luglio 2025, secondo cui: “La novella normativa introdotta dalla legge n. 35/2025 (che ha modificato l’art. 2407 c.c. prevedendo che il termine quinquennale di prescrizione dell’azione di responsabilità nei confronti dei sindaci inizi a decorrere dal deposito della relazione dei sindaci ex art. 2429 c.c., allegata al bilancio dell’esercizio in cui si è verificato il danno) si applica alle sole condotte successive alla sua entrata in vigore e, quindi, a partire dai bilanci dell’esercizio 2024, trattandosi di disposizione che disciplina un istituto di diritto sostanziale e per la quale non è stata prevista dal legislatore alcuna disposizione che ne preveda l’applicabilità̀ ai giudizi pendenti, cioè alle condotte anteriori all’entrata in vigore della riforma, sicché la retroattività̀ va esclusa in ragione della previsione di cui all’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale. In ogni caso la nuova disciplina relativa al termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno nei confronti dei sindaci di cui al quarto comma dell’art. 2407 c.c., introdotto dalla legge n. 35/2025, riguarda la sola azione sociale di responsabilità, e non anche l’azione risarcitoria per i danni subiti dai soci e dai terzi, per i quali la decorrenza della prescrizione va fatta pur sempre risalire al momento della possibilità per i terzi di percepire il danno”. In questa direzione si è collocato anche il Tribunale di Venezia con la sentenza dell’11 giugno 2025 che ha dichiarato la natura irretroattiva della nuova disciplina sulla prescrizione, stante la natura sostanziale.
Come sopra evidenziato, il Tribunale di Bari si è poi occupato del regime intertemporale previsto dalla legge 35/2025, in tema di tetto massimo alla responsabilità patrimoniale dei sindaci. Il co. 2 del novellato art. 2407 c.c. stabilisce oggi che, nei casi di colpa, la responsabilità concorrente dei sindaci è limitata ad un multiplo del compenso annuo percepito, secondo tre fasce. Per i compensi fino a 10.000 euro annui, si applica un risarcimento massimo pari a quindici volte il compenso; per i compensi tra 10.000 e 50.000 euro annui il risarcimento può arrivare sino a dodici volte il compenso; per i compensi superiori a 50.000 euro annui il risarcimento è limitato a dieci volte il compenso.
Ora, diversamente dalla portata della norma relativa alla decorrenza della prescrizione di cui si è detto nel paragrafo precedente, il tribunale ha ritenuto che il nuovo testo dell’art 2407, co. 2 c.c. debba applicarsi anche ai fatti pregressi all’entrata in vigore della legge n. 35/2025, trattandosi di “previsione lato sensu procedimentale poiché si limita ad indicare al Giudice un criterio di quantificazione del danno (tetto massimo), senza che una tale interpretazione incida sulla permanenza del diritto stesso al risarcimento, limitando solo il quantum rispetto a soggetti comunque responsabili in solido con gli amministratori”.
Il Tribunale di Bari ha fondato la propria decisione richiamando il principio secondo cui le norme che intervengono esclusivamente sul criterio di liquidazione del danno hanno natura “latamente processuale” e possono applicarsi anche ai giudizi in corso. In particolare, la Suprema Corte, con le ordinanze nn. 5252/2024 e 8069/2024 (richiamate dallo stesso Tribunale di Bari), ancorché con riguardo al criterio equitativo di risarcimento del danno di cui all’art. 2486 c.c. per gli amministratori, ha affermato che: “In tema di risarcimento del danno da responsabilità promossa dal curatore fallimentare ex art. 146 .fall, nei confronti dell’amministratore, il meccanismo di liquidazione del “differenziale dei netti patrimoniali”, di cui all’art. 2486, comma 3, c.c., come modificato dall’art. 378, comma 2, del d.lgs. n. 14 del 2019, c.d. codice dell’impresa (CCII), è applicabile, in quanto latamente processuale, anche ai giudizi in corso al momento della entrata in vigore di detta norma, atteso che essa stabilisce non già un nuovo criterio di riparto di oneri probatori, ma un criterio, rivolto al giudice, di valutazione del danno rispetto a fattispecie integrate dall’accertata responsabilità degli amministratori per atti gestori non conservativi dell’integrità e del valore del capitale dopo il verificarsi di una causa di scioglimento della società)”. In particolare, con l’ordinanza del 28/02/2024, n. 5252, la Cassazione ha affermato che la norma che introduce il criterio del differenziale dei patrimoni netti per la liquidazione del danno: “non ha modificato la fattispecie concreta alla quale è dedicata, vale a dire la declinazione degli obblighi comportamentali al fondo della responsabilità civile. Né ha minimamente alterato il contenuto del diritto al risarcimento del danno che sia stato cagionato. La norma ha invece codificato un meccanismo di liquidazione equitativa del pregiudizio secondo quanto già la giurisprudenza di questa Corte giustappunto aveva ritenuto legittimo. In questo senso la norma può essere definita come latamente (anche se non propriamente) ‘processuale’: essa si applica anche ai giudizi in corso al momento della sua entrata in vigore perché rivolta a stabilire non un criterio (nuovo) di riparto di oneri probatori, ma semplicemente un criterio valutativo del danno, rispetto a fattispecie integrate dall’accertata responsabilità degli amministratori per atti gestori non conservativi dell’integrità e del valore del capitale dopo il verificarsi di una causa di scioglimento della società». La Cassazione, quindi, chiarisce che la disciplina sopravvenuta sul criterio di liquidazione del danno (provocato dagli amministratori) si applica anche ai giudizi pendenti, dato che interviene solo sulla metodologia di quantificazione e non sugli elementi sostanziali della responsabilità. Tale ragionamento, secondo il Tribunale di Bari, sarebbe logicamente estendibile anche al nuovo tetto massimo di responsabilità dei sindaci.
Infine, il Tribunale di Bari ha aggiunto che il limite previsto dalla norma debba essere riferito a ogni singolo evento dannoso causato dal sindaco, nel senso che l’indicazione del tetto massimo non riguarda cumulativamente tutte le condotte dannose, ma ciascuna delle condotte dalle quali deriva un danno, come si evince anche dalla lettera della norma (“i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l’incarico ai suoi soci, ai creditori e ai terzi “) che fa riferimento alla violazione dei doveri dai quali deriva un danno, manifestando, quindi, la necessità di un nesso tra ciascuna violazione ed il danno. D’altronde, come specificato dal giudice nell’interpretare la norma, la previsione non prevede un’esimente della responsabilità del sindaco, ma solo di una limitazione quantitativa della sua responsabilità in relazione al danno conseguente ad una sua condotta colposa. Altresì, nel calcolo del tetto risarcitorio, il dato di riferimento deve essere non il compenso annuo “percepito” “ma il compenso annuo netto riconosciuto al sindaco, perché altrimenti la norma, limitativa della responsabilità patrimoniale, paradossalmente non potrebbe essere applicata qualora la società fosse inadempiente verso il sindaco”. Pertanto, conclude il Tribunale, il termine “percepito” utilizzato dal legislatore, deve essere inteso come “compenso effettivamente riconosciuto al sindaco e quindi importo netto deliberato”.
Di diverso avviso, invece, sempre essere il Tribunale di Venezia con la sentenza dell’11 giugno 2025, laddove afferma che: “Il danno non può sottostare, per i Sindaci, al limite risarcitorio stabilito dalla novella dell’art. 2407 c.c. introdotta dalla l. 35/2025, che stabilisce un tetto massimo nel multiplo del compenso (e peraltro fa riferimento al compenso “percepito”, sì che alla lettera della norma, per questa parte quantomeno meritevole di interpretazione costituzionalmente orientata, basterebbe al Sindaco non ricevere compenso per esentarsi totalmente da responsabilità). Infatti, da un lato la norma non stabilisce in alcun modo la propria retroattività; dall’altro, per superare il principio generale indicato dall’art. 11 delle preleggi, occorrerebbe che la disciplina, in mancanza di esplicite indicazioni, avesse un portato ineludibilmente indicativo, per il suo intrinseco contenuto, della finalità di regolare anche il pregresso, il che invero non si ravvisa. Infatti, Cass. 28994/2019, che tratta il problema della applicazione retroattiva o meno dell’art. 7, comma 3, della legge n. 24 del 2017 in materia di responsabilità sanitaria, ricorda essere come orientamento risalente della Corte, quello che afferma (Cass. n. 15652 del 12/08/2004): «In mancanza di una disposizione esplicita di retroattività della legge, l’interprete, dato il carattere eccezionale di tale efficacia, può ricavare la “mens legis”, rivolta a attuarla implicitamente, sull’unica base della locuzione testuale della norma, solo, cioè, se il significato letterale non sia compatibile con la normale destinazione della legge a disporre esclusivamente per il futuro. Quando, invece, tale compatibilità sussiste, l’interprete è tenuto a ritenere osservati e a osservare egli stesso i principi generali sulla legge, orientando in particolare l’interpretazione al rispetto del principio generale della irretroattività enunciato nell’art.11 delle disposizioni sulla legge in generale».
In conclusione, le prime pronunce sull’applicazione della nuova disciplina della responsabilità dei sindaci ex art. 2407 c.c. meritano particolare attenzione, in quanto prendono posizione sul tema della retroattività o irretroattività del nuovo regime. Sul punto, se da un lato non sembrano sussistere particolari problemi interpretativi in merito all’irretroattività delle modifiche relative alla prescrizione, dall’altro, con riguardo ai limiti al risarcimento del danno, le decisioni analizzate lasciano intravedere un possibile contrasto giurisprudenziale.
Il dibattito si concentra sulla distinzione tra norma sostanziale – alla quale dovrebbe applicarsi la disciplina di cui all’art. 11 delle preleggi – e norma, in senso lato, processuale o procedimentale – alla quale, al contrario, si applicherebbe il principio del tempus regit actum – nonché sulla qualificazione, in un senso o nell’altro, della nuova previsione introdotta dall’art. 2407 c.c.
Ebbene, come evidenziato in precedenza, la qualificazione della disposizione come norma procedimentale, accolta dal Tribunale di Bari – pur condivisibile nei suoi tratti essenziali e per gli effetti di equità sostanziale che ne derivano in termini di quantificazione del danno[1] – non risulta ancora consolidata nella giurisprudenza di merito. Sarà pertanto necessario monitorare con attenzione l’evoluzione degli orientamenti giurisprudenziali sul punto. Altresì, occorre tenere monitorato lo sviluppo Ddl 1426, attualmente all’esame della Commissione Giustizia del Senato il, il quale dovrebbe sancire espressamente la retroattività della disciplina e quindi dirimere definitivamente il contrasto.
Ufficio Studi – Studio legale Effeffe&Partners
[1] Va in questo senso anche l’orientamento che si sta diffondendo in merito all’applicazione della nuova Tabella Unica Nazionale (TUN) per la liquidazione del danno da RCA e da responsabilità sanitaria. In particolare, in un obiter dictum la Cassazione ha avuto modo di precisare che i criteri della TUN sulla quantificazione del danno, sebbene inapplicabili indirettamente, possono comunque essere utilizzati come parametro equitativo per garantire l’uniformità di trattamento dei danneggiati (Cass., 11319/2025).