

Con ordinanza n. 4915/2025 del 18 luglio 2025 a firma del Giudice dott. Damiano Spera è stato disposto il rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. alla Corte di cassazione in merito ai contorni applicativi della T.U.N., sia in relazione alla genesi del fatto illecito, sia in relazione al profilo temporale di accadimento del sinistro.
Sul punto, è ormai noto il contrasto giurisprudenziale in relazione all’applicazione della nuova T.U.N. (cfr., da ultimo, il nostro FF 12/2025): i) secondo un primo indirizzo, la T.U.N., in quanto fonte normativa, avrebbe portata generale e dovrebbe sostituire integralmente le Tabelle di Milano in relazione ad ogni liquidazione del danno biologico macropermanente; ii) secondo un diverso orientamento, la T.U.N. avrebbe un’applicazione limitata ai soli sinistri stradali, nautici e di malpractice medica avvenuti dopo il 5 marzo 2025.
Ciò posto, come riportato nella Nota redazionale di Ius Responsabilità civile (Ridare.it) del 18 luglio 2025, il Tribunale di Milano ha chiesto alla Corte di cassazione se, in relazione a una controversia risarcitoria per danno alla salute superiore al 9%, derivante da sinistro stradale avvenuto prima del 5 marzo 2025 e alla luce dell’entrata in vigore del D.P.R. n. 12/2025 che ha introdotto la T.U.N., il Giudice:
La parola spetta ora alla Corte di cassazione: non resta che attendere.
Ufficio Studi – Studio legale Effeffe & Partners