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Responsabilità sanitaria e prima ondata pandemica: si esprime il Tribunale di Bologna con la sentenza n. 155/2025

Si segnala la sentenza n. 155/2025 del Tribunale di Bologna ottenuta dallo Studio, che si è pronunciato in merito a una domanda risarcitoria avanzata nei confronti di una struttura sanitaria in relazione al decesso, avvenuto nel maggio 2020, di una paziente ricoverata durante la prima ondata della pandemia da Covid-19.

L’attore, figlio della paziente, aveva agito in giudizio sia iure proprio (per il pregiudizio subito in qualità di congiunto) sia iure hereditatis (per i danni patiti dalla madre e trasmessi all’erede). La domanda si fondava sull’asserita negligenza della struttura nella predisposizione delle misure organizzative volte a prevenire il rischio di contagio da Covid-19.

La sentenza assume rilievo per due principali profili:

  1. Distinzione tra titoli di responsabilità e regime probatorio.
    Il Tribunale ha confermato l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 11320/2022; Cass. n. 21404/2021), secondo cui:

    • l’azione iure proprio dei congiunti rientra nell’ambito della responsabilità extracontrattuale, in quanto il contratto di spedalità non produce effetti protettivi nei confronti dei terzi, ai sensi dell’art. 1372, co. 2 c.c.;
    • l’azione iure hereditatis, volta a ottenere il risarcimento dei danni subiti direttamente dal paziente (danno biologico, morale, ecc.), si fonda invece su responsabilità contrattuale, in quanto derivante dal rapporto tra il paziente e la struttura sanitaria.
  1. Valutazione del nesso causale e della diligenza della struttura sanitaria.
    Oggetto del thema probandum era la mancata adozione, da parte della struttura, di misure idonee a contenere il rischio di contagio, in conformità a norme, circolari e linee guida in vigore all’epoca. Tuttavia, il Tribunale ha rilevato come parte attrice non avesse assolto all’onere probatorio, essendosi limitata a dedurre l’inadempimento sulla base della mera circostanza del contagio della paziente, senza fornire specifiche allegazioni o prove circa l’inosservanza delle misure precauzionali previste nel contesto pandemico.

In tal senso, la valutazione della diligenza ex art. 1176 c.c. è stata parametrata alla situazione emergenziale della prima fase della pandemia, segnata da rapida evoluzione del quadro normativo, continuo aggiornamento dei protocolli sanitari e profonda incertezza scientifica. Il Giudice ha ritenuto che la condotta della struttura dovesse essere valutata in relazione alle conoscenze e agli standard operativi disponibili nel momento storico considerato.

Alla luce della CTU e delle risultanze testimoniali, il Tribunale ha escluso profili di responsabilità, rigettando integralmente la domanda attorea e condannando l’attore alla refusione delle spese di lite.

sentenza Tribunale di Bologna 155.2025 OSCURATA

Ufficio Studi – Studio legale Effeffe&Partners