

Si segnala la sentenza n. 155/2025 del Tribunale di Bologna ottenuta dallo Studio, che si è pronunciato in merito a una domanda risarcitoria avanzata nei confronti di una struttura sanitaria in relazione al decesso, avvenuto nel maggio 2020, di una paziente ricoverata durante la prima ondata della pandemia da Covid-19.
L’attore, figlio della paziente, aveva agito in giudizio sia iure proprio (per il pregiudizio subito in qualità di congiunto) sia iure hereditatis (per i danni patiti dalla madre e trasmessi all’erede). La domanda si fondava sull’asserita negligenza della struttura nella predisposizione delle misure organizzative volte a prevenire il rischio di contagio da Covid-19.
La sentenza assume rilievo per due principali profili:
In tal senso, la valutazione della diligenza ex art. 1176 c.c. è stata parametrata alla situazione emergenziale della prima fase della pandemia, segnata da rapida evoluzione del quadro normativo, continuo aggiornamento dei protocolli sanitari e profonda incertezza scientifica. Il Giudice ha ritenuto che la condotta della struttura dovesse essere valutata in relazione alle conoscenze e agli standard operativi disponibili nel momento storico considerato.
Alla luce della CTU e delle risultanze testimoniali, il Tribunale ha escluso profili di responsabilità, rigettando integralmente la domanda attorea e condannando l’attore alla refusione delle spese di lite.
sentenza Tribunale di Bologna 155.2025 OSCURATA
Ufficio Studi – Studio legale Effeffe&Partners