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Esenzione da ritenuta e finanziamenti indiretti: la Cassazione legittima l’approccio look-through e apre alla possibilità di rimborso per banche e assicurazioni

Sommario: 1. Abstract – 2. Inquadramento della fattispecie – 3. Analisi della pronuncia – 4. Conclusioni

  1. Abstract

Con la sentenza n. 4427/2025, la Cassazione ha statuito che l’esenzione da ritenuta sugli interessi relativi a finanziamenti a medio-lungo termine, ai sensi dell’art. 26, comma 5-bis, del D.P.R. n. 600/1973, si applica anche nei casi in cui il soggetto percettore materiale non coincida con il beneficiario effettivo del reddito. Nella fattispecie in esame, la società che percepiva formalmente gli interessi agiva quale mero veicolo interposto, obbligato a retrocedere gli interessi al fondo controllante che aveva messo a disposizione i capitali e che, in quanto soggetto vigilato, rientrava tra quelli qualificati ai fini dell’esenzione. L’esenzione compete pertanto al soggetto effettivamente destinatario del reddito, purché rientrante tra le categorie indicate dalla norma (tra le quali banche, assicurazioni, investitori istituzionali esteri vigilati).

Tale interpretazione, superando la prassi restrittiva dell’Agenzia delle Entrate, apre quindi la strada a concrete prospettive di rimborso delle ritenute indebitamente applicate da banche, imprese di assicurazione e investitori istituzionali esteri soggetti a vigilanza.

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  1. Inquadramento della fattispecie

Con la sentenza n. 4427/2025, la Corte di Cassazione ha affrontato la questione dell’applicabilità dell’esenzione da ritenuta alla fonte sugli interessi corrisposti a soggetti non residenti, prevista dall’art. 26, comma 5-bis, del D.P.R. n. 600/1973.In particolare, una società italiana aveva ricevuto un finanziamento dalla propria controllante lussemburghese, soggetto non qualificato ai fini dell’esenzione di cui all’art. 26, comma 5-bis, del D.P.R. n. 600/1973. Questa, a sua volta, aveva ottenuto i fondi da un fondo di investimento lussemburghese, suo socio unico, soggetto vigilato e rientrante tra gli investitori istituzionali esteri esenti secondo la citata disposizione. Il fondo, pur non intervenendo formalmente nel rapporto contrattuale con la società italiana, era dunque il reale fornitore delle risorse finanziarie e il destinatario ultimo degli interessi, qualificandosi come effettivo beneficiario del reddito.

L’Agenzia delle Entrate aveva negato l’esenzione, sostenendo che i requisiti soggettivi previsti dalla norma dovessero sussistere in capo al percettore diretto degli interessi (la società intermedia). La Cassazione ha invece accolto la tesi del contribuente, affermando la rilevanza della nozione di “beneficiario effettivo” e riconoscendo la legittimità di un approccio look-through.

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  1. Analisi della pronuncia

La decisione supera la consolidata interpretazione adottata dall’Amministrazione finanziaria[1], che escludeva l’applicazione dell’art. 26, comma 5-bis, alle strutture di finanziamento “triangolari”.

La Suprema Corte, valorizzando l’elemento sostanziale della titolarità del reddito, ha statuito che il regime di esenzione deve applicarsi al soggetto che, pur non percependo direttamente gli interessi, ne sia l’effettivo destinatario economico.

In particolare, se il soggetto che formalmente percepisce gli interessi agisce quale mero intermediario di un altro soggetto che soddisfa i requisiti soggettivi previsti dall’art. 26, comma 5-bis, del D.P.R. n. 600/1973, è quest’ultimo che deve essere considerato il beneficiario effettivo del reddito. La presenza di un vincolo di controllo societario, unitamente all’obbligo di retrocessione integrale degli interessi, dimostra l’esistenza di una relazione economico-funzionale unitaria, che legittima l’applicazione dell’approccio look-through ai fini dell’esenzione dall’applicazione della ritenuta.

La Cassazione ha argomentato la propria posizione anche alla luce dell’art. 11 del Modello OCSE e della giurisprudenza UE in materia di beneficiario effettivo, statuendo che solo il riconoscimento dell’esenzione in capo al soggetto che possiede effettivamente il reddito può evitare la doppia imposizione contraria alla ratio della norma. In questo senso, la decisione tutela la coerenza sistematica dell’ordinamento e impedisce abusi fondati su una lettura formalistica della disciplina, precisando che “la doppia imposizione – che la norma intende invece prevenire – si verificherebbe in capo al beneficiario effettivo che subisce la tassazione sui relativi interessi”.

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  1. Conclusioni

A parere di chi scrive, la pronuncia in commento va accolta con favore.

Essa rappresenta un chiaro superamento dell’approccio formalistico sino a ora sostenuto dall’Amministrazione finanziaria e riafferma un principio di sostanza economica coerente con la logica delle convenzioni contro le doppie imposizioni e delle Direttive applicabili, e in particolare, con il concetto generale di beneficiario effettivo di cui all’art. 11 del Modello OCSE e all’art. 1, par. 4, della Direttiva 2003/49/CE (c.d. “Direttiva interessi e royalties”). Inoltre, la sentenza in commento apre le porte alla proposizione di istanze di rimborso delle ritenute indebitamente applicate su interessi da finanziamenti indiretti, offrendo una concreta opportunità di recupero laddove il beneficiario effettivo possieda i requisiti soggettivi richiesti dalla norma agevolativa, come nel caso di banche, imprese di assicurazione o investitori istituzionali esteri vigilati, espressamente individuati dall’art. 26, comma 5-bis, del D.P.R. n. 600/1973.

Resta fermo che tali istanze dovranno essere presentate entro i termini decadenziali previsti per legge.

Da ultimo, si segnala che, alla luce della pronuncia in commento, sarebbe ora auspicabile un adeguamento della prassi dell’Agenzia delle Entrate, al fine di garantire la certezza del diritto sul fronte amministrativo.

Avv. Marco Menozzi

Dipartimento fiscale – Ufficio Studi – Studio Effeffe & Partners

Pubblicato il 30.05.2025

[1] Si vedano:

  • la Risposta a interpello n. 125/2021; nella quale si legge «La possibilità di adottare un approccio c.d. look through al fine di verificare se una determinata fattispecie possa o meno essere ammessa a fruire della disciplina di cui all’articolo 26, comma 5-bis, d.P.R. n. 600 del 1973, in generale, è preclusa sia dalla formulazione letterale della disposizione, la quale rivolgendosi ai “percettori” del reddito non consente di estendere l’esenzione ai beneficiari effettivi degli interessi che non siano “anche” i percettori diretti degli stessi sia dalla ratio della norma in parola»;
  • la Risoluzione n. 76/E del 2019, nella quale si legge “né la formulazione letterale, né la ratio della norma in esame si prestano a una lettura di tipo look through del relativo disposto”.